Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3552 del 11 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione circa la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti č riservata al giudice del merito, il quale deve considerare l'etā, il conseguimento di competenze professionali, l'impegno nella ricerca di un'occupazione e la condotta complessiva dell'avente diritto al mantenimento. Tale valutazione non č sindacabile in sede di legittimitā qualora risulti sorretta da corretti criteri di valutazione e da un'adeguata motivazione.

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