Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari (1), il tribunale del circondarioin cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità (2) (3).
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia (4) e iscritto nel registro delle successioni.
(1) La legge richiede, perché debba nominarsi un curatore, che il soggetto chiamato all'eredità non abbia il possesso giuridico o materiale dei beni: in caso contrario, infatti, sarebbe inutile provvedere alla nomina di un soggetto incaricato della gestione dei beni, in quanto lo stato di incertezza sulla titolarità degli stessi sarebbe eliminato facilmente, dati i tempi brevi imposti dalla legge al chiamato per l'accettazione [v. 485].
(2) Comma così modificato ai sensi dell'art. 145, d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3) Il curatore non è un rappresentante [v. 1387] dell'eredità, bensì ha il compito di amministrare la stessa, conservandone immutata la consistenza.
(4) Vedi 498 nota .
L'istituto dell'eredità giacente ha lo scopo di evitare che, tra il momento dell'apertura della successione e l'accettazione, i beni ereditari restino privi di tutela. Difatti, con la morte del de cuius, il chiamato all'eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, stante la necessità di una manifestazione di volontà diretta in tal senso denominata accettazione [v. 470] e può darsi che, talvolta, l'erede lasci passare del tempo prima di accettare e si mostri inerte nell'esercizio dei poteri di vigilanza, di amministrazione, di conservazione (ex art. 460).
Ai sensi dell'art. 460 u.c., la nomina del curatore ha come effetto il fatto che il chiamato non possa più esercitare le azioni possessorie né i poteri conservativi previsti dai primi due commi dello stesso articolo. È ovvio, infatti, che di fronte all'inerzia del chiamato che ha determinato la nomina del curatore, sia poi solo quest'ultimo ad esercitare i suddetti poteri.