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Articolo 600 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pornografia minorile

Dispositivo dell'art. 600 ter Codice Penale

(1)È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

  1. 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici(2) ovvero produce materiale pornografico(3);
  2. 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto(4).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma(5).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde(6) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma(7), è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali(8).

Note

(1) Tale norma è stata introdotta dall'art. 3 della l. 3 agosto 1998, n. 269.
(2) Si tratta di qualsiasi spettacolo, almeno registrato in diretta, per un pubblico più o meno vasto, che però esclude ogni contatto tra chi fruisce di tali spettacoli e il minore che ne è oggetto.
(3) Il comma primo è stato così sostituito prima dall’art. 2, co. 1, lett. a), della l. 6 febbraio 2006, n. 38 e poi dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(4) Viene definito materiale pornografico quello che ritrae o rappresenta visivamente un soggetto minore di diciotto anni implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita.
(5) Non vale qualsiasi cessione, ma solamente quelle che si inseriscono in organizzazione imprenditoriale anche minima.
(6) Il legislatore ha inserito il riferimento alla condotta di diffondere con l'art. 2, co. 1, lett. b), della l. 6 febbraio 2006, n. 38, una scelta considerata dalla dottrina inutile, in quanto l'elenco si riteneva già esaustivo.
(7) Si tratta di una cessione occasionale, che non deve presentare i requisiti del commercio, diversamente si applicherebbe il secondo comma della norma in esame.
(8) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di adeguare l'ordinamento italiano agli impegni presi in seno agli organi internazionali, al fine di garantire l'integrità fisica e psichica del minore.

Spiegazione dell'art. 600 ter Codice Penale

La norma in commento tutela il minore e la sua libertà psico-fisica, unitamente, almeno secondo parte della dottrina, alla morale pubblica ed al buon costume.

Per materiale pornografico si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in se e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale.

Il primo comma sanziona penalmente lo sfruttamento sessuale del minorenne in chiave pornografica e l'induzione attuata nei confronti del minore per prendervi parte, reclutare e ricavarne profitto. Il reato si consuma nel momento dell'esibizione del minore, senza che assuma alcuna rilevanza la produzione del materiale pornografico.

Il secondo comma punisce invece il commercio del materiale pornografico, in cui il momento consumativo coincide con il raggiungimento di un quantitativo di materiale venduto tale da potersi descrivere come un vero e proprio commercio.

Al terzo comma si disciplina la diffusione di materiale pedopornografico e la diffusione di notizie atte all'adescamento di minori.

Massime relative all'art. 600 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 24220/2023

In tema di produzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., deve escludersi che, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 51815 del 2018, secondo cui non è richiesta la sussistenza del pericolo concreto di diffusione di tale materiale ai fini della configurabilità del reato, risulti violato l'art. 7 CEDU che, nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza della Corte EDU, sancisce il divieto di "overruling" interpretativo "in malam partem", essendo l'indicato risultato ermeneutico ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto, in ragione del rapido evolversi della tecnologia funzionale alla trasmissione dei dati sul "web".

Cass. pen. n. 48377/2022

In tema di pornografia minorile, integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., e non quello di cessione dello stesso con il mezzo telematico, di cui all'art. 600-ter, comma quarto, cod. pen., la condotta di chi propaghi tale materiale su una "chat" alla quale partecipi un apprezzabile numero di persone, che abbiano, a loro volta, la possibilità di effettuare ulteriori smistamenti.

Cass. pen. n. 26969/2022

In tema di pornografia minorile, la nozione di commercio di materiale pedopornografico postula: a) lo svolgimento dell'attività in maniera organizzata, ancorché non abituale; b) l'esistenza di una struttura funzionale all'offerta e alla distribuzione di tale materiale a un numero mutevole e non predeterminato di fruitori; c) la ricorrenza di una finalità lucrativa, di natura non necessariamente patrimoniale, che può consistere anche nell'acquisizione della disponibilità di ulteriore materiale pedopornografico, procurato dai cessionari.

