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Dizionario Giuridico

Pegno

Che cosa significa "Pegno"?

Diritto reale di garanzia costituito su una cosa mobile del debitore o di un terzo, avente la funzione di garantire la soddisfazione di un credito, nell'ipotesi in cui il debitore non adempia spontaneamente. Infatti, con il pegno la cosa mobile rimane vincolata al soddisfacimento del creditore che, in caso di inadempimento del debitore, si soddisferà sul bene a preferenza degli altri creditori, anche se la cosa sia passata in proprietà a terzi. La costituzione del pegno avviene mediante un contratto reale che si perfeziona con la la consegna della cosa. Quindi, per la costituzione del pegno è necessario lo spossessamento del debitore. Inoltre, l'accordo deve risultare da atto scritto, avente data certa, contenente l'indicazione del bene dato in pegno e del credito garantito ed il suo ammontare.

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