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Articolo 1186 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Decadenza dal termine

Dispositivo dell'art. 1186 Codice Civile

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore [1184], il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio(1), le garanzie che aveva date [2743, 2813] o non ha dato le garanzie che aveva promesse(2).

Note

(1) Il riferimento testuale al "fatto proprio" del debitore apre la questione se sia necessario che questi versi in colpa.
(2) Ad esempio, alienando l'immobile ipotecato o omettendo di stipulare una fideiussione.

Ratio Legis

La norma fissa il limite di tutela concesso al debitore (v. 1184, 1185 c.c.) stabilendo che al verificarsi di fatti che determinano o possano determinare la sua insolvenza il creditore ha diritto ad esigere l'immediato adempimento.

Brocardi

Dies solutionis
Tempus destinatae solutionis

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Massime relative all'art. 1186 Codice Civile

Cass. civ. n. 11437/2022

In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento.

Cass. civ. n. 2411/2022

La disposizione dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, ai fini del superamento del limite minimo di fallibilità di cui all'art. 15 l.fall., non scaduto il residuo prezzo relativo alla cessione di quote nella quale le parti avevano stabilito che la decadenza dal beneficio del termine operasse soltanto in caso di mancato pagamento di due rate di prezzo, in quanto evento non ancora verificatosi al momento della decisione).

Cass. civ. n. 20042/2020

La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/03/2014).

Cass. civ. n. 23093/2016

Ai fini dell'operatività della decadenza dal beneficio del termine, l'interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall'art. 1186 c.c., essendo necessario che ricorra l'insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mancato pagamento da parte del lavoratore delle rate, oggetto di una conciliazione, costituisse di per sé una condizione sufficiente per il verificarsi della decadenza e per esigere l'intera prestazione).

Cass. civ. n. 24330/2011

Agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma.

Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la legittimità della richiesta di decadenza del debitore dal beneficio del termine, avendo valutato che il mancato versamento di alcune rate di prezzo di una compravendita, accompagnato dalla spedizione di una lettera da parte del debitore, che motivava il rifiuto di onorare le rate del debito con riferimento specifico a pretesi inadempimenti della creditrice, non costituisse, di per sé, segno rivelatore di uno stato di sbilancio economico).

Cass. civ. n. 12126/2008

Lo stato di insolvenza che rileva, ai sensi dell'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni ; tale accertamento ha natura di apprezzamento di fatto ed incorre nel vizio di insufficiente motivazione il giudice di merito che si limiti, sul punto, ad evidenziare una generica difficoltà di un'impresa commerciale ad agire sul mercato.

Cass. civ. n. 3024/1995

L'ammissione dell'imprenditore alla procedura di amministrazione controllata ai sensi dell'art. 1871. fall. - il cui presupposto e la temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni - comporta la decadenza del medesimo dal beneficio del termine, prevista dall'art. 1186 c.c. con riferimento all'ipotesi in cui il debitore sia divenuto insolvente, non sussistendo incompatibilità tra tale decadenza e il cosiddetto blocco dei pagamenti che caratterizza la procedura di amministrazione controllata, dato che in realtà questa preclude solo, per i titoli o le cause anteriori alla data del decreto dei tribunale, le azioni esecutive sul patrimonio del debitore, senza incidere sull'esigibilità dei crediti, sulla conseguenziale decorrenza degli interessi e sull'ammissibilità di azioni giudiziarie di cognizione, tanto di accertamento che di condanna. (Nella specie sulla base del principio esposto la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto del creditore di far valere una garanzia fideiussoria a seguito dell'ammissione alla amministrazione controllata del debitore principale).

Cass. civ. n. 9307/1994

La disposizione di carattere generale dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti e non è, dunque, applicabile nel contratto di apertura di credito bancario a termine, in cui, ai sensi dell'art. 1845 c.c., il recesso della banca prima della scadenza del termine è possibile per giusta causa o quando sia stato previsto dalle parti.

Cass. civ. n. 5371/1989

La decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta — che non postula una preventiva delibazione giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della citata norma e può ritenersi effettuata con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con il ricorso per ingiunzione — integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore.

Cass. civ. n. 1343/1978

Il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda od il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, con la conseguenza che la sentenza od il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (salva la possibilità del debitore, nel caso di decreto ingiuntivo, di contestare la sussistenza in sede di opposizione). Lo stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art. 1186 c.c., rileva al fine della decadenza del debitore dal beneficio del termine, non richiede un assoluto e definitivo dissesto del debitore medesimo, essendo sufficiente il verificarsi di uno squilibrio della sua situazione patrimoniale, il quale si traduca nell'impossibilità di fronteggiare regolarmente le proprie obbligazioni cambiarie.

