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Titolo IV - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

Quando una persona non dà più notizie di sé, tanto che non si sa se la stessa sia ancora in vita, diventa rilevante giuridicamente stabilire che sorte avranno i suoi rapporti giuridici vigenti. Infatti, con la morte cessa la capacità giuridica [v. 1] di un soggetto e si apre la sua successione [v. 456], ossia il suo patrimonio viene messo a disposizione degli eredi. È quindi importantissimo determinare con certezza se una persona sia viva o morta: a questo scopo la legge interviene, con le norme in tema di scomparsa, assenza e morte presunta, ad eliminare lo stato di incertezza, che a volte può verificarsi, sul fatto che la persona sia ancora viva ovvero sia morta.
L'intervento legislativo in questo senso è peraltro proporzionale al trascorrere del tempo: più lungo è il tempo trascorso dal giorno in cui la persona ha dato le ultime notizie di sé, più gravi saranno le conseguenze derivanti dall'incertezza della sua esistenza, in considerazione del fatto che sono più alte le probabilità che non ritorni più.

Capo I - Dell'assenza

Capo II - Della dichiarazione di morte presunta

Capo III - Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui č stata dichiarata la morte presunta

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)