Cass. pen. n. 4616/2021

In tema di reato di pornografia minorile di cui all'art.600-ter, comma primo, cod. pen., è lecita unicamente la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarla.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso.

In tema di pornografia minorile, la messa in circolazione del materiale abusivamente prodotto, ove contestuale alla produzione o, comunque, sin dall'inizio voluta da chi lo abbia realizzato, integra il reato di cui all'art.600-ter, comma primo, cod. pen., mentre, se frutto di successiva determinazione, rientra nell'ambito applicativo dell'art.600-ter, commi terzo e quarto, cod. pen.

Cass. pen. n. 1509/2019

In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., non assume valore esimente la circostanza che la vittima alla quale viene chiesta la realizzazione e l'invio di materiale pedopornografico sia "avvezza" alla divulgazione di proprie immagini erotiche, in quanto anche in tali ipotesi è riscontrabile la condotta di "utilizzazione", da intendersi quale degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che la familiarità alla divulgazione di proprie immagini erotiche è invece sintomo di una particolare fragilità della minore).

Cass. pen. n. 51815/2018

Ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma 1, cod. pen., non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale.

Cass. pen. n. 40437/2018

È configurabile il dolo generico del reato di divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico, e non semplicemente della condotta di procacciamento e detenzione, nel fatto del navigatore in "internet" che non si limiti alla ricerca e raccolta di immagini e filmati di pornografia minorile, tramite programmi di "file-sharing" (nella specie "Gigatribe") o di condivisione automatica, ma operi anche una selezione del materiale scaricato, inserendo i prodotti multimediali in apposite cartelle di condivisione distinte per oggetto.

Cass. pen. n. 39685/2018

Sussiste il reato di pornografia minorile anche nel caso in cui la divulgazione del materiale pedopornografico abbia dimensione familiare, sanzionando detto reato una condotta che prescinde sia dall'identità del destinatario, sia dall'utilità che si intende conseguire e che può essere anche di natura non economica. (Fattispecie in cui l'imputato aveva inviato, in via telematica, fotografie e filmati di una minorenne nuda al genitore della stessa).

Cass. pen. n. 34162/2018

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., il consenso prestato dalla vittima, anche se prossima al raggiungimento della maggiore età, non assume valore esimente, in quanto il concetto di "utilizzazione" si deve intendere come vera e propria degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni.

Cass. pen. n. 33862/2018

In tema di pornografia minorile, in virtù della modifica introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. l), della legge n. 172 del 2012 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale) - che ha sostituito il primo comma dell'art. 600-ter cod. pen. - costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale.

Cass. pen. n. 47086/2018

Competente a conoscere del reato di pornografia minorile commesso per via telematica è l'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione si trova il dispositivo informatico mediante il quale è stato impartito il comando di immissione in rete del materiale pedopornografico.

Cass. pen. n. 14001/2018

In tema di pornografia minorile, la sussistenza del reato di cui all'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen. deve essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi di "file sharing" che comportino nella rete internet l'acquisizione e la condivisione con altri utenti dei files contenenti materiale pedopornografico, solo quando difettino ulteriori elementi indicativi della volontà dell'agente di divulgare tale materiale, anche sotto il profilo del dolo eventuale, desumibili dall'esperienza dell'imputato, dalla durata del possesso del materiale, dalla sua entità numerica e dalla condotta connotata da accorgimenti volti a rendere difficoltosa l'individuazione dell'attività. (Fattispecie in cui l'elemento soggettivo del reato è stato desunto dalla condivisione per lunghissimo periodo dei files scaricati, condivisi da altri utenti e quindi divulgati).

