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Articolo 1063 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Norme regolatrici

Dispositivo dell'art. 1063 Codice Civile

L'estensione e l'esercizio delle servitù(1) sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.

Note

(1) Anche le servitù coattive, a meno che la situazione sia regolata dalla disciplina specifica della singola servitù.

Ratio Legis

Il Capo V del Titolo VI del Libro III prevede che l'ambito di applicazione ed i limiti all'esercizio diritto in oggetto siano stabiliti dal titolo costitutivo della servitù; in ipotesi di acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, essi sono disciplinati in modo analogo, rispettivamente, al possesso prolungato nel tempo allo scopo di usucapire (acquisire la proprietà) il fondo, o allo situazione dei fondi conseguenza della destinazione del padre di famiglia.
Se non c'è l'indicazione del titolo, oppure i suddetti parametri non siano esaurientemente individuati, si applicano, in subordine, le disposizioni del Capo citato.

Brocardi

Servitus civiliter exercenda est
Servitutibus civiliter utendum est

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1063 Codice Civile

Cass. civ. n. 20549/2019

In tema di servitù prediali, le modalità di utilizzazione del fondo servente si distinguono in modalità essenziali e modalità estrinseche: le prime incidono o si riflettono sull'"utilitas" con deciso carattere fisionomico, in quanto integrano il vantaggio conferito dal titolo al fondo dominante, mentre le seconde consistono in elementi meramente accessori, non influenti sul contenuto della servitù, in quanto non incidono sull'"utilitas". Solo la mancata attuazione delle modalità essenziali importa che la servitù non sorga, perché non si concretizza il vantaggio del fondo dominante, mentre l'inattuazione o la modificazione delle modalità estrinseche sono irrilevanti e non importano né la mancanza di costituzione della servitù, né la sua estinzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che l'innovazione realizzata su di un fondo gravato da servitù di acquedotto, consistente in un manufatto in parte ricadente sulla condotta, incidesse sulle sole facoltà di manutenzione e pulizia della conduttura, escludendo che comportasse l'estinzione della servitù). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/09/2014).

Cass. civ. n. 4821/2019

In tema di servitù prediali di passaggio, il contenuto del relativo diritto comprende tutte le concrete e varie modalità del suo esercizio, inteso quale "utilitas" che il proprietario del fondo dominante riceve non soltanto in via diretta, ossia mediante l'esercizio del diritto proprio o dei familiari o di coloro che detengano il fondo in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva riconosciuto al proprietario del fondo dominante la facoltà di consegnare le chiavi dei cancelli di ingresso all'immobile ad ospiti e personale di servizio, ritenendo che la statuizione del giudice di merito non fosse viziata da ultrapetizione perché consequenziale alla domanda di riconoscimento della servitù proposta dal titolare della stessa ed a quella di accertamento dell'illegittimità della dazione delle menzionate chiavi avanzata dalla controparte).

Cass. civ. n. 20696/2018

L'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'"utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c.

Cass. civ. n. 7564/2017

L’estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., ove la convenzione manchi di sufficienti indicazioni, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, con il minor aggravio per il fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, con riferimento ad un contratto contenente una generica descrizione delle modalità di esercizio di una servitù, aveva ritenuto insussistente l’interesse ad una pronuncia giudiziale di accertamento ritenendo che le modalità realizzative della strada destinata al transito fossero rimesse all'iniziativa attuativa dello stesso proprietario del fondo dominante).

Cass. civ. n. 18349/2012

Il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e cosi via.

Cass. civ. n. 14088/2010

L'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli art. 1362 e segg. c.c., non potendo assumere alcun rilievo il possesso, che è criterio idoneo per stabilire il contenuto soltanto delle servitù acquistate per usucapione. Tuttavia, ove la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo, la servitù acquistata in base a titolo negoziale deve reputarsi costituita, ai sensi dell'art. 1065 c.c., in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi giuridici e logici, aveva ricostruito l'esatta estensione della servitù di passaggio, costituita con atto notarile, in forza della sola interpretazione del negozio).