Cass. civ. n. 1750/1976

Lo stato di insolvenza che, a norma dell'art. 1186 c.c., faculta il creditore ad esigere immediatamente la prestazione, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, e la quale rende verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di far fronte ai propri impegni; poiché la finalità perseguita con detta norma è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, con l'accelerare l'esecuzione dell'obbligazione, non può dubitarsi che l'insolvenza ivi prevista non postula necessariamente un collasso economico, ma solo l'impotenza a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La domanda di pagamento immediato, proposta dal creditore ai sensi dell'art. 1186 c.c., non è subordinata ad una preventiva pronunzia costitutiva relativamente alla decadenza del debitore dal termine, poiché la sentenza o il decreto ingiuntivo che accolgono quella domanda espressamente o implicitamente riconoscono avverata la condizione dell'insolvenza, che non ha bisogno né di espressa domanda di accertamento, né di esplicita declaratoria, potendosi ritenere virtualmente proposta e virtualmente accolta siffatta domanda nel provvedimento di condanna a pagare il debito, salvo il diritto del debitore a far valere, (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza.

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relative all'articolo 1186 Codice Civile

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Paolo S. chiede
lunedì 25/11/2019 - Liguria
“Sono un artigiano e ho eseguito prestazioni per una società. Per agevolarla nei pagamenti, vista la situazione difficile , abbiamo definito un pagamento rateale mensile, sino a scadenza fra due anni. Tuttavia, non vi è la clausola espressa di decadenza dal beneficio del termine in caso di mancati pagamenti. Sono già quattro le rate che salta e so per certo che la società è in stato di grave crisi. Posso chiedere l'immediato e totale pagamento della prestazione per decadenza del beneficio del termine, ancorché questo non sia espresso nel contratto? Nel caso la loro reazione sia di pagare le rate pregresse, possono rientrare nel beneficio del termine, nonostante io abbia loro comunicato che pretendevo il pagamento complessivo e immediato, o a quel punto una volta decaduti, devono pagare tutto, senza possibilità di riammissione al pagamento rateale?”
Consulenza legale i 02/12/2019
La decadenza del beneficio del termine è prevista espressamente dall'articolo 1186 del codice civile, il quale dispone che, anche se il termine è stabilito a favore del debitore (nel senso che il creditore non può adempiere prima del termine, fattispecie comunque che esula dal quesito posto), il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente.

Orbene, posto che la prestazione, in caso di concessione di una rateizzazione dei pagamenti dovuti, consiste proprio nel pagamento delle spettanze, il prestatore d'opera può chiedere immediatamente il pagamento immediato di tutte le spettanze, anche qualora non si sia corrisposta una sola rata. Vista l'esistenza di una norma apposita che regola tali ipotesi, non è necessaria una espressa previsione di decadenza del beneficio del termine in casi di insolvenza.

Più nello specifico, il creditore potrà agire mediante ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 e ss. del codice di procedura civile, depositando la prova scritta del rapporto contrattuale e la concessione della rateizzazione. Non è invece necessario dimostrare l'inadempimento, ma solo argomentarlo. Se il debitore intenda contestare la debenza del credito, egli si opporrà, dando vita ad un procedimento ordinario.

Per contro, in mancanza di opposizione, il decreto ingiuntivo diverrà esecutivo trascorsi quaranta giorni dalla notifica di esso al debitore, e si potrà procedere in via esecutiva, pignorando i beni del debitore.

Sta poi al creditore agire come meglio crede. Se il debitore, una volta intimato, decidesse di pagare alcune rate, al primo mancato pagamento successivo vi sarà una nuova decadenza del beneficio del termine, senza che vi sia alcun pregiudizio per le ragioni del creditore. Anzi, un secondo inadempimento (facile da provare, visto che sarà sufficiente produrre in giudizio le attestazioni di bonifico relative al pagamento tardivo), sarà da considerarsi ancora più grave, vista la tolleranza palesata dal creditore. Difatti, quest'ultimo non può certo vedersi pregiudicati i propri interessi, sol perché è venuto incontro alle difficoltà del debitore.

Dunque, qualora il debitore paghi qualche rata, ma poi, in seguito, si renda di nuovo inadempiente, si potrà chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo, nei modi esplicati sopra.

Da ultimo, se nelle more dell'emissione del decreto ingiuntivo, o se nel periodo di quaranta giorni tra l'emissione e l'acquisto di validità esecutiva, il debitore corrispondesse alcune rate, il decreto ingiuntivo rimarrà poi comunque valido, ma chiaramente il debitore potrà pignorare i beni del debitore solo nella misura del debito residuo, altrimenti il debitore si opporrà all'esecuzione, contestando la legittimità della richiesta.

Per il momento, si consiglia di rivolgersi ad un legale, affinché quest'ultimo invii una formale diffida concedendo non più di dieci giorni per provvedere al pagamento del debito complessivo, per poi agire in giudizio qualora persista l'inadempimento.