Testi per approfondire questo articolo

Manuale pratico e Formulario di Servitù - Usufrutto - Superficie - Uso - Abitazione - Enfiteusi
Profili civili, amministrativi, processuali, internazionali, penali e fiscali. Schemi e consigli pratici. Volume+CD-Rom

Editore: CEDAM
Data di pubblicazione: maggio 2010
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Il volume tratta la materia dei diritti reali che rivestono grande importanza sul piano giuridico e su quello economico. Si pensi, ad esempio, alle rilevantissime implicazioni pratiche della deductio usufructus attraverso cui si può addivenire ad opportuni trasferimenti di ricchezza.Il volume, come è nella tradizione dei manuali pratici che il lettore apprezza da anni, rappresenta uno strumento di lavoro per risolvere il caso concreto ed offre altresì un ricco... (continua)

Le servitù prediali

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Collana: Il giurista europeo
Data di pubblicazione: dicembre 2007
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Dispositivo dell'art. 1079 Codice Civile

Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio [949, 1012 2] e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni [2043, 2933] (1) (2).

Note

(1) Si ritiene che l'azione confessoria abbia carattere reale, sia se è diretta all'accertamento della servitù, sia se è rivolta non solo all'accertamento, ma anche alla cessazione degli impedimenti e turbative.

(2) La legittimazione attiva all'esercizio dell'azione spetta al titolare della servitù, e cioè al proprietario del fondo dominante oppure all'enfiteuta, all'usufruttuario o al titolare di altro diritto reale di godimento sul fondo dominante. La legittimazione passiva, invece, è di colui che, oltre a contestare l'esercizio della servitù, abbia un rapporto di natura reale con il fondo servente (proprietario, titolare di altro diritto reale o possessore in suo nome).


Ratio Legis

La norma dispone che il titolare della servitù può, a tutela della medesima, agire in giudizio (actio confessoria servitutis) laddove si contesti l'esercizio della servitù medesima e, dunque, la sua esistenza; tale azione mira ad ottenere il riconoscimento della servitù ed il risarcimento dei danni [v. 1223, 2043] eventualmente subiti. Nel caso in cui, invece, gli impedimenti e le turbative all'esercizio della servitù non ne mettano in discussione l'esistenza, la presente disposizione non trova applicazione. In tale ultimo caso, infatti, il titolare della servitù potrà agire [v. 1170] al fine di inibire (impedire) qualsiasi molestia al legittimo esercizio della servitù da parte sua, ed ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

514In un capo autonomo, costituito da un unico articolo (art. 1079 del c.c.), riceve disciplina legislativa l'azione tipica a tutela delle servitù (actio confessoria). E' colmata così una lacuna del codice del 1865, che di tale azione non faceva parola.
Nello stesso articolo si menzionano inoltre i provvedimenti conseguenziali di tutela che il titolare della servitù può invocare, ove della servitù sia accertata l'esistenza.

Brocardi collegati a questo articolo

Quesiti degli utenti

Quesito numero 5063
Pio, venerdì 9 marzo 2012 , chiede:
Spett.le Redazione,
il quesito che voglio porre alla vostra attenzione è il seguente: una servitù di passaggio può estendersi fino al punto di annullare completamente il diritto di proprietà?

Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°5063 del lunedì 12 marzo 2012 :

Il diritto di servitù ha una natura tale da poter compromettere in maniera rilevante gli interessi del proprietario del fondo servente. Per questo deve essere esercitato in maniera da recare minor danno possibile al fondo servente e, comunque, in modo da permettere un corretto ed utile esercizio della servitù. In relazione a tali esigenze, il legislatore ha posto una serie di regole da applicarsi quando le parti non abbiano previsto le modalità di esercizio del diritto. L'art. 1064 del c.c., infatti, prevede che il diritto di servitù si estenda anche a tutte le attività necessarie per il suo esercizio. Si tratta delle c.d admincula servitutis, cioè di quelle facoltà accessorie necessarie per l'esercizio del diritto, come ad esempio  il passaggio sul fondo altrui per attingere l'acqua. Inoltre l'art. 1065 del c.c. sottolinea che, nel dubbio circa la estensione e le modalità di esercizio del diritto, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente con riferimento allo stato dei luoghi, all'estensione del fondo dominante e del fondo servente e di tutti gli elementi mediante i quali di norma è possibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno voluto soddisfare, nonchè avendo riguardo al modo in cui la servitù è stata in concreto esercitata.



Tag: servitù di passaggio
Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.