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Articolo 68 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Nullitā del nuovo matrimonio

Dispositivo dell'art. 68 Codice Civile

Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [128].

La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte [66, 67, 149], anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

Spiegazione dell'art. 68 Codice Civile

Nel caso di ritorno del soggetto dichiarato morto, o di accertamento della sua esistenza in vita, il nuovo matrimonio del coniuge medio tempore contratto risulterà nullo per mancanza della libertà di stato (art. 86 del c.c.). Quanto agli effetti civili (come lo stato di figlio legittimo per colui che fosse nato in costanza di secondo matrimonio), essi restano salvi, e (secondo l'opinione prevalente) non solo qualora sussista la buona fede di entrambi i coniugi, ossia l'ignoranza dell'esistenza in vita del soggetto, poiché non opera la regola generale dettata per il matrimonio putativo (art. 128 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

81 Il principio, accolto dal progetto, che il matrimonio contratto dal coniuge della persona dichiarata morta debba cadere in caso di ritorno di quest'ultima, in ossequio all'indissolubilità del matrimonio, è stato in generale approvato (art. 68). Anzi, per porre vieppiù in risalto la insorgente invalidità del secondo matrimonio, è stato suggerito di stabilirne la nullità, qualora sia accertata giudizialmente la cessazione dell'assenza. Non ho avuto difficoltà a parlare di nullità anziché di impugnabilità, senza peraltro innovare al sistema generale delle impugnative in materia matrimoniale. Ciò, del resto, risulta chiaramente dall'ultimo comma dell'art. 117 del c.c.. E' stata poi semplificata la formula proposta, eliminandosi l'accenno all'accertamento giudiziale della cessazione dell'assenza, dovendo questo farsi in ogni caso dal giudice dinanzi al quale è impugnato il secondo matrimonio.

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