Cass. civ. n. 731/2008

Le modalità di esercizio di un diritto di servitù stabilite dal titolo (nella specie, servitù di veduta convenzionalmente costituita, con specificazione delle misure di ciascuna veduta) risultano regolate da questo e non già dai criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c., sicché qualsiasi innovazione rispetto ad esse è vietata, risolvendosi una tale innovazione non già in un aggravamento del peso preesistente, bensì in un'abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso da quello originariamente costituito.

Cass. civ. n. 6176/2007

In tema di servitù prediali, l'accertamento della costituzione per usucapione ne comporta la determinazione, a norma dell'art. 1063 c.c., della relativa estensione in relazione al possesso esercitato sulla cosa per il tempo previsto allo scopo, giacché — mentre è irrilevante, nel caso di costituzione per usucapione, il contemperamento delle opposte esigenze del fondo dominante e di quello servente — il contenuto del diritto va stabilito in funzione della sola utilità obiettiva, cui sono riferibili gli atti di esercizio, nei quali si è realizzato il possesso della servitù, secondo il principio tantum praescriptum tantum possessum. (Nella specie, la sentenza impugnata, nel determinare il contenuto della servitù di passaggio costituita per usucapione a favore dell'edificio acquistato dal Comune ed adibito a sede dell'ente, aveva limitato il passaggio a favore degli organi rappresentativi dell'ente, individuati nelle persone del sindaco e dei consiglieri comunali, tenuto conto — ai sensi dell'art. 1146 secondo comma c.c. — del possesso esercitato dal dante causa del Comune, che aveva destinato il passaggio al servizio esclusivamente dei proprietari dell'immobile all'epoca adibito ad abitazione privata; la S.C., nel confermare la decisione, ha statuito che l'individuazione dei soggetti abilitati al passaggio, essendo volta a determinare i limiti di esercizio del diritto, non trasformava la servitù, quale peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo, in un diritto obbligatorio di passaggio).

Cass. civ. n. 19182/2003

In ipotesi di alterazioni dei luoghi compiute dal titolare di una servitù prediale e tali da concretare vere e proprie turbative o molestie in pregiudizio al proprietario del fondo servente, la tutela di questi non si esercita mediante l'actio negatoria servitutis, ma facendo ricorso ai rimedi di cui all'art. 1063 o 1067, o sussistendone le condizioni, ai rimedi di natura possessoria.

