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Articolo 1171 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Denunzia di nuova opera

Dispositivo dell'art. 1171 Codice Civile

Il proprietario [832], il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio [2813](1).

L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno, che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione(2).

Note

(1) L'azione è esperibile in presenza di due presupposti, la nuova opera e il pericolo di danno, il ragionevole timore, cioè, di un danno che possa derivare dalla nuova opera; esso deve essere analizzato con parametri di generale considerazione, deve, altrimenti detto, trattarsi del timore di una persona media. Il timore di un danno non può che riguardare un danno ingiusto.
(2) Il procedimento che scaturisce dall'esercizio di un'azione di nunciazione consta di due fasi distinte ed indipendenti, di cui la prima, con funzione cautelare, mira a garantire con provvedimenti provvisori ed urgenti, a chi abbia denunciato il ragionevole timore di un danno, esiti che, con una più grande spendita di tempo, avrebbe avuto in un ordinario giudizio di cognizione; mentre la seconda, nel merito della questione avanzata dal denunciante - nella quale vengono analizzate le fondamenta delle affermazioni di questi - ha la funzione di verificare l'esistenza o meno dei presupposti per garantirgli in via definitiva la tutela desiderata.
Tale seconda fase si esplica in modo differente a seconda che venga esperita un'azione petitoria, finalizzata, cioè, al riconoscimento del diritto del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento, oppure un'azione possessoria.

Ratio Legis

Il denunciante può ottenere l'inibitoria dell'attività lesiva e, di conseguenza, la sospensione dei lavori, oppure che essi continuino con l'adozione di cautele che il giudice reputi opportune. Egli deve, peraltro, dimostrare di aver ottemperato alla decisione del giudice, per esempio, versando una cauzione per i danni arrecati da un'ordinanza di sospensione, poi, ritenuta infondata nel merito.
Simili cautele possono essere imposte alla controparte in ipotesi in cui il giudice accondiscenda alla prosecuzione dei lavori.

Brocardi

Cautio ex operis novi nuntiatione
Damnum infectum
Feci, sed iure feci
Ius habet novum opus nuntiandi, qui aut dominium aut servitutem habet
Ius operis novi prohibendi
Novi operis nuntiatio
Nuntiatio fit aut iuris nostri conservandi causa, aut damni depellendi (aut publici iuris tuendi) causa
Operis novi nuntiatio in rem fit, non in personam
Opus novum facere videtur qui, aut aedificando, aut detrahendo aliquid, pristinam faciem operis mutat
Restitutio in pristinum
Status quo ante

Spiegazione dell'art. 1171 Codice Civile

Miglioramenti formali della norma

Mentre il secondo comma riproduce quasi alla lettera il testo del capov. dell'art. 698 codice del 1865, il primo contiene più di un opportuno miglioramento formale.

Si è anzitutto dichiarato espressamente quanto, pur di fronte alla ambigua dizione dell'art. 698 codice del 1865,1a dottrina e la giurisprudenza già ritenevano che l'azione non tuteli soltanto il possesso, ma competa sia al possessore che al titolare del diritto; ed inoltre si è precisato che essa non compete ai titolari di diritti reali di garanzia e conseguentemente, per implicito, che essa spetta ai soli possessori di diritti reali di godimento.

L'espressione « immobile, diritto reale od altro oggetto posseduto » è poi stata sostituita con quella più generale ed appropriata « cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso » e si è così tolta di mezzo la possibilità che, con riferimento alla nuova legge, vengano ancora proposte interpretazioni restrittive a questa o a quella categoria di cose.


Natura cautelare del provvedimento e differenza tra la denuncia di nuova opera e quella di danno temuto

Detto ciò, accenniamo brevemente a talune delle principali questioni che si presentano in materia.

Sulla natura cautelare del provvedimento non può ormai più sorgere dubbio, risultando essa, oltre che dalla struttura dell'istituto, dalla ricordata precisa dichiarazione del codice di procedura civile, cosi come non può sorgere dubbio su ciò che l’ emanazione dei provvedimenti in sede di denuncia non tende già alla tutela momentanea di un diritto certo del denunciante, sì da doversi basare sul presupposto che il giudizio di merito abbia a concludersi favorevolmente per lui, ma tende invece alla protezione interinale di un diritto litigioso del denunciante stesso, il cui riconoscimento nella causa di merito è previsto dal magistrato come probabile.

È del pari chiara la differenza tra la denuncia di nuova opera, la quale tende ad evitare il danno che potrebbe essere causato da un'opera nuova, e la denuncia di danno temuto, che tende invece a prevenire il pericolo minacciato da una cosa già esistente.


Nozione di nuova opera

Data l'ampia espressione usata dalla legge è pure evidente che la nuova opera può consistere in una qualunque attività con la quale si apportino modificazioni allo stato dei luoghi (e quindi non solo una costruzione, ma anche una demolizione, uno scavo, un rialzo di terreno, un abbattimento d'alberi, ecc.).

La denuncia — lo dice espressamente l'art. 357 — compete anche con riferimento ad un'opera intrapresa sul suolo del denunciante. Vero che in tale ipotesi l'attività innovatrice, anziché minacciare un danno futuro, importa già un reale e concreto danno presente, ma — è stato giustamente osservato — il danno già verificatosi non esclude il timore di un maggiore danno avvenire, ove l'opera intrapresa venga continuata.