Cass. pen. n. 10167/2018

Ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'art. 600 ter c.p. non è necessario il pericolo né astratto né concreto della diffusione del materiale pedopornografico. Anche la produzione ad uso personale è reato, perché la stessa relazione, sia pure senza contatto fisico, tra adulto e minore di anni 18, contemplata nell'articolo de qua, è considerata come degradante e gravemente offensiva della dignità del minore in funzione del suo sviluppo sano e armonioso.

Cass. pen. n. 41231/2018

In tema di pornografia minorile, il momento di perfezionamento del delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedo-pornografico, previsto dall'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., coincide con l'immissione nella rete del materiale fotografico illecito, a disposizione dei potenziali destinatari, essendo, pertanto, irrilevante la successiva cancellazione dei file, anche se definitiva.

Cass. pen. n. 37835/2017

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile, di cui al primo comma dell'art. 600-ter cod. pen., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sicché esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva desunto il pericolo di diffusione dal fatto che le immagini pedopornografiche erano state inviate tramite l'applicazione "WhatsApp" di un telefono cellulare ai minori divenuti oggetto delle mire sessuali dell'imputato, quale strumento di persuasione e corruzione).

Cass. pen. n. 34357/2017

In tema di pornografia minorile, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., è necessario che il produttore del materiale pornografico sia persona diversa dal minore raffigurato.

Cass. pen. n. 33298/2017

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter cod. pen., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrati gli estremi della diffusione nell'inserimento di materiale pedopornografico in una cartella informatica accessibile da parte di terzi attraverso l'uso del programma di condivisione "emule").

Cass. pen. n. 20891/2017

Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-quater cod. pen. ed il reato di distribuzione, divulgazione e diffusione di materiale pornografico di cui all'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 600-quater cod. pen., la più grave fattispecie di cui all'art. 600-ter cod. pen., a condizione che vi sia sovrapposizione o, comunque, tendenziale identità tra materiale detenuto e materiale divulgato; ne consegue che, quando il primo sia talmente ingente da doversi escludere - con accertamento di fatto riservato al giudice del merito - che sia stato integralmente divulgato, la clausola di riserva non opera, poiché la condotta di detenzione si prospetta come autonoma ed ulteriore, sotto il profilo cronologico e naturalistico, ed è dotata di una carica di offensività propria rispetto alle condotte tipizzate dall'art. 600-ter cod. pen.

Cass. pen. n. 42964/2015

Ai fini della configurabilità del delitto di pornografia minorile, il carattere pedopornografico del "materiale prodotto" non presuppone necessariamente un'interazione consapevole fra l'autore della condotta e il minore presentato, ben potendo essere individuato nella rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la condanna, per fatti commessi prima della più rigorosa formulazione dell'art. 600 ter, ult. comma, cod. pen., da parte della l. n. 172 del 2012, di imputato colui che aveva ripreso, con una telecamera nascosta, immagini sessualmente allusive di minori intenti a cambiarsi e a farsi la doccia nello spogliatoio.

Cass. pen. n. 41776/2013

La fattispecie di cui all'art. 600 ter, comma primo, c.p., per la sua natura di reato di pericolo concreto, non ammette il tentativo. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva condannato un soggetto per tentata pornografia minorile per avere richiesto ad una bambina di mostrarsi nuda dinanzi alla "webcam" di un computer).

Cass. pen. n. 5874/2013

La modifica introdotta dall'art. 4, comma primo, lett. L), della legge 1 ottobre 2012, n. 172 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, approvata a Lanzarote il 25 ottobre 2007) al delitto di pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), ai sensi della quale per l'integrazione del reato non è necessaria una esibizione lasciva degli organi genitali di soggetti minori di anni diciotto, ma è sufficiente una qualunque rappresentazione degli stessi organi per scopi sessuali, è applicabile solo alle condotte commesse successivamente all'entrata in vigore del mutamento normativo. (Fattispecie relativa a detenzione di materiale pedopornografico consistente in foto di glutei ed organi genitali di bambini ritratti in spiaggia).

