Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 2259 del 23 gennaio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Per quanto concerne il riconoscimento del contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto responsabilitā che incombono sul figlio; b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiaritā del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalitā; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'etā č un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'etā dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore etā.

(massima n. 2)

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento č a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio č neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, giā questa circostanza č idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'auto-responsabilitā, sarā particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.

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