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Articolo 52 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

Dispositivo dell'art. 52 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322 bis, commi 1-bis e 2, del Codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 325 del c.p.p..

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