Il secondo presupposto per la proponibilità dell'azione è che dall'attività innovatrice altrui — che può anche essere non illecita — possa derivare un danno: la legge non richiede però la certezza ed imminenza di tale danno, ma si accontenta di un ragionevole timore, che sarà naturalmente apprezzato dal magistrato secondo le circostanze, con criteri prudenziali pia che non rigorosamente tecnici. Ed il pericolo del danno può manifestarsi nelle condizioni attuali dell'opera, sorgere dal progredire dei lavori o dal modo di esecuzione od anche solo prevedersi ad opera ultimata.

Terzo presupposto dell'azione è che l'opera non sia compiuta e che non sia ancora trascorso un anno dal suo inizio. Deve reputarsi cominciata un'opera quando ne siano soltanto allestiti i preparativi (ad es. i materiali siano stati adunati sul posto ove dovrà costruirsi)? Da quale momento decorre il termine per la proposizione dell'azione? La soluzione della questione sta nella considerazione che la denuncia concerne l'attività innovatrice altrui, e non il suo effetto; perciò, se i lavori preparatori consistono in un’ attività univocamente diretta alla innovazione pericolosa, essi costituiscono un'opera denunciabile, mentre in caso contrario non la costituiscono.

L'opera poi deve ritenersi compiuta quando il danno da evitare si sia già verificato, anche se vi sia la possibilità di futuri sviluppi dell'opera stessa.


Decorrenza del termine nel caso in cui l'opera sia stata posta in essere clandestinamente

Decorre ugualmente il termine nel caso in cui l'opera sia stata posta in essere clandestinamente? La lettera della legge sembrerebbe dover condurre alla risposta affermativa, tanto più ove si raffronti la dizione assoluta dell' art. 1171 con quella dell' art. 1168 del c.c. che, come si vide, regola espressamente lo spoglio clandestino.

È, tuttavia, preferibile la contraria opinione, poichè, per poter denunciare un'opera, occorre che questa sia visibile, in modo da consentire la valutazione dei fini cui è preordinato il danno che minaccia.


Improponibilità della denuncia da parte del detentore

Come si è visto, l'articolo 1171 attribuisce l'azione al possessore; sotto l'impero del codice del 1865, si è ritenuto che l'espressione dovesse ritenersi comprensiva del « possesso qualunque esso sia » o detenzione.

L'opinione non sembra invece sostenibile di fronte al nuovo codice, che ha nettamente distinto il possesso dalla detenzione ed ha dichiarato in modo esplicito (art. 1168 del c.c.) quando una data azione spetti, oltre che al possessore, al detentore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

553 Queste due azioni trovavano nel codice del 1865 la loro disciplina sotto il titolo del possesso; ma la collocazione era impropria, trattandosi di azioni cautelari o assicurative, che possono essere esercitate così a tutela del possesso come a tutela della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Data l'impossibilità di ricondurle sotto altro titolo, ho regolato le due azioni sotto un titolo autonomo. Salvo alcuni emendamenti di forma, rimane immutata nell'art. 1171 del c.c. e nell'art. 1172 del c.c. la disciplina dettata dagli articoli 698 e 699 del codice anteriore.

Massime relative all'art. 1171 Codice Civile

Cass. civ. n. 22589/2020

In tema di denuncia di nuova opera, il difetto dei requisiti della mancata ultimazione dell'opera e del mancato decorso di un anno dall'inizio dei lavori, se osta all'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti nella fase preliminare di natura cautelare, non interferisce sulla successiva ed autonoma fase di merito, nonchè sulla proponibilità della relativa domanda, qualora si tratti di azione di natura petitoria e non meramente possessoria.

Cass. civ. n. 21491/2018

In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza successiva all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti.

Cass. civ. n. 25456/2017

In tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il "petitum" sostanziale della domanda tuteli un diritto soggettivo e non lamenti l'emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A. (Fattispecie in tema di denuncia di nuova opera esercitata, da un privato, nei confronti di ente locale territoriale al fine di tutelare di una servitù di passaggio).

Cass. civ. n. 16259/2017

I procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, la prima delle quali, di natura cautelare, si esaurisce con l'emissione di un'ordinanza che concede o nega la tutela interinale, e la seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull'effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata: ne consegue che l'ordinanza emessa in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento reso all'esito della fase cautelare, condividendo i caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest'ultimo, è inidonea ad acquisire, dal punto di vista formale e sostanziale, efficacia di giudicato e non è, pertanto, ricorribile per cassazione, neppure limitatamente al profilo concernente le spese, la cui contestazione - ove il soccombente non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto intimato su tale titolo ovvero all'esecuzione, ove iniziata sulla base di esso.

Cass. civ. n. 4686/2017

Il procedimento di nunciazione, nel regime antecedente all’istituzione del giudice unico di primo grado, è caratterizzato da due fasi distinte, l’una cautelare e l’altra di merito, del medesimo giudizio, sicché nella seconda di esse, anche ove si svolga innanzi ad un giudice diverso per ragioni di competenza per valore, non occorre una nuova domanda, rimanendo sufficiente, valida ed efficacia quella iniziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la procura apposta in calce al ricorso introduttivo della fase cautelare di un'azione nunciatoria idonea a fondare la legittimazione del medesimo procuratore anche per il successivo giudizio di merito, malgrado l’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società che l’aveva conferita, stante l’efficacia ultrattiva del mandato alle liti nell’ambito del giudizio per il quale era stato rilasciato).