Cass. pen. n. 40847/2012

La perdita accidentale di una "memory-card" per telefoni cellulari contenente materiale pedopornografico esclude la volontà del reo di consentire a terzi la fruizione dei "file" e, pertanto, non configura gli estremi della divulgazione prevista dell'art. 600 ter c.p., integrando unicamente gli elementi costitutivi della detenzione punita dall'art. 600 quater c.p..

Cass. pen. n. 35696/2011

Integra il reato di offerta o cessione gratuita di materiale pedopornografico (art. 600 ter, comma quarto, c.p.) la condivisione di "files" pedopornografici, tramite conversazione per via telematica (cosiddetta "in chat"), rappresentando la condivisione una forma di scambio di documenti informatici.

Cass. pen. n. 30564/2011

L'invio, tramite posta elettronica, ad un gruppo di discussione o "newsgroup", di "files" contenenti immagini pedopornografiche, resi disponibili ai partecipanti alla discussione solo dopo la loro visione da parte del "moderatore" del gruppo, integra il delitto di divulgazione di materiale pedopornografico punito dall'art. 600 ter, comma terzo, c.p., e non quello, meno grave, di offerta o cessione, anche gratuita, del predetto materiale, previsto dal comma quarto del medesimo articolo. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui i "files", dopo l'invio, confluivano, prima della loro visione da parte del moderatore, in appositi server "NTTP" - Network News Transport Protocol, protocollo usato dal servizio internet Usenet per permettere la lettura dei newsgroup -, ha precisato che tale condotta non rientra nell'ambito della connessione privata, stante la messa a disposizione dei "files" di un numero indeterminato di utenti, essendo irrilevante la presenza del "moderatore", punibile a titolo di concorso con l'autore dell'invio).

Cass. pen. n. 21392/2010

Il carattere pornografico o meno di immagini ritraenti un minore costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito, in quanto tale sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Lo sfruttamento pornografico di minori non richiede, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma terzo, c.p., la commissione di atti sessuali, attivi o passivi, sulla vittima o da parte di quest'ultima. (Fattispecie di realizzazione di "books" fotografici ritraenti una minore in pose equivoche in cui la Corte ha precisato che il nudo è vietato non solo quando appaia indirizzato a risvegliare un interesse di carattere sessuale, ma anche quando abbia connotazioni artistiche o commerciali che nessun collegamento possono avere con la "pornografia").

Integra il delitto di sfruttamento sessuale di minori la realizzazione di raccolte di fotografie ritraenti immagini di minori in pose sessualmente equivoche, non rilevando, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma terzo, c.p., il carattere o la finalità pubblicitarie. (Fattispecie di realizzazione di "books" fotografici, in cui la Corte ha precisato che dette condotte non solo mercificano il corpo umano, ma invadono la sfera sessuale e la connotano di significati erotici distorcenti che vengono sfruttati da parte di chi produce e utilizza i documenti così formati).

Cass. pen. n. 11082/2010

In tema di pornografia minorile, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di divulgazione di materiale pedopornografico, implica la volontà consapevole di divulgare o diffondere lo stesso. (La Corte, in applicazione di tale principio, ha precisato che l'utilizzo, per lo scaricamento di "files" da "Internet", di un determinato tipo di programma di condivisione, quale "Emule" o simili, non è sufficiente di per sé a far ritenere provata la volontà altresì di diffusione del materiale).

Cass. pen. n. 10981/2010

Il delitto di pornografia minorile è configurabile esclusivamente nel caso in cui il "materiale pornografico", oggetto materiale della condotta criminosa prevista dall'art. 600 ter c.p., ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. (In applicazione di tale principio, che si richiama alla nozione di "pedopornografia" di cui all'art. 1 della Decisione Quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta di un soggetto che, trovandosi sulla spiaggia, si era limitato a fotografare insistentemente alcuni minori in costume da bagno, in assenza di esibizioni lascive o di atteggiamenti sessualmente allusivi).

