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Articolo 15 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Cause relative a beni immobili

Dispositivo dell'art. 15 Codice di procedura civile

Il valore delle cause relative a beni immobili [812 c.c.] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà [832 c.c.]; per cento per le cause relative all'usufrutto [978 c.c.], all'uso [1021 c.c.], all'abitazione [1022 c.c.], alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta [959 c.c.]; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù [1027 c.c.] (1).

Il valore delle cause per il regolamento di confini [950 c.c.] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [9 2] (2).

Note

(1) L'art. 7 della l. 30-7-1984, n. 399, ha sostituito alla vecchia dizione «tributo diretto verso lo Stato», il parametro del reddito dominicale (per i terreni) e della rendita catastale (per i fabbricati) onde determinare il valore delle cause relative a beni immobili.
(2) Nel caso in cui l'attore non documenti la misura del reddito o della rendita, questa sarà definitivamente stabilita dal giudice sulla base degli atti disponibili al momento dell'apertura dell'istruzione. Diversamente, se non ci sono elementi da cui poter ricavare tale misura, la causa si considera di valore indeterminabile e, come tale, viene rimessa al tribunale.

Ratio Legis

La norma trova applicazione solamente relativamente alle azioni reali (es.: rivendica, art. 948 c.c.) e non anche quelle azioni personali che, pur essendo relative a beni immobili, non abbiano come titolo la proprietà o altro diritto reale (es.: azione per ottenere la risoluzione del contratto in base al quale è stata alienata la proprietà dell'immobile,1453 e ss. c.c.); le azioni di condanna relative ad obbligazioni connesse con un rapporto reale (es.: condanna del nudo proprietario al rimborso in favore dell'usufruttuario delle somme da questi anticipate per le riparazioni straordinarie ex art. 1005 c.c.); né l'azione ex art. 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre).
Tuttavia, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 51/1998 che ha istituito il giudice unico di primo grado, l'utilità pratica di tale norma è venuta meno, tant'è che oggi si può ritenere virtualmente abrogato.

Spiegazione dell'art. 15 Codice di procedura civile

Trattasi di norma che, secondo parte della dottrina, deve ritenersi inoperante a seguito della soppressione dell’ufficio del Pretore; infatti, si osserva che le cause relative a tali diritti non possono che spettare al Tribunale, considerato che il Giudice di Pace non ha competenza in materia di diritti reali su beni immobili.
Altra parte della dottrina, invece, continua ad attribuire a questa norma una rilevanza indiretta, in quanto il calcolo del valore delle cause immobiliari eseguito secondo tale disposizione può risultare utile per fini diversi dalla determinazione della competenza (un esempio concreto lo si ritrova al comma 1 dell’art. 568 del c.p.c., che, per determinare il valore dell’immobile pignorato, richiama proprio l’art. 15 c.p.c.).

Per cause relative a beni immobili devono intendersi tutte quelle attinenti ai diritti di proprietà, servitù,enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione, mentre ne restano esclusi:
a) i diritti reali di garanzia (in questo caso il valore si determina in base al credito garantito);
b) i diritti personali relativi a beni immobili, ovvero le domande che hanno ad oggetto non un diritto reale, ma un rapporto obbligatorio contrattuale.

Una particolare questione che è stata affrontata in dottrina con riferimento a tale norma è quella relativa al corretto criterio di determinazione del valore per le cause la cui controversia, pur se relativa alla proprietà o ad altri diritti reali, venga sollevata in relazione ad una convenzione.
Preferibile al riguardo è da ritenere la tesi secondo cui in questi casi il valore non va determinato secondo l’art. 15 c.p.c., ma prendendo a riferimento il valore del contratto, poiché deve identificarsi in questo l'oggetto principale della contestazione (così, volendo esemplificare, se oggetto della contestazione tra le parti è un atto traslativo della proprietà o costitutivo di usufrutto o servitù contro il corrispettivo di un prezzo, per determinare il valore della causa occorrerà riferirsi al prezzo pattuito fra le parti).