Cass. civ. n. 21301/2016

In considerazione della struttura unica, ancorché bifasica, dei procedimenti nunciatori, le domande possessorie di merito proposte oltre il termine annuale fissato ex artt. 1168 e 1170 c.c. non sono soggette alla decadenza prevista da tali norme, alla duplice condizione che l'interessato, che abbia agito ai sensi degli artt. 1171 o 1172 c.c., abbia tempestivamente chiesto, in quella sede, l'adozione di provvedimenti provvisori e le successive domande possessorie concernano la medesima lesione del possesso trattata con la denuncia di nuova opera o con quella di danno temuto; tanto, ancorché il giudice, nel definire il solo procedimento nunciatorio, manchi di rinviare la causa per il merito possessorio e quest'ultimo costituisca oggetto di un procedimento successivamente introdotto ad iniziativa di chi lamenti lo spoglio o la turbativa del possesso. (Fattispecie successiva alla l.n. 353 del 1990).

Cass. civ. n. 7260/2015

In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti.

Cass. civ. n. 21491/2012

La denuncia di nuova opera può essere proposta anche con riferimento ad opere, che pur se non immediatamente lesive, siano suscettibili di essere ritenute fonte di un futuro danno in forza dei caratteri obiettivi che potrebbero assumere se condotte a termine. La condizione dell'azione di nuova opera, pertanto, non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o già verificatosi, ma può anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento.

Cass. civ. n. 3436/2011

Il provvedimento cautelare (nella specie, denuncia di nuova opera) chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo.

Cass. civ. n. 2756/2011

Nell'azione nunciatoria, i requisiti che condizionano la proponibilità dell'azione nella fase cautelare (l'infrannualità dall'inizio dell'opera e la sua incompletezza) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) non rilevano nella successiva fase di merito, nella quale l'attore è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunciata lesione alla situazione di fatto o al diritto fatti valere.

Cass. civ. n. 6480/2010

Qualora l'azione nunciatoria non abbia ad oggetto la richiesta di demolizione di un'opera, bensì il ripristino dello stato dei luoghi, la domanda può essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e, pertanto, quando essa sia avanzata contro l'autore del fatto dannoso, non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra lo stesso ed il proprietario o comproprietario del fondo sul quale l'opera illegittima è stata eseguita.

Cass. civ. n. 9909/2009

La denuncia di nuova opera, quando sia rivolta in via urgente alla sospensione immediata dei lavori e, successivamente, al ripristino della situazione antecedente alla lesione del diritto reale di cui si invoca la tutela possessoria o petitoria, non può essere oggetto della cognizione arbitrale, né in fase cautelare né in ordine al giudizio a cognizione piena, richiedendo necessariamente l'esercizio giudiziale di poteri coercitivi.

Cass. civ. n. 4633/2007

In tema di azioni nunciatorie nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta si denuncino mere attività materiali della p.a., che possano recare pregiudizio a beni di cui il privato assume essere proprietario o possessore, e, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, senza che assuma rilievo in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto per rimuovere lo stato di pericolo denunciato, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.

Cass. civ. n. 24026/2004

L'azione di denunzia di nuova opera (che è diretta ad ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare) e quella di spoglio (che è destinata a tutelare nel merito, anche se preceduta da una fase interdittale, il possessore nei confronti dell'autore dello spoglio medesimo) hanno finalità e presupposti diversi, e la loro autonomia esclude che in virtù di un principio di specialità possa ravvisarsi l'esperibilità soltanto della prima in caso di contestuale esistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio di entrambe.

Cass. civ. n. 10282/2004

Nel procedimento di denuncia di nuova opera e di danno temuto, la fase cautelare e quella, successiva, di merito, sono, tra loro, del tutto autonome, sicché le valutazioni correttamente compiute in sede di convalida della misura cautelare non possono, sic et simpliciter legittimamente porsi a fondamento della decisione della fase di merito, necessitando, per converso, in quella sede, una valutazione affatto completa ed esaustiva di ogni tema di giudizio introdotto dalle parti, ivi inclusa, ovviamente, quella relativa alla situazione di fatto addotta a fondamento della richiesta introduttiva del giudizio, onde regolare definitivamente il rapporto tra soggetto autore della situazione di pericolo e soggetto esposto alla stessa (l'uno e l'altro nella qualità di titolari di diritti reali sui due fondi confinanti), sulla base della effettiva entità di quel pericolo, della individuazione dell'intervento idoneo ad eliminarlo, della definitiva identificazione dell'onerato all'intervento e della misura di tale onere.

Cass. civ. n. 11027/2003

Le azioni di nunciazione (artt. 1171 e 1172 c.c.) sono preordinate a difesa sia della proprietà o di altro diritto reale, sia del semplice possesso e l'ordinario giudizio di merito successivo alla fase preliminare e cautelare ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda, alla stregua delle ragioni addotte a fondamento di essa (causa petendi) e delle specifiche conclusioni (petitum), risulti, secondo la motivata valutazione del giudice, volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso. Ne consegue che la qualificazione di «azione di nunciazione», comprendendo entrambe le fasi del giudizio, impone che, esaurita quella cautelare, quella a cognizione ordinaria abbia poi ad oggetto un accertamento, alternativamente, relativo alla proprietà o al possesso.

