1. Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione nei confronti dei seguenti soggetti(5):
- a) società appartenenti a un gruppo bancario;
- b) società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca(1)(5);
- c) società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca(5);
- [d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69;](2)
- [e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d);](2)
- [f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e);](2)
- [g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca;](2)
- h) società che controllano almeno una banca, incluse le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60 ter(5);
- i) società diverse da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo(5).
- i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter(3)(5);
- i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative(3).
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente(4).






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