Cassazione civile Sez. I sentenza n. 496 del 23 gennaio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

In regime di separazione, determina autosufficienza economica del figlio maggiorenne, la quale comporta la cessazione dell'obbligo di mantenimento dello stesso da parte del coniuge non affidatario, la percezione, da parte di detto figlio, di un reddito corrispondente, secondo le condizioni normali e concrete di mercato, alla professionalità – quale che sia – definitivamente da esso acquisita, senza che rivesta, a tal fine, alcuna rilevanza il tenore di vita del quale il figlio stesso aveva goduto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori.

(massima n. 2)

Ai fini dell'art. 5, comma 9, L. 1° dicembre 1970, n. 898, come integrata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, la prova del reddito può essere data, oltre che con la documentazione prevista dalla norma stessa, con qualsiasi mezzo, compresa la presunzione. Di conseguenza, per «contestazione» — prevista dalla norma citata quale condizione per l'esperimento di ulteriori indagini — deve intendersi non la mera la negazione delle prove fornite da controparte, bensì la stessa negazione quando sia supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza.

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