Tra i
doveri inderogabili di solidarietà politica di cui all'art.
2 Cost, si annovera anche il
dovere di difesa della Patria di cui al presente articolo.
Tale dovere è definito come
sacro, da intendersi tuttavia come termine rafforzativo dell'importanza del dovere, senza cioè alcuna connotazione religiosa.
Il dovere di solidarietà politica può quindi essere adempiuto anche con forme diverse dalla partecipazione alle forza armate dello Stato.
Originariamente esso si esplicava nel obbligo di prestare il
servizio militare di leva.
In seguito, la legge stessa, in un'ottica di tutela del diritto del singolo all'obiezione di coscienza (con la quale, per motivi religiosi o altre convinzioni, si rifiuta l'uso della guerra e delle armi), ha introdotto la possibilità di svolgere un
servizio civile, alternativo alla leva, introducendo un vero e proprio diritto di scelta in tal senso per il soggetto (l. 15 dicembre 1972, n. 772, sostituita dalla l. 8 luglio 1998, n. 230).
Da ultimo, a causa dell'evolvere del contesto internazionale dal secondo dopoguerra ad oggi nonchè delle nuove tecnologie con le quali si fronteggiano i belligeranti, lo stesso legislatore ordinario ha preso atto che era ormai obsoleta la previsione della leva obbligatoria: pertanto, con con la
legge 6 marzo 2001, n. 64, essa è stata eliminata e sostituita dal servizio militare su base volontaria (tutto ciò a decorrere dal 1 gennaio 2005), dopo che era stato introdotto il servizio militare professionale con la legge 14 novembre 2000, n. 331. Parallelamente, lo stesso servizio civile alternativo alla leva ha perso il carattere di obbligatorietà acquisendo quello della volontarietà.