Cass. civ. n. 12511/2001

Nel procedimento di nunciazione la fase cautelare, finalizzata alle determinazioni provvisorie per la cui concessione è richiesta la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 1171, primo comma, c.c., è distinta da quella di merito, destinata a completare l'indagine sul fondamento della tutela, petitoria o possessoria, domandata dal ricorrente, entrambe, tuttavia, costituiscono fasi di un unico grado del medesimo giudizio — anche quando, prima della novella sul giudice unico di primo grado, la seconda dovesse svolgersi innanzi ad un giudice diverso, trattandosi di giudizio petitorio, per ragioni di competenza per valore — onde nella seconda fase non necessita una nuova domanda, essendo sufficiente, valida ed efficace quella iniziale; in detta seconda fase, poi, l'attore non incontra alcuna preclusione in ordine ai requisiti che, invece, condizionano la proponibilità dell'azione in sede cautelare (infrannualità dall'inizio dell'opera ed incompletezza della stessa) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) ed è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunziata lesione alla situazione di fatto od al diritto fatti valere.

Cass. civ. n. 4867/2001

In tema di denuncia di nuova opera e di danno temuto, il difetto dei requisiti della mancata ultimazione dell'opera e del mancato decorso di un anno dall'inizio dei lavori osta all'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, nella fase preliminare di natura cautelare, ma non interferisce sulla successiva fase di merito e sulla proponibilità della relativa domanda, qualora si tratti di azione di natura petitoria e non meramente possessoria.

Cass. civ. n. 39/2001

Qualora la coltivazione di una cava (o miniera) da parte della pubblica amministrazione o di un suo concessionario, arrechi nocumento o pericolo di danno ai diritti di un privato e tale situazione non discenda dalle scelte amministrative, ma dall'inosservanza di corrette modalità tecniche dell'attuazione concreta di tali scelte, il privato può esercitare l'azione nunciatoria davanti al giudice ordinario; infatti, i provvedimenti richiesti, pur implicanti la condanna ad un facere, non interferiscono su atti discrezionali della P.A.

Cass. civ. n. 12314/1992

Nei confronti della pubblica amministrazione sono esperibili azioni di nunciazione allorché il comportamento perseguito non si ricolleghi a provvedimenti che esprimono la potestà deliberativa dell'amministrazione stessa, come nel caso in cui risulti oggetto di una mera comunicazione all'interessato da parte dell'ufficio competente, ma privo della suddetta potestà, o allorché, pur in presenza di un collegamento siffatto, la situazione di pericolo denunciata non derivi dall'attività in sé, ma dalle sue modalità di realizzazione in violazione delle regole poste dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia dei diritti altrui.

Cass. civ. n. 9235/1992

La distanza tra una costruzione ed una strada pubblica — quale è quella di quaranta metri dal ciglio stradale, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 e altra eventualmente minore, prevista da un piano regolatore — è stabilita nell'interesse dell'ente pubblico proprietario della strada medesima e non già del proprietario della costruzione, che è titolare di un mero interesse legittimo, non tutelabile, per il divieto di cui all'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, con azione di nunciazione nei confronti del detto ente, neanche quando la determinazione delle distanze emerga dal progetto esecutivo di costruzione della strada e non venga rispettata in occasione della sua effettiva realizzazione.

Cass. civ. n. 7826/1991

Nelle azioni di nunciazione contro la pubblica amministrazione, la questione della giurisdizione del giudice ordinario va risolta alla stregua della pretesa sottesa al richiesto provvedimento cautelare, stabilendo se essa si colleghi o meno ad una posizione di diritto soggettivo, non sulla base della natura di detto provvedimento, la quale può rilevare sotto il diverso profilo dei limiti interni delle attribuzioni di quel giudice (in relazione al divieto di cui all'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E).

Cass. civ. n. 4649/1991

La denuncia di nuova opera, avendo carattere preventivo in quanto mira ad evitare un danno, può essere promossa, così per difendere il possesso come per difendere il diritto di proprietà od un qualsiasi altro diritto reale, quando la nuova opera da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, e da cui si ha ragione di temere che sia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del diritto o del possesso del denunciante, non sia ancora terminata. Quando invece l'opera è stata portata a termine, non si può ricorrere all'azione di nunciazione, il cui esperimento peraltro non costituisce un onere, ma si deve fare ricorso alle azioni repressive volte alla rimozione e alla definitiva eliminazione della situazione dannosa, e in particolare, quando, si intende difendere il possesso, alle azioni possessorie di cui agli artt. 1168, 1170 c.c.

Cass. civ. n. 4510/1991

Con riguardo all'azione di nunciazione, proposta dal condominio di un edificio nei confronti del comune, in relazione al pregiudizio alla stabilità del fabbricato derivante dalle vibrazioni prodotte dagli automezzi di pubblico trasporto urbano, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ove si verta in tema non d'impugnazione di atti o provvedimenti amministrativi, ma di tutela del diritto dominicale, nei rapporti di vicinato, contro immissioni eccedenti la normale tollerabilità (art. 844 c.c.), mentre non rileva, al fine di detta giurisdizione, il tipo della pronuncia cautelare richiesta (influente sotto il diverso profilo dei limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. e).

Cass. civ. n. 3160/1990

La domanda, con la quale il proprietario di un fondo, mediante azione di nunciazione, alleghi il verificarsi di un proprio danno, per effetto di lavori intrapresi, senza le comuni cautele imposte da prudenza e diligenza, dal concessionario di attività estrattiva su confinante terreno demaniale di uso civico, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, perché è rivolta a tutelare posizioni di diritto soggettivo, senza interferenza sul rapporto amministrativo di concessione (salvo restando il limite interno delle attribuzioni di detto giudice ordinario, discendente da divieto di condannare la P.A. ad un determinato comportamento), e senza essere riconducibile fra le istanze possessorie devolute alla giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ai sensi dell'art. 30 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, il quale, si riferisce ai soli reclami relativi a situazioni di fatto corrispondenti all'esercizio di uso civico.

