La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare [31] e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato (1).
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione (4).
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare [31] e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato (1).
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione (4).
Note
(1)
Si prevede qui una riserva di legge. La disciplina è oggi costituita dalla l. 17 ottobre 1967 n. 977, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 1999 n. 345 e stabilisce che il minore non è ammesso a lavorare prima di aver ottemperato all'obbligo di istruzione (art. 34 Cost.) e, comunque, prima dei 15 anni. Analoga previsione viene disposta dal'art. 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.