(massima n. 1)
Se pure non è possibile fissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un'età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell'assegno, con onere del figlio di provare le ragioni individuali specifiche che giustifichino la situazione di soggetto ancora non autosufficiente. Non si attiene a tali principi la sentenza in cui il giudice, da un lato, pone a carico del genitore, richiesto del mantenimento, la prova della colpevolezza della condotta d'inerzia del figlio, sebbene questo, ormai dotato di professionalità propria, non risulti avere messo a frutto sul mercato del lavoro la formazione conseguita; e, dall'altro lato, non consideri adeguatamente la circostanza della scelta del figlio, risalente nel tempo, di unirsi in matrimonio costituendo un nuovo nucleo familiare, di per sé indicativa di una maturità affettiva e personale, tale da doversi accompagnare vieppiù alla diligente e coerente ricerca di un lavoro.