Cass. civ. n. 2897/1987

Il criterio discretivo tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto risiede soltanto nel diverso modo in cui l'attività umana ha determinato l'insorgere del pericolo e nella conseguente diversità del rimedio da adottare. La prima, infatti, postula un facere, cioè l'intrapresa di un quid, nel proprio o nell'altrui fondo, capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'inibizione di tale intrapresa o la subordinazione della sua prosecuzione all'adozione di determinate cautele; la seconda postula, invece, un non facere, ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di un danno grave e prossimo per il bene in proprietà o in possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 4137/1983

Nel procedimento di denuncia di nuova opera, la legittimazione passiva, nella prima fase (a cognizione sommaria) - intesa ad ottenere un provvedimento che assicuri la conservazione della situazione materiale dedotta in causa, con l'inibizione di un suo mutamento o con la predisposizione di cautele idonee per la rimessione in pristino - spetta tanto all'autore materiale dell'opera, quanto all'eventuale autore morale, mentre nella seconda fase (di merito ed a cognizione piena), si determina in base alla natura, possessoria o petitoria, della domanda proposta, con la conseguenza che il legittimato passivo si identifica nel destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, nell'esecutore materiale ed in quello morale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, e nel proprietario o titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio. Pertanto l'attore, nella seconda fase, può correggere gli errori e le deficienze in cui sia incorso nella prima, provocando l'intervento in giudizio del soggetto o degli altri soggetti legittimati.

Cass. civ. n. 848/1983

Ai sensi dell'art. 1171 c.c., la denunzia di nuova opera compete al proprietario o al titolare di ogni altro diritto reale di godimento o al possessore, ma non già anche a chi sia soltanto, in virtù di un rapporto di locazione, conduttore e quindi semplice detentore di un immobile.

Cass. civ. n. 4497/1978

Al fine dell'esperimento della denuncia di nuova opera, ai sensi e nei casi di cui all'art. 1171 c.c., il proprietario del fondo nel quale l'opera sia stata intrapresa, ancorché non possessore, deve presumersi autore della medesima, fino a che non provi che sia stata da altri compiuta.

Cass. civ. n. 4039/1978

Al fine dell'esperibilità della denuncia di nuova opera, ai sensi dell'art. 1171 c.c., non è sufficiente un qualsiasi mutamento innovativo dello stato dei luoghi, occorrendo che questo mutamento presenti caratteri oggettivi tali da far sorgere un fondato timore di pregiudizio, attraverso l'ultimazione dell'opera, al diritto del denunciante. (Nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito l'esperibilità di detta azione, con riguardo alla sostituzione di una recinzione in paletti e rete metallica con un muretto, già completato, ancorché «a rustico», al momento della presentazione della denuncia).

Cass. civ. n. 2546/1978

Nel caso di denuncia di nuova opera proposta da un mero detentore a tutela del possesso di un immobile, la carenza di legittimazione ex art. 1171 c.c. di tale soggetto, mentre deve portare alla negazione della richiesta misura cautelare e, quindi, alla illegittimità di essa se concessa, non impedisce il passaggio alla fase di merito, per la cui legittimazione sono valevoli le regole proprie alla natura dell'azione proposta, con la conseguenza che è legittimo l'ordine di demolizione della nuova opera emessa in accoglimento della domanda di reintegrazione nella detenzione dell'immobile, nella fase di merito, ove la tutela possessoria ex art. 1168, secondo comma c.c. si estende anche al mero detentore.

Cass. civ. n. 1428/1978

Le azioni di spoglio e di denuncia di nuova opera possono essere cumulate per ottenere dal giudice l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione e rimozione dei manufatti contestati, provvedimento che, a un tempo, reintegra nel possesso e ovvia al danno temuto.

Cass. civ. n. 532/1978

L'oggetto della tutela delle denunce di nuova opera e di danno temuto è costituito esclusivamente dal possesso, dalla proprietà o da altro diritto reale su una cosa, restando conseguentemente escluso che tali azioni cautelari possano essere esperite per la tutela di interessi legittimi ovvero di diritti di natura personale, come il risarcimento del danno per violazione di norme edilizie non integrative del codice civile.

Cass. civ. n. 6/1977

Per la proponibilità dell'azione di nuova opera non occorre che il danno sia certo o si sia già verificato, ma è, al contrario, sufficiente che l'opera iniziata e non ancora terminata, sia tale da giustificare in una persona normale il ragionevole timore del verificarsi del danno medesimo. Pertanto, nel caso in cui, durante la costruzione di un nuovo fabbricato vengano aperte, nel muro prospiciente il fondo vicino luci irregolari o vedute che non rispettino le distanze legali, il proprietario vicino può proporre denunzia di nuova opera senza dover attendere l'ultimazione del fabbricato, a nulla rilevando che tali aperture possano essere spontaneamente regolarizzate o soppresse dal costruttore, quando esse, già nella loro consistenza attuale, ledono o pongono in pericolo il diritto del vicino. Ove, poi, questa spontanea regolarizzazione o soppressione si verifichi (nel caso in cui non sia stata disposta la sospensione dell'opera), tale circostanza inciderà sull'interesse ad iniziare il procedimento cautelare, con le naturali conseguenze in materia di spese processuali.