Cass. civ. n. 2893/1987

L'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi artt. 1064 e 1065 rivestono carattere meramente sussidiario. Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici; ove, invece, il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a queto soltanto deve farsi riferimento, senza possibilità di ricorrere al criterio del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1063 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
venerdì 19/03/2021 - Liguria
“Buongiorno, un mio vicino che chiameremo A ha aperto una procedura di conciliazione per ottenere una servitù di passaggio carrabile per usucapione su una porzione di un viale di mia proprietà e su una stradina che si diparte dal viale e passa su due mappali di proprietà di altri due vicini che chiameremo B e C. Io ed i miei vicini B e C per buon vicinato saremmo disposti a concedere una servitù di passaggio ad A, che in effetti utilizza non contestato tale passaggio, ma limitando i soggetti abilitati al passaggio. Il vicino A infatti da un decennio ha trasformato la sua proprietà da casa di abitazione con annesso terreno coltivato solo per uso personale a fattoria didattica-agriturismo, per cui il vicino A non avrebbe diritto all’usucapione perché secondo la sentenza della cassazione n. 13818 del 2019, se la interpreto correttamente, per una richiesta di usucapione per servitù di passaggio se il fondo a favore del quale è richiesta la servitù cambia la destinazione d’uso il periodo di usucapione riparte dalla data del cambio di destinazione d’uso. Io ed i miei vicini B e C vorremmo concedere la servitù di passaggio solo alle persone che attualmente ed abitualmente usufruiscono del passaggio, cioè al vicino A, ai suoi parenti e lavoranti con esclusione degli ospiti della fattoria didattica-agriturismo. Gli ospiti della fattoria didattica-agriturismo infatti accedono attualmente alla proprietà di A tramite altro passaggio, solo pedonale, su altra porzione del mio terreno, senza contestazione da parte mia in quanto su di essa esiste servitù di passaggio stabilita con accordo con i precedenti proprietari del fondo di A.
Due notai contattati per le vie brevi hanno però escluso la possibilità di limitare a determinate persone la possibilità di usufruire di una servitù di passaggio, in quanto secondo loro non è previsto dal codice civile. Tuttavia una sentenza della cassazione riportata sul vostro sito, la n. 6176 del 2007, da come la interpreto, sembra consentire l’individuazione dei soggetti abilitati al passaggio in una servitù (tra l'altro determinata per usucapione) essendo volta a determinare i limiti di esercizio del diritto di servitù previsti dall’art. 1063 del c.c.. La mia interpretazione della sentenza è corretta? Possiamo quindi inserire nell’atto di costituzione della servitù che vorremmo concedere ad A una limitazione su chi potrà usufruirne? Io scriverei così nell’atto: “ Il diritto di passaggio pedonale e carrabile sul percorso riportato in allegato è consentito, oltre che ad A per accedere ai sui fondi, ad eventuali future persone con un diritto reale di godimento, escluse le servitù, su tali fondi, al coniuge o convivente ed ai parenti ed affini fino al terzo grado di chi è sopra indicato, ad eventuali futuri affittuari o gestori di tali fondi ed ai lavoranti di tali fondi.”
Chiedo per favore di mantenere riservata questa richiesta e la vostra risposta e di non pubblicarla.”
Consulenza legale i 22/03/2021
Con riguardo alla sentenza di Cassazione n.13818/2019, l’interpretazione è corretta.
Infatti, nella pronuncia la Suprema Corte ha evidenziato che “ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell'usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine".
Ciò appare applicabile anche al caso in esame in quanto leggiamo nel quesito che l’attività di agriturismo sarebbe iniziata soltanto circa dieci anni fa e, pertanto, il termine ventennale non sarebbe maturato.

Per quanto attiene invece all’altra sentenza di Cassazione citata, la n.6176/2007, riteniamo che l’interpretazione non sia del tutto corretta nel senso che la Corte ha specificato soltanto che: “la determinazione fatta delle modalità di esercizio della servitù, come evidenziato dalla lettura della sentenza impugnata, innanzi riassunta, in narrativa, non trasforma la servitù di passaggio, quale peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo, in diritto obbligatorio di passaggio, a favore di determinate persone per le utilità proprie di queste, risultando imposta la servitù a vantaggio diretto del fondo dominante del ricorrente Comune, adibito a casa comunale e luogo di altre attività pubbliche, e, in tale contesto, operando l'individuazione degli organi più rappresentativi del Comune, sindaco e consiglieri comunali (che si avvicenderanno nel tempo), abilitati al passaggio, quale mero limite d'esercizio della stessa servitù, così come in precedenza esercitata dai soli proprietari del fondo, dapprima adibito ad abitazione (villa) privata.”
Quanto precede non equivale a dire che è possibile specificare nell’atto di costituzione della servitù una espressa limitazione alle persone che possono usufruire del passaggio nel modo indicato nel quesito, perché una tale clausola sarebbe facilmente impugnabile.
Ricordiamo infatti che, come ha sottolineato la Suprema Corte, che la servitù è un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo e non un diritto obbligatorio di passaggio.
Nella clausola riportata nel quesito, invece, si parla di diritto delle persone, snaturando di fatto la caratteristica essenziale della servitù.
A ciò si aggiunga che nel caso oggetto della sentenza di Cassazione si fa riferimento ad un acquisto per usucapione e non ad una costituzione volontaria della servitù tramite accordo tra le parti. In questo secondo caso (che è quello che ci occupa) nel momento in cui si riconosce il diritto non lo si può limitare nel senso sopra indicato.
Detta altrimenti: o ci si oppone alla sua costituzione facendo leva sull’aspetto dell’usucapione oppure si presta il consenso.