Altra questione specifica affrontata in ordine alla applicabilità della presente norma è quella relativa alla determinazione della natura della domanda di rilascio di un immobile occupato sine titulo, essendo stato sollevato il dubbio se trattasi di azione personale o reale.
Un primo orientamento afferma che l'azione di rilascio di un immobile detenuto senza titolo, a seguito della quale il convenuto non opponga il suo diritto dominicale concorrente o contrastante con quello dell'attore, ha natura personale e non reale.
Un secondo orientamento afferma che la contestazione del diritto di proprietà dell'attore da parte del convenuto trasforma l'azione personale in azione reale, e ciò in conseguenza del fatto che il giudice sarà per forza di cose chiamato a decidere sulla sussistenza del diritto di proprietà vantato da una parte e negato dall'altra (da ciò se ne fa conseguire che, per individuare il giudice competente a conoscere della controversia, deve farsi ricorso alla disciplina contenuta nell'art. 15 c.p.c., e non a quella contenuta nell'art. 12 del c.p.c.).
Secondo un terzo ed ultimo orientamento, anche se l'azione è personale, va in ogni caso applicato l'art. 15 c.p.c; in tal senso si argomenta dalla considerazione che il rilascio di un immobile occupato sine titulo, si risolve, in caso di mancata contestazione da parte del convenuto del diritto dominicale dell'attore, in un'azione personale di risarcimento del danno in forma specifica, pur sempre relativa ad un bene immobile.

Per quanto concerne il sistema di calcolo da usare per la determinazione del valore, secondo quanto qui statuito occorre fare riferimento a due elementi rilevanti in materia tributaria:
il reddito dominicale per i terreni e la rendita catastale per i fabbricati.
Qualora il bene non risulti dai registri del catasto, il giudice comunque deciderà sulla base degli atti disponibili, mentre se tale misura non è assolutamente ricavabile, la causa si considera di valore indeterminabile e la competenza deve intendersi attribuita al Tribunale.

Altro aspetto importante è quello di stabilire il tempo di calcolo del valore.
Sembra preferibile al riguardo la tesi secondo cui, conformemente alla previsione del 1° co., deve tenersi conto del reddito dominicale o della rendita catastale al tempo della proposizione della domanda (pertanto, sarà a tale data che il calcolo andrà effettuato).

E’ da escludersi che il valore del reddito dominicale o della rendita catastale, da prendere quali basi di calcolo, possano essere aumentati o diminuiti a seconda dello stato effettivo dell'immobile, ovvero per intervenuti miglioramenti o degradazioni di esso che abbiano reso il valore non più veritiero.

Il 2° co. della norma si occupa della determinazione del valore nelle cause per regolamento di confini, prevedendo un criterio che può definirsi principale (ovvero ordinario) di determinazione del valore, ed un criterio sussidiario.
E’ infatti previsto che il valore della causa è ordinariamente dato dal valore della parte di proprietà controversa; se questo non è determinata, il giudice lo determina a norma dell'ultimo comma, vale a dire in base agli atti, ovvero, in mancanza di utili risultanze, deve reputare la causa di valore indeterminabile.
A questo punto si pone il problema di stabilire cosa debba intendersi per “parte di proprietà controversa”; appare al riguardo preferibile la tesi secondo cui essa non coincide con quella risultante dalle pretese contrapposte dei due litiganti, bensì con quella a cui l'attore si è riferito nella sua domanda, dovendosi pertanto individuare nella quantità di terreno che l'attore vuol fare propria in aggiunta alla quantità di terreno per la quale egli ritiene pacifico il suo diritto di proprietà.

I criteri dettati dall'art. 15 c.p.c. si ritengono, talora, applicabili anche al fine di determinare il valore di cause qui non espressamente contemplate. Ne sono un esempio:
a) Cause con le quali si intendono far valere le limitazioni legali della proprietà: secondo la tesi preferibile, che trova conferma anche in giurisprudenza, queste cause devono essere assimilate alle azioni in materia di servitù ed il loro valore va, pertanto, determinato in base al criterio dettato per queste ultime (il fondo di cui tener conto al fine di effettuare il calcolo è quello del convenuto e non quello dell'attore).
b) Cause relative all’azione esperita ex art. 1102 del c.c. per la tutela della proprietà della cosa immobile comune contro l’uso abnorme di uno dei condomini: si ritiene che anche per questa tipologia di cause debba farsi applicazione dell'art. 15 c.p.c. al fine di determinare il valore dell'azione.
c) Cause relative all’azione esperita ex art. 844 del c.c. volte a far dichiarare l'illiceità di immissioni moleste provenienti dal fondo altrui e per impedire che l'immobile proprio le subisca: si tratta di un'azione di carattere reale, che rientra nella categoria delle azioni negatorie predisposte a tutela della proprietà. Pertanto, anche per esse, il valore della causa andrà determinato in base al disposto dell'art. 15 c.p.c.
d) Cause relative all’azione esperita ex art. 874 del c.c. volte ad ottenere la comunione forzosa del muro: secondo la tesi prevalente in giurisprudenza trattasi di azione con natura reale, il cui valore è dato dal valore della parte del muro da rendersi comune, sommato al valore della metà del suolo su cui esso è costruito.
f) Cause in materia di ipoteca: è preferibile la tesi sostenuta dalla dottrina maggioritaria, secondo cui l'art. 15 c.p.c. non è applicabile a tali cause, sia in forza del dato letterale (si tratta di cause non menzionate dalla norma), sia perché l'ipoteca è un diritto reale di garanzia, e pertanto il valore del diritto di ipoteca va determinato avendo riguardo al valore del credito garantito.

L’ultimo comma, infine, detta un criterio sussidiario comune, applicabile nel caso in cui per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulti il reddito dominicale o la rendita catastale.
L'analisi della giurisprudenza sviluppatasi al riguardo fa sorgere il dubbio se presupposto di applicazione di tale ultimo comma sia la semplice mancata indicazione del reddito dominicale o della rendita catastale, o se invece l'immobile debba risultare non accatastato (in giurisprudenza si rinvengono entrambe le tesi).
Prove utilizzabili per poter determinare ex actis la competenza non sono soltanto gli atti processuali in senso stretto, ma tutta la documentazione esistente nel processo (il riferimento può essere fatto ad una perizia stragiudiziale asseverata con giuramento, ovvero al prezzo indicato dalle parti nell'atto di vendita dell'immobile).

Massime relative all'art. 15 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 33457/2019

Le cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali tra immobili sono assimilate a quelle relative alle servitù, poiché l'azione esercitata consiste sostanzialmente in una negatoria. A norma dell'art. 15 c.p.c., pertanto, ai fini della competenza, il loro valore va determinato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato in cui si assume essere avvenuta la violazione.

Cass. civ. n. 10810/2015

Il valore delle cause relative a beni immobili (fra le quali quella di regolamento di confini) si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della "res", sicché, in loro assenza, il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, in mancanza di elementi concreti ed attendibili per la stima, deve ritenere la causa di valore indeterminabile.

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Consulenze legali
relative all'articolo 15 Codice di procedura civile

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Alessia M. chiede
venerdì 02/12/2016 - Friuli-Venezia
“Buona sera.ho un dubbio sul valore di una causa civile per servitù di transito.
Per accedere al mio immobile devo transitare su una strada x metà di proprieta' di tizio e per metà di proprietà di Caio.
Avendo io il transito con ogni mezzo a traino animale e meccanico, Come previsto da servitù registrata con atto notarile, vorrei accedere al mio immobile non solo a piedi ma anche in auto.
Tizio verbalmente non ha nulla da eccepire mentre Caio mi fa scrivere dal legale che non ho diritto al transito in auto.
Il valore della causa si calcola moltiplicando per 50 la rendita catastale dell'immobile. Ma in questo caso si somma per intero sia la rendita di tizio (eur 805.67) che di caio (eur 395.09) moltiplicate per 50 ? O si va in quota parte in base alla percentuale di strada in loro possesso? Per favore mi dareste il valore della causa?
Sono per forza obbligata ad agire contro entrambi i proprietari del fondo servente o in base all' art sull azione confessoria servitus posso agire solo contro il vicino che mi contesta la servitù?
Grazie”
Consulenza legale i 09/12/2016
Preliminare alla trattazione del problema che si propone ed indispensabile per una corretta risposta sia al primo che al secondo quesito, è una breve analisi del concetto di servitù.

Come ben noto la servitù, secondo la definizione contenuta nell’art. 1027 del nostro codice civile, consiste nel «peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario», ossia, per usare un’espressione più tecnica, consiste appunto in una limitazione riguardante le facoltà del proprietario di un fondo (detto servente) per consentire al proprietario di un altro fondo (detto dominante) il godimento di alcune, specifiche, utilità inerenti al fondo servente (ad es. esercitarvi il passaggio, condurvi acquedotti, etc.).
In quanto definite tali, le servitù appartengono alla categoria dei diritti reali limitati o parziari, le cui caratteristiche essenziali consistono nell’opponibilità e nell’assolutezza.

Sono, dunque, in primo luogo, diritti opponibili, e ciò significa che possono essere fatte valere non soltanto nei confronti di un determinato soggetto (di regola la controparte contrattuale), come si verifica per i diritti personali (o di credito), ma anche verso ogni successore, a titolo universale e a titolo particolare, per atto tra vivi o mortis causa.
Come ogni altro diritto reale, le servitù sono inoltre diritti assoluti: possono cioè essere tutelate contro ogni violazione che provenga non solo dal proprietario del fondo servente, ma anche dai terzi estranei al rapporto di servitù.

Nell’ambito delle servitù la summa divisio è rappresentata dalla distinzione tra servitù volontarie e servitù coattive.
Le due categorie si differenziano tra loro perché per le prime esiste un numero aperto di fattispecie, in cui ha pieno vigore il principio dell’autonomia contrattuale (nei limiti, ovviamente, dello schema generale delle servitù); le seconde, al contrario, formano dei tipi, le cui caratteristiche fondamentali sono determinate dal legislatore, in funzione del fatto che soltanto in relazione ad esse è previsto un “obbligo” di costituzione su iniziativa dell’avente diritto.

Nella categoria delle servitù volontarie rientrano in primo luogo quelle costituite tra le parti per contratto o, unilateralmente, con testamento. Il contratto dovrà avere forma scritta (art. 1350 c.c.) ed essere trascritto ai fini dell’opponibilità ai terzi (art. 2652 c.c.).

Il contenuto o l’«estensione» della servitù e le modalità d’esercizio sono determinate in primo luogo dal titolo costitutivo, ossia dall’atto o dal fatto che ha dato loro origine: il contratto o il testamento, il possesso o lo stato di fatto, la sentenza o l’atto amministrativo.

Se il titolo costitutivo riveli all’atto pratico delle lacune, soccorrono le norme (dispositive) contenute negli artt. 1063-1071 c.c.; norme che hanno dunque un valore interpretativo e integrativo del titolo e che sono ispirate ad un criterio, già previsto nel diritto romano, detto del minimo mezzo o dell’uso civile, secondo cui «nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente».

I bisogni del fondo dominante andranno valutati con riguardo al momento in cui la servitù è stata concessa; è chiaro però che vanno tenute in conto «l’evoluzione tecnica o le modificazioni della realtà sociale», con la conseguenza che non si potrà certo pretendere di opporsi al passaggio con mezzi a trazione meccanica se la servitù, costituita in antica data, prevedeva il passaggio con carri trainati da buoi o da cavalli (Cass., 19.2.2007, n. 3747).

Altra norma interessante per giungere alla soluzione del caso in esame è quella contenuta nell’art. 1071 c.c., la quale prevede che se il fondo dominante venga diviso (ad es. in forza di atto di divisione o per alienazione a più soggetti), la servitù rimane ed è «dovuta a ciascuna porzione» (art. 1071, co., 1, c.c.); l’unico diritto originario si trasforma dunque in più rapporti di servitù autonomi, il cui esercizio non dovrà però rendere «più gravosa la condizione del fondo servente» (art. 1071, co. 1, c.c.).
Quando la divisione riguarda il fondo servente, se la servitù ricade su una parte determinata del fondo servente (cd. locus servitutis), «le altre parti sono liberate» (art. 1071, co. 2, c.c.).

Da quanto finora detto, dunque, deve desumersi che, vertendosi in materia di diritti reali, troverà applicazione la norma di cui all’art. 15 del codice di procedura civile, dettata in materia di cause relative a beni immobili, nella parte in cui dispone che “Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno……per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù”.
Per quanto concerne, invece, le «azioni a difesa delle servitù», come dice il capo VII del codice civile in materia di servitù, queste sono regolate da un’unica disposizione, l’art. 1079 c.c.

A questa breve disciplina bisogna peraltro aggiungere le disposizioni degli artt. 1168-1170 c.c., riguardanti la tutela del possesso, quelle degli artt. 1171 e 1172 c.c., relative alle azioni di nuova opera e di danno temuto, la norma dell’art. 2653, n. 1, c.c., in cui sono menzionate (accanto alle domande di accertamento) «le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento» e le varie altre norme, sparse nel codice di procedura civile, relative ai procedimenti speciali, suscettibili di essere applicate anche alle servitù (v., in particolare i provvedimenti di urgenza di cui all’art. 700 c.p.c.).

L’art. 1079 riunisce quattro diverse fattispecie, di cui le prime tre definite in dottrina azioni reali, l’ultima, azione personale, ossia:
a) l’azione di accertamento diretta contro chi ne contesta l’esercizio;
b) l’azione volta a far cessare eventuali impedimenti o turbative;
c) l’azione di riduzione in pristino;
d) l’azione di risarcimento del danno.

Ora, come detto nella premessa sopra fatta, lo stesso codice civile all’art. 1071 prevede il caso in cui sia il fondo dominante che il fondo servente vengano ad essere divisi, statuendo quale principio generale quello secondo cui la servitù sarà dovuta e continuerà a gravare separatamente su ciascuna delle parti che verrà a formarsi a seguito della stessa divisione.
Per quanto concerne invece il contenuto della servitù, si è fatto osservare che questo può desumersi dal contratto (come sembra sussistere nel caso che ci riguarda) ma anche dalle norme dispositive contenute negli artt. 1063-1071 c.c., aventi valore integrativo del titolo contrattuale e dalle quali può desumersi che una servitù originariamente costituita per il solo passaggio con carri e buoi deve intendersi estesa al passaggio con mezzi meccanici.

Ciò posto, si ritiene legittima e tutelabile in giudizio la pretesa del titolare del fondo dominante di esercitare la servitù per il passaggio con ogni mezzo a traino animale o meccanico, con la conseguenza che, per il principio della inerenza al fondo della servitù sia dal lato attivo che passivo, la relativa azione esercitabile ex art. 1079 c.c., e volta a far cessare impedimenti o turbative all’esercizio della servitù, sarà esperibile nei soli confronti del proprietario della porzione di fondo servente che ne ostacola l’esercizio.

In tal senso si ritiene opportuno richiamare Cass. 76/4142 e 86/1214 le quali, in materia di legittimazione passiva, addirittura escludono che sussista litisconsorzio necessario passivo tra comproprietari nell’ipotesi in cui il fondo servente sia in condominio, mentre si ritiene che sussista un litisconsorzio passivo necessario tra il proprietario del fondo gravato che contesti l’esercizio della servitù e gli eventuali altri titolari di diritti reali sul fondo stesso (usufrutto, uso, abitazione e superficie).

Per essere più espliciti, dunque, ai fini della determinazione di valore ex art. 15 cpc, dovrà farsi riferimento soltanto alla rendita catastale del fondo servente di Caio moltiplicata per 50, il solo legittimato passivo contro il quale esperire l’azione ex art. 1079 c.c. volta a far cessare l’impedimento o turbativa all’esercizio della servitù.

Solo per completezza si ritiene opportuno far rilevare, in merito al rapporto tra dichiarazione di valore ex art. 14 T.U. spese di giustizia e valore della causa, che la dichiarazione di valore ha effetti solo fiscali, non precludendo la sua mancanza e/o un’ eventuale sua incoerenza rispetto al valore effettivo della controversia la ricezione dell’atto da parte del funzionario giudiziario addetto né tantomeno lo svolgimento del processo.
A tal fine il D.P.R. 115/02 ha disciplinato la procedura da seguire per l’integrazione del contributo unificato, prevedendo in una prima fase un invito bonario e in caso di mancata integrazione, in una fase successiva, una ulteriore procedura che prevede il passaggio degli atti all’ufficio recupero crediti.

D’altra parte il giudice assegnatario della causa non è vincolato alla dichiarazione fiscale dell’attore/ricorrente bensì al petitum.