Cass. civ. n. 4022/1975

Poiché la denuncia di nuova opera può essere proposta sia con riferimento ad opere illegittime, sia con riferimento ad opere che, pur essendo in sé legittime, cioè attualmente non lesive, siano suscettibili di essere ritenute come fonte di futuro danno, al fine di escludere la ragionevolezza del timore del denunciante (e, quindi, l'esistenza della normale prudenza di cui all'art. 96, comma secondo, c.p.c.) non è rilevante l'inesistenza di attuali lesioni dei diritti dell'attore, essendo — invece — necessario, in relazione alle particolarità dei casi singoli, accertare l'assoluta improbabilità di danno come effetto dell'opera intrapresa dal vicino.

Cass. civ. n. 2175/1974

Le azioni di nunciazione sono improponibili sia nei confronti della P.A., sia nei confronti del privato (nella specie, concessionario della costruzione di una ferrovia) che abbia agito nell'esercizio di poteri conferitigli dalla P.A. per finalità pubbliche. Il principio dell'improponibilità delle azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sempre valido per la fase cautelare del relativo giudizio, si applica nella fase di merito nei limiti in cui il provvedimento richiesto possa risolversi in una sovrapposizione dei poteri del giudice ordinario ai poteri della P.A.

Nella fase di merito del giudizio di denuncia di nuova opera il giudice ordinario può condannare il privato concessionario della costruzione di una ferrovia all'adempimento degli obblighi di ripristinare le comunicazioni e gli scali rimasti interrotti per effetto della costruzione, previsti dall'art. 229 L. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, trattandosi di adempimento che non interferisce sulla costruzione della strada ferrata e non mette in discussione i poteri pubblici conferiti al costruttore.

Cass. civ. n. 2860/1973

Nella materia disciplinata dall'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, — cioè tutte le volte che una controversia abbia per oggetto comportamenti od opere che incidano sulla conservazione delle sponde dei fiumi e, in genere, sul regime delle acque e, quindi, anche sul corso dei fiumi stessi — l'azione di nunciazione di un privato nei confronti di altro privato, anche se l'amministrazione non abbia mai esercitato i poteri di polizia ad essa attribuiti da quella norma, non è proponibile, sotto il profilo del difetto di giurisdizione, perché, nonostante la direzione formale della domanda verso il privato autore dell'atto denunciato, l'eventuale provvedimento di rimozione di quell'atto — in quanto necessariamente incidente sulla conservazione delle sponde dei fiumi e sull'andamento del corso di essi ed, in genere, sul regime delle acque demaniali — si sostituirebbe all'apprezzamento discrezionale della P.A., cui è attribuito in via esclusiva, nel suo specifico compito di polizia idraulica ed in funzione preminente dell'interesse della collettività, il potere di stabilire la convenienza o meno del mantenimento o della modificazione della situazione determinata dal detto atto e di adottare ogni eventuale opportuno rimedio. Il privato leso da provvedimenti o comportamenti della P.A. fondati sull'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, non è peraltro, privo di tutela giurisdizionale. Tale tutela a carattere petitorio si attua, ai sensi dell'art. 143, lett. b) T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e va invocata direttamente nei confronti della P.A. e indirettamente nei riguardi del terzo contro-interessato che ha dato occasione al provvedimento o al comportamento della P.A.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1171 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
lunedì 29/05/2023
“Spett.le Brocardi, chiedo una Vs. consulenza per il seguente quesito.
Durante l'esecuzione per il rifacimento della pavimentazione di strada pubblica, il sottoscritto, privato cittadino abitante lungo detta strada, constata che durante l'esecuzione dell'opera il livello della strada viene rialzato rispetto alla quota precedente, arrecando disagio e molto danno allo stesso; infatti in questo modo viene pregiudicato l'accesso agevole al proprio immobile (autorimessa) e il pericolo di allagamento del piano terra con l'invasione dell'acqua meteorica.
Si chiede secondo quali norme è giusto appellarsi per impedire "seduta stante" lo svolgimento di tali lavori, che arrecano palesi danni al proprio immobile.
Distinti saluti.

