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Articolo 65 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Nuovo matrimonio del coniuge

Dispositivo dell'art. 65 Codice Civile

Divenuta eseguibile la sentenza [730 c.p.c.] che dichiara la morte presunta [58], il coniuge può contrarre nuovo matrimonio [68, 117 c.c.].

Spiegazione dell'art. 65 Codice Civile

Solo con la sentenza dichiarativa della morte presunta avviene lo scioglimento del vincolo matrimoniale (al pari della morte accertata: mors omnia solvit) e gli effetti decorrono dal giorno a cui risale l'ultima notizia (in linea con l'art. 58 del c.c.); pertanto, dall'annotazione ad opera dell'ufficiale di stato civile a margine dell'atto di matrimonio, il coniuge potrà contrarre un nuovo matrimonio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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