Caratteristica tipica dei delitti disciplinati dal Titolo VI è quella di riferirsi a condotte che creano una situazione di pericolo (o di danno) tale da svilupparsi nei confronti di un numero indeterminato di persone non individuabili preventivamente. Più precisamente, l'indeterminatezza riguarda non soltanto le persone messe in pericolo ma anche le cose che ne sono oggetto.
Il bene-interesse protetto dalle suddette norme è quello dell'incolumità pubblica; in tale nozione va ricompresa non soltanto la vita umana ma anche l'integrità fisica e la salute delle persone. In proposito, occorre precisare che le norme contenute nel titolo in commento fanno riferimento anche ad ipotesi di danno alle cose; in tali casi, però, la condotta viene presa in considerazione soltanto se è tale da determinare una situazione di pericolo estensibile alle persone.
Secondo parte della dottrina, i delitti previsti dal Titolo VI sono posti a tutela della collettività, mentre la tutela del singolo è realizzata solo in quanto membro indifferenziato della collettività medesima.
Secondo altra tesi, invece, la tutela posta dal legislatore si riferisce non soltanto all'incolumità pubblica, ma anche all'interesse delle singole persone che sono in concreto danneggiate o poste in pericolo dalla condotta del reo. In questa prospettiva, pertanto, il reato avrebbe carattere plurioffensivo poiché, con una stessa condotta, l'agente realizzerebbe la lesione di due distinti beni giuridici (l'incolumità pubblica e l'interesse specifico delle persone lese dalla condotta criminosa; es.: vita, incolumità personale etc.).
Va ricordato infine che, secondo un'ulteriore opinione, attraverso la previsione dei reati contro la pubblica incolumità il legislatore ha inteso attuare una forma di tutela anticipata delle persone. Le singole figure di reato, infatti, puniscono condotte che, in definitiva, costituiscono una situazione di pericolo che può sfociare nella produzione di un danno a singoli individui.
I reati contro l'incolumità pubblica hanno, nella maggior parte delle ipotesi, la struttura di reati di pericolo. In alcuni casi si tratta di condotte che lo stesso legislatore, in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, considera di per sé pericolose, esimendo il giudice da una loro valutazione in concreto. In questo caso si parla di reati di pericolo «astratto» o «presunto».
Diversamente, in altre ipotesi previste dallo stesso titolo si fa riferimento a condotte che solo eventualmente pongono in pericolo il bene protetto. In questi casi si parla di reati di pericolo «concreto», rispetto ai quali il giudice deve valutare se la condotta posta in essere dall'agente abbia realmente prodotto il rischio di una lesione dell'incolumità di un numero indeterminato di persone. Quando questa valutazione richiede specifiche conoscenze tecniche, il giudice può disporre l'espletamento di una perizia.