Cass. pen. n. 41743/2009

Le condotte di pornografia minorile descritte dall'art. 600 ter, comma terzo, c.p., sono configurabili a prescindere dall'esistenza di una struttura organizzativa o dall'episodicità o meno delle stesse.

Cass. pen. n. 27171/2009

La diffusione di materiale pedopornografico integra il reato di pornografia minorile anche se la condotta è stata posta in essere prima della novella dell'art. 600 ter, comma terzo, c.p. ad opera della L. n. 38 del 2006, perché ricompresa nella nozione di "divulgazione", menzionata "ab origine" dalla disposizione incriminatrice.

Cass. pen. n. 11169/2009

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600 ter, comma terzo, c.p., la condotta di divulgazione di materiale pedopornografico che avvenga in via automatica mediante l'utilizzo di appositi programmi di scaricamento da "internet", che ne consentano al tempo stesso la condivisione con altri utenti (ad esempio il programma cosiddetto "eMule"), presuppone comunque che i "files" di cui si compone detto materiale siano interamente scaricati e visionabili nonché lasciati nella cartella dei "files" destinati alla condivisione.

Cass. pen. n. 10068/2009

In tema di pornografia minorile, la partecipazione di un minore come mero spettatore di esibizioni pornografiche poste in essere in luogo pubblico o aperto al pubblico, integra il delitto di cui all'art. 600 ter, comma primo, c.p., in quanto il coinvolgimento del minore in un'esibizione pornografica cui assistono terze persone è causa di degradazione della sua personalità.

Cass. pen. n. 3194/2009

In tema di pornografia minorile, la condotta di divulgazione e diffusione nella rete "Internet" di materiale pornografico presuppone la consapevole detenzione del materiale stesso. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta involontaria la divulgazione e diffusione via internet di "files" pedopornografici compiute automaticamente dal programma di condivisione dati installato sul computer dell'indagato, in quanto tali "files" erano stati rinvenuti nella memoria "cache" e non all'interno di una cartella).

Cass. pen. n. 1814/2008

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui al primo comma dell'art. 600 ter c.p., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Nella specie il pericolo di diffusione è stato desunto dai giudici dal fatto che parte del materiale, per la cui produzione erano state utilizzate contemporaneamente molte minorenni e per il cui utilizzo l'imputato aveva avuto il consenso di queste, era detenuto in auto ed in alcune occasioni era stato mostrato a terzi).

Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 600 quater c.p., la più grave fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p., rispetto alla quale la detenzione costituisce, quindi, un post factum non punibile.

Cass. pen. n. 27252/2007

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600 ter, comma primo, c.p., il concetto di «utilizzazione» comporta la degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni, non assumendo valore esimente il relativo consenso, mentre le nozioni di «produzione» e di «esibizione» richiedono l'inserimento della condotta in un contesto di organizzazione almeno embrionale e di destinazione, anche potenziale, del materiale pornografico alla successiva fruizione da parte di terzi.

Cass. pen. n. 698/2007

Il delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pedo-pornografico non è un reato abituale e può concretizzarsi anche in un solo atto, e lo sfruttamento delle immagini pedopornografiche consiste non solo in un utile economico, ma in un qualunque vantaggio. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che integrasse il delitto l'aver riversato in un CD-rom, distribuito all'interno di una scuola, un filmato pornografico relativo ad una ragazza minorenne, sfruttando le immagini della stessa al fine di diffamarla, in quanto aveva posto fine ad una relazione sentimentale con esso imputato).

Cass. pen. n. 593/2007

Commette il delitto di divulgazione via internet di materiale pedo-pornografico previsto dal comma terzo dell'art. 600 ter c.p. e non quello di mera cessione dello stesso, prevista al comma quarto del medesimo articolo, non solo chi utilizzi programmi di file-sharing peer to peer ma anche chi impieghi una chat line spