Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice (2).
Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse (3), per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone (4) e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile (5).
(2) La competenza per valore del tribunale ha carattere generale, estendendosi a tutte le cause non devolute alla cognizione di altro giudice, la cui competenza costituisce il limite minimo di quella del tribunale.
(3) Si tratta delle cause nelle quali viene dedotto come oggetto specifico della domanda il rapporto tributario, intercorrente tra debitore diretto (responsabile d'imposta o sostituto d'imposta) e l'ente pubblico impositore (o l'esattore o appaltatore del tributo). Rientrano nelle controversie tributarie anche quelle relative alla legittimazione all'esecuzione fiscale e quelle aventi ad oggetto pretese relative agli interessi maturati sulle imposte stesse.
(4) In materia di status familiari, sussiste la concorrente competenza del tribunale dei minorenni per i provvedimenti contemplati dall'art. 38 disp. att. c.c.
(5) La giurisprudenza definisce una causa di valore indeterminabile soltanto quando gli atti non offrono elementi per la stima.
Il previgente testo dell'articolo 9, al primo comma, designava la competenza del Tribunale in maniera residuale, attribuendogli tutte le controversie che non fossero di spettanza del pretore o del giudice di pace (ed ancor prima del conciliatore cui si è appunto sostituito in maniera integrale il giudice di pace). La formulazione attuale rimane comunque in termini di attribuzione residuale di competenza al Tribunale, anche se la norma introdotta fa riferimento alla competenza di «altro giudice». Invero deve osservarsi che a seguito della riforma la distribuzione delle controversie civili in primo grado avviene unicamente tra Tribunale inteso come giudice unico di primo grado e giudice di pace (fatte salve le ipotesi eccezionali e tassative di competenza del Tribunale dei Minorenni), sicché il riferimento ad un altro giudice forse può comprendersi solo reputando che il legislatore abbia voluto mantenere immutata la formulazione della disposizione normativa, che appunto ritagliava per esclusione le ipotesi di competenza del Tribunale.
La norma subisce un'eccezione nel caso di competenza in un unico grado della Corte d'Appello, come per le azioni di nullità e di risarcimento del danno conseguenti alla violazione di norme cogenti della legge anti-trust, o come per il giudizio di delibazione di sentenze straniere. In particolare quest'ultimo è previsto come solo eventuale dalla l. 218/1995.