Consulenza legale i 08/06/2023
Nel caso che occupa, le norme che sono astrattamente invocabili sono contenute all’interno del Codice Civile.
Innanzitutto, è possibile fare riferimento all’art. 1171 c.c., il quale prevede che “Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio”.
La proposizione di tale "azione di nunciazione", denominata “denuncia di nuova opera”, consta di due fasi distinte ed indipendenti, di cui la prima, con funzione cautelare, mira a garantire con provvedimenti provvisori ed urgenti, a chi abbia denunciato il ragionevole timore di un danno, esiti che, con una più grande spendita di tempo, avrebbe avuto in un ordinario giudizio di cognizione; mentre la seconda, nel merito della questione avanzata dal denunciante - nella quale vengono analizzate le fondamenta delle affermazioni di questi - ha la funzione di verificare l'esistenza o meno dei presupposti per garantirgli in via definitiva la tutela desiderata.
Tale seconda fase si esplica in modo differente a seconda che venga esperita un'azione petitoria, finalizzata, cioè, al riconoscimento del diritto del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento, oppure un'azione possessoria.
In ogni caso, la fase cautelare si chiude con un provvedimento provvisorio con il quale il giudice, valutata la probabile fondatezza della domanda, dispone la sospensione o la continuazione dei lavori denunciati.
Per venire più nello specifico al caso che occupa, l’azione di denunzia di nuova opera può essere esperita anche nei confronti di una pubblica amministrazione, allorquando la situazione di pericolo non nasca dall’opera in sé, ma dalle sue modalità di esecuzione, in violazione delle regole poste dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia dei diritti altrui. In questo caso, il convenuto è chiaramente il Comune di riferimento, e in particolare l’Ufficio territoriale incaricato della pratica, nell'ambito del settore dei lavori pubblici.
Per quanto attiene alla giurisdizione applicabile (ovverosia all’individuazione del giudice competente davanti al quale instaurare il procedimento) la giurisprudenza ha stabilito che “In tema di azioni nunciatorie nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta si denuncino mere attività materiali della p.a., che possano recare pregiudizio a beni di cui il privato assume essere proprietario o possessore, e, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, senza che assuma rilievo in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto per rimuovere lo stato di pericolo denunciato, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.
Inoltre, è senz’altro possibile avanzare una richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali subiti e accertati, legati causalmente alla condotta del Comune che ha danneggiato, attraverso il compimento delle opere, la proprietà del privato cittadino.
In questo caso, la disposizione a cui fare riferimento è l’art. 2043 del c.c., il quale prevede infatti che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Tale azione si prescrive, ex art. 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Tuttavia, con riguardo alla consistenza di eventuali danni alla proprietà, è bene considerare che già all’esito della fase cautelare, in caso di sospensione dell’attività denunciata, il giudice normalmente imporrà una cauzione pecuniaria: a carico del denunciante, per risarcire l’autore dell’opera nel caso in cui il giudice di merito dovesse riscontrare la legittimità dell’attività contestata e nel frattempo sospesa; viceversa, a seguito di un eventuale provvedimento cautelare di continuazione, tale cautela sarà imposta all'autore dell'opera (il Comune) il quale sarà tenuto al deposito di una cauzione destinata al risarcimento dei danni recati al proprietario dall'esecuzione dell'opera.
Si ricorda che, in tema di diritti reali (in questo caso la tutela del diritto reale di proprietà), è necessario, prima di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria nella fase di merito, l’esperimento del tentativo di mediazione civile e commerciale, a i sensi dell’art. 5 della Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, presso l'Organismo di conciliazione competente a conoscere il merito della controversia.

MASSIMO D. L. chiede
sabato 21/04/2018 - Sicilia
“Salve, vi espongo il problema.
Nel 2004 ho acquistato un fabbricato con corte di pertinenza realizzato con regolare progetto nel 1965. Confinante con la mia proprietà esiste un altro fabbricato, anch'esso con corte di pertinenza, in stato di abbandono, di degrado e con evidenti lesioni strutturali. Quest'ultimo fabbricato è situato ad una distanza di circa 1 metro dal mio confine ed è stato realizzato in assenza di concessione edilizia. Preciso che gli immobili si trovano fuori dal perimetro del centro urbano e il fabbricato limitrofo al mio potrebbe essere stato realizzato anteriormente al 1967 anche se di questo non vi è certezza. Spiegato ciò vorrei sapere:
1. se posso chiedere la messa in sicurezza del fabbricato.
2. se posso intraprendere azione legale per mancata distanza legale (credo 3 metri da c.c.) del fabbricato dal mio confine o se trattasi di diritto già acquisito essendo trascorsi più di vent'anni dalla sua realizzazione. In quest'ultima ipotesi è indifferente la liceità urbanista del fabbricato?
Grazie

Consulenza legale i 27/04/2018
Al fine di tutelare situazioni come quella prospettata nel quesito, il legislatore offre le c.d. azioni di nunciazione, spettanti sia al proprietario sia al mero possessore. La spettanza ad entrambi si spiega in quanto obiettivo non è (a differenza delle azioni petitorie o possessorie) la tutela repressiva di comportamenti lesivi del diritto di proprietà o del possesso, quanto piuttosto una tutela di carattere preventivo, che mira ad evitare le possibili conseguenza dannose di una situazione di pericolo cui si trova esposto il bene.

Per le opere limitrofe già ultimate, qualora esse presentino un pericolo, è possibile esperire la denunzia di danno temuto ex art. 1172.

Infatti, se il pericolo nasce da una cosa già esistente presente nel terreno confinante, da cui possa derivare un danno grave e prossimo al bene, il proprietario o possessore può denunciare il fatto al giudice, ottenendo provvedimenti idonei ad ovviare al pericolo.

La denunzia di danno temuto ha natura cautelare, e ciò significa che rappresenta la prima fase di un processo (da instaurare necessariamente) al fine di ottenere il provvedimento finale e definitivo da parte del giudice.

L'imminenza del pericolo rappresenta proprio il motivo per cui, tramite la denunzia in oggetto, si può chiedere rapidamente la messa in sicurezza del fabbricato adiacente, onde scongiurare eventuali danni alla proprietà.

Tuttavia, data la precarietà della misura cautelare in esame, l'autorità giudiziaria può disporre che il denunciante presti idonea garanzia per i danni eventualmente prodotti dal provvedimento cautelare poi rivelatosi infondato, e consistente essenzialmente nelle spese sostenute dal denunciato per mettere in sicurezza il fabbricato (spese poi dichiarate inutili dal giudice tramite la sentenza di rigetto dell'azione di condanna).

Si precisa, ad ogni modo, che l'idonea garanzia non è obbligatoriamente disposta dal giudice, il quale, date le circostanze, può anche ritenere subito fondata la denunzia di danno temuto, provvedendo solamente tramite l'emissione di un ordine di messa in sicurezza a carico del denunciato.

In base alla situazione prospettata nel quesito, pare potersi tranquillamente affermare che tale garanzia non possa essere richiesta nei confronti del denunciante.