Quindi i pareri dei due notai appaiono corretti.

Ciò posto, in sede di tentativo di mediazione, occorre valutare appunto se si vuole impedire o meno la costituzione della servitù.
Nel primo caso, anche in forza della sentenza del 2019 sopra citata, sarebbe possibile far rilevare che non si è maturato il periodo di usucapione essendo la fattoria didattica creata circa dieci anni fa.
Se invece si vuole comunque trovare un accordo per un buon vicinato e prestare quindi il consenso per la costituzione contrattuale della servitù, si potrebbe soltanto specificare e dare atto (senza prevedere quindi una clausola che limiti espressamente a determinati soggetti il passaggio) della presenza anche di altro passaggio pedonale con riguardo al diritto di servitù creato con precedente accordo.

Massimo R. chiede
giovedì 18/03/2021 - Friuli-Venezia
“Buongiorno.
Desidero avere un parere sulla servitù come esposta negli allegati.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti se necessari.
Oggetto: servitù, richiesta chiarimenti.
Spettabili Avvocati.
Desidero sottoporre alla Vostra disamina il contratto costituente la servitù in oggetto.
Nel 1966 con una divisione testamentaria, nella quale mia madre mi rappresentava in quanto minore, veniva costituita una servitù, come descritta negli allegati “Servitù Costituzione.pdf” e “Servitù Planimetria.pdf, i cui firmatari erano parenti stretti.
Essendo proprietario della maggior parte del fondo servente vorrei verificare, prendendo spunto dalla sentenza della Cassazione Civile sezione II n°5434/2010 anche se non è questo il caso, se esiste la possibilità riformulare la servitù in maniera meno onerosa e meno generica per il fondo servente.
Quello che mi disturba di più è la dicitura “servitù di transito carraia nel senso più lato”, è evidente che il minor danno per il fondo servente non è stato preso in considerazione, per cui si fa transitare qualsiasi cosa di qualsiasi dimensione per un numero innumerevole di volte, anche arrecando danni mai riconosciuti o comunque grande disturbo al fondo servente, i solai sono in legno. Io tenderei ad interpretare la dicitura nel senso che è concesso il transito genericamente, senza nessuna priorità, a pedoni, cicli, motocicli, autoveicoli tenendo conto, però, del minor onere possibile e quindi non qualsiasi cosa di qualsiasi grandezza. Stesso principio dicasi per il resto.
Il portone di accesso è largo 2,4 mt. e alto 2.5mt. vedi allegato “Androne.jpg”.
Vorrei stabilire a chi e in quale misura spetta la manutenzione del luogo della servitù: cortile, androne, portone.
In poche parole vorrei riscrivere totalmente la servitù in modo tale che siano perfettamente individuati i veicoli a cui è consentito il transito i cui proprietari dovrebbero essere solo i residenti del fondo dominante, otre che il passaggio pedonale. Inoltre indicare esattamente dove posare condotte e tubi, specificandone caratteristiche dimensioni e quantità.
In attesa di un Vs. riscontro distintamente saluto.”
Consulenza legale i 29/03/2021
Per rispondere al presente quesito possiamo prendere le mosse proprio dalla pronuncia della Cassazione in esso citata, vale a dire la n. 5434 del 05/03/2010 (Sez. II Civ.).
Tale sentenza ha ribadito, innanzitutto, che “il contenuto ed i limiti della servitù di passaggio vanno desunti dal titolo costitutivo interpretato, ove occorra, anche in rapporto alla situazione dei luoghi senza che questa possa assumere rilievo autonomo e preponderante”.
In secondo luogo, in tema di servitù prediali, l'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, tra le quali il ruolo di fonte primaria è attribuito al titolo costitutivo del diritto.
Invece, le regole dettate dai successivi artt. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario: ciò significa che “tali precetti [...] possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici; ove, invece, il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a questo soltanto deve farsi riferimento, senza possibilità di ricorrere al criterio del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente”.
