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Articolo 40 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/08/2023]

Estinzione anticipata e risoluzione del contratto

Dispositivo dell'art. 40 Testo unico bancario

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

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Consulenze legali
relative all'articolo 40 Testo unico bancario

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Silvana O. chiede
mercoledì 11/03/2020 - Sicilia
“Buon Giorno, desideravo sapere se il termine dei 180 giorni previsto da art. 40 TUB è perentorio, cioè obbligatorio per tutti gli istituti di credito ad essere rispettato prima di iniziare Risoluzione del mutuo??

Nello specifico ho contratto mutuo nel 2014 trentennale, con solo 2 rate semestrali (dicembre/giugno), con la Banca P. S., e la rata del dicembre 2019 non sono riuscita ancora a pagarla ad oggi 11/03/2020.

il 6 marzo, quindi dopo 60 giorni della scadenza, ho ricevuto lettera da ufficio legale banca che mi intima al pagamento entro 8 giorni della rata, altrimenti ci sarà il recupero coatto.

La mia domanda è se la mia banca deve attenersi, e quindi """concedermi""" 6 mesi, entro giugno, prima di Risolvere intero contratto di mutuo??

Quindi ho tempo per mantenere in essere il contratto di mutuo? ovviamente pagando la rata entro 180 giorni; oppure ciascuna banca può rimandare al contratto sottoscritto con specifiche quindi diverse, ed in tal caso mi trovo già inadempiente con 1 sola rata, e quindi puo Immediatamente chiedermi la Risoluzione Totale del mutuo?

Faccio presente che avevo già rimodulato il mutuo da scadenza 15anni a 30anni nel Maggio 2019,evidenzio rimodulando cioè senza sottoscrivere nuovo contratto e lasciando in essere quello del 2014, proprio perchè non riuscivo a pagare le rate, ed avendo prima di questa rimodulazione subito la risoluzione del mutuo (per 2 rate non pagate di cui 1 scaduta illo tempore da piu di 180 giorni), poi come già detto risolta con pagamento parziale del pregresso e nuova rimodulazione.

Quindi il pagamento del ritardo è stato per 2 rate semestrali, prima del rimodulamento.

Attendo vostra risposta chiara sulla specifica posizione rappresentata.

Grazie”
Consulenza legale i 14/03/2020
L’art. 40 TUB, alla lui lettura si rimanda, prevede sostanzialmente quanto segue per quanto concerne la possibilità della banca di risolvere il contratto di mutuo:

1) Il pagamento di una rata entro i 30 giorni dalla sua scadenza non comporta nessuna conseguenza per il mutuatario, se non il dover pagare gli interessi per il ritardo;

2) Il pagamento di una rata contenuto tra il 30 giorno e il 180 giorno dalla sua scadenza, verificatosi per 7 volte, anche non consecutive, comporta il diritto della banca di poter risolvere il mutuo;

3) Il pagamento (anche solo) di una rata oltre il 180 giorno dalla sua scadenza, comporta il diritto della banca di poter risolvere il mutuo.

Ciò premesso, e venendo alla risposta al quesito, si deve concludere come segue:
1) Se la rimodulazione, come si evince dal quesito, non ha comportato la novazione (ovvero la nascita di un nuovo contratto) del precedente rapporto di mutuo, restano ferme le pattuizioni a suo tempo vigenti, salvo un periodo di ammortamento più lungo del mutuo, atteso che le rate semestrali non saranno più spalmate in 15 anni ma in 30 anni;

2) ferma l’applicabilità dell’art. 40 TUB a tutte le Banche (è una norma imperativa e, pertanto, non ammette deroga di alcun tipo da parte delle Banche), le quali sono destinatarie della regolamentazione di cui al Testo Unico Bancario (TUB), il ritardo nel pagamento della rata semestrale, che viene rappresentato nel quesito formulato, essendo inferiore ai 180 giorni dalla scadenza della rata, non comporta il diritto della banca di poter risolvere il contratto. La rimodulazione, d’altra parte, ha semplicemente, come sembra evincersi dalla ricostruzione effettuata nel quesito, aumentato il numero di rate del contratto di mutuo, atteso il prolungarsi del periodo di ammortamento. Ciò che deve essere tenuto a mente è, ovviamente, che, allo stato, risulta essersi verificato un ritardo nel pagamento per già 3 volte, 2 nel periodo precedente alla rimodulazione e uno nel periodo post rimodulazione. Pertanto, se dovesse verificarsi per altre 4 volte detto ritardo, o se il ritardo della rata attuale si prolungasse oltre giugno di quest’anno, la banca potrà risolvere il contratto. Al momento non sembra, però, che la banca possa invocare la risoluzione di diritto.