Orbene, rispondendo ora al secondo quesito, nel processo instaurato tramite la denunzia di danno temuto si potrebbe altresì richiedere, ai sensi dell'art. 872, sia la riduzione in pristino della distanza legale minima (tre metri), sia il risarcimento per eventuali danni subiti dal mancato rispetto della distanza suddetta.

Nel caso infatti di costruzioni effettuate in violazione delle norme sulle distanze minime legali, al danneggiato è riservata una doppia tutela: la c.d. tutela specifica e quella risarcitoria, da cumularsi con quella cautelare di danno temuto precedentemente descritta.

Tuttavia, come ha precisato la Cassazione (sent. n. 867/2000), l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, in quanto modellata sull'actio negatoria servitutis, salvo gli effetti dell'usucapione.

La Cassazione, con sentenza n. 18888/2014 ha infatti specificato che l'usucapione è consentita anche in caso di costruzione abusiva, poiché il problema della mancata concessione edilizia riguarda solamente i rapporti tra il vicino “invadente” e lo Stato, ma non i rapporti tra privati. Vieni quindi affermata l'usucapibilità dello “spazio ravvicinato” tra le due proprietà, a prescindere dalla sussistenza di opere abusive.

Nel caso di specie, essendo trascorsi più di vent'anni dalla realizzazione del fabbricato confinante, lo spazio ravvicinato si considera usucapito e quindi si potrà solamente richiedere la rimozione dell'eventuale pericolo ai sensi dell'art. 1172. Questo almeno per quanto riguarda i profili civilistici.

Dal punto di vista penale, nulla toglie che si possa presentare un esposto in questura al fine di denunciare l'abusivismo edilizio commesso ai sensi del T. U edilizia (d.P.R. n. 380/2001), di modo chè l'autorità giudiziaria ordini la rimozione delle opere abusive.


Giuseppe G. chiede
domenica 10/07/2011 - Abruzzo

Introdotta con ricorso una denuncia di nuova opera a tutela del diritto di proprietà esaurita la fase cautelare sarà poi possibile, in sede di merito, promuovere un’azione a tutela del possesso?”

Consulenza legale i 22/07/2011

Non vanno confuse le due azioni e le relative procedure in quanto aventi finalità distinte. Due giudizi possono contemporaneamente instaurarsi ma rimanendo distinti!

L’azione di nunciazione ex art. 1171 c.c. si sviluppa con una prima fase cautelare volta ad accertare il fumus boni juris, l’apparenza dello stato di pericolo derivante dall’opera iniziata e sita nel fondo del vicino; seguirà la fase di merito in cui l’accertamento verrà realizzato a cognizione piena con tutti i crismi di un ordinario giudizio di merito, quindi, con memorie ex art. 183 c.p.c., istruttoria con C.T.U. e assunzione delle testimonianze orali, precisazioni delle conclusioni, ecc… Oggetto del giudizio sarà l’accertamento della sussistenza e della fondatezza o meno della pretesa di inibirne la continuazione della costruzione (con condanna al definitivo arresto o con permesso di continuarla); l’accertamento dei danni cagionati dall’opera e il loro conseguente risarcimento; la condanna alla restituzione della cauzione imposta.

Nel giudizio possessorio, anch’esso di natura cautelare, invece, si agisce in difesa del possesso per tutt’altra ragione. Si reagisce allo spoglio o si inibiscono molestie e turbative illegittimamente realizzate contro un bene o un diritto reale che è in possesso di chi agisce. Nella fase cautelare viene emesso un ordine di restituzione, pronunciato sulla semplice notorietà del fatto e senza dilazione. Nella successiva ed eventuale fase di merito si vaglia la fondatezza della pretesa, cioè si prova la sussistenza, in capo a chi ha agito, del titolo che legittima al possesso (diritto di proprietà o altro diritto reale), si parla di merito possessorio, in cui però è ammesso dimostrare le proprie ragioni petitorie (v. art. 705 del c.p.c.).


Siviero chiede
martedì 30/11/2010

“Una società di costruzioni con me confinante ha innalzato una gru di 30 metri che invade con il braccio la mia proprietà creandomi serie preoccupazioni per l'incolumità mia e della mia famiglia: in questo caso posso far valere i diritti di proprietà sanciti dall'art.840 del cod.civ.? Grazie.”

Consulenza legale i 02/12/2010

Nel caso di specie appare utile esperire un’azione di nunciazione, in particolare la denunzia di nuova opera ex art. 1171 del c.c.. I presupposti dell’azione, avente natura cautelare, sono rinvenibili nella fattispecie in esame:
- legittimazione attiva del proprietario;
- inizio di nuova opera intrapresa da altri su fondo altrui (confinante);
- pericolo di pregiudizio alla cosa che forma oggetto del diritto di proprietà del ricorrente;
- opera non terminata o non protrattasi per oltre un anno.
Non è necessario che il danno temuto sia certo, è sufficiente un ragionevole timore della sua verificazione.
L’azione è tesa a tutelare i beni esistenti sul fondo minacciato, ma essa potrà indirettamente tutelare anche i soggetti che di quel bene immobile godano (il proprietario e i suoi familiari), in quanto il giudice, accolto il ricorso, potrà sospendere i lavori, oppure autorizzare la prosecuzione degli stessi imponendo però al denunciato di prestare idonee garanzie (una cauzione in denaro).
Si ricordi che ai provvedimenti nunciativi va riconosciuto il carattere e l’efficacia esecutiva.


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