Anche in Cass. Civ., Sez. II, n. 15046 del 11/06/2018, si afferma che “gli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c. contemplano una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, nel senso che il riferimento primario è costituito dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario e possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego dei generali criteri ermeneutici”.
In quest’ottica, il giudice è tenuto a ricorrere al criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente, “tenendo conto, con riferimento all'epoca della convenzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali è possibile individuare le esigenze del fondo dominante e quindi l'utilitas che le parti hanno inteso soddisfare con l'asservimento”, solo laddove “non risultino indicazioni risolutive dai titoli costitutivi della servitù”: al riguardo la Corte porta ad esempio l’ipotesi in cui, nel costituire una servitù di passaggio, sia previsto soltanto il diritto di transito senza altre specificazioni.
Possiamo dunque concludere che l’applicazione dei citati criteri sussidiari presuppone una genericità dell’atto di costituzione della servitù, un “vuoto” tale da non poter essere colmato mediante il ricorso ai normali criteri interpretativi.
Nel nostro caso, l’atto con cui è stata costituita la servitù è piuttosto chiaro nel delimitare l'oggetto e l’estensione della stessa. In particolare, ivi si legge: “attraverso il sottoportico ed il cortile [...] viene costituita una servitù di transito carraio nel senso più lato, nonché di condutture sotterranee attinenti agli impianti idrici, igienici, elettrici, telefonici e simili a favore degli immobili [...]”.
Come si vede, dunque, quanto alla possibilità di transito dei veicoli, la formulazione dell’atto è sufficientemente chiara e difficilmente equivocabile nel prevedere una servitù di passaggio carrabile “nel senso più lato”, con conseguente impossibilità di invocare il criterio sussidiario del minor aggravio di cui all’art. 1065 c.c.
Considerazioni analoghe possono farsi con riferimento al passaggio delle condutture.
Quanto alla configurabilità di una limitazione del transito ai soli residenti, come prospettato nel quesito, essa è stata esclusa sempre dalla Cassazione, Sez. II Civ., da ultimo con la recente sentenza 19/02/2019, n. 4821: “in tema di servitù prediali di passaggio, il contenuto del relativo diritto comprende tutte le concrete e varie modalità del suo esercizio, inteso quale "utilitas" che il proprietario del fondo dominante riceve non soltanto in via diretta, ossia mediante l'esercizio del diritto proprio o dei familiari o di coloro che detengano il fondo in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione”.
Pertanto, la possibilità di “riscrivere” il contenuto della servitù, come richiesto nel quesito, presuppone che vi sia un accordo tra le parti (che probabilmente nel nostro caso manca).
Quanto alla manutenzione del luogo su cui si esercita la servitù, dobbiamo fare riferimento all’art. 1069 c.c., ai sensi del quale:
  • è il proprietario del fondo dominante ad eseguire le opere necessarie per conservare la servitù: deve tuttavia scegliere tempi e modi che rechino il minore incomodo al proprietario del fondo servente;
  • tali opere vanno eseguite a spese del proprietario del fondo dominante, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge;
  • se, però, le opere arrecano vantaggio anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Riguardo all’art. 1069 c.c. la giurisprudenza ha precisato che “le opere necessarie alla conservazione della servitù sono a carico del proprietario del fondo dominante che ha, perciò, facoltà di accedere al fondo servente per realizzarle, riconducendosi tale facoltà, di natura accessoria, al contenuto stesso del diritto di servitù, al cui normale esercizio è, quindi, strumentale. Pertanto, poiché nel nostro ordinamento il godimento del diritto di proprietà - ai sensi dell'art. 832 cod. civ. - viene esercitato entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge, nell'ambito dei limiti di natura privatistica rientra anche il divieto di impedire l'accesso al proprio fondo al proprietario del fondo dominante che intenda eseguire le opere previste dal citato art. 1069 cod. civ.” (Cass. Civ., Sez. II, 16/02/2007, n. 3634).