(massima n. 1)
La valutazione circa la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti č riservata al giudice del merito, il quale deve considerare l'etā, il conseguimento di competenze professionali, l'impegno nella ricerca di un'occupazione e la condotta complessiva dell'avente diritto al mantenimento. Tale valutazione non č sindacabile in sede di legittimitā qualora risulti sorretta da corretti criteri di valutazione e da un'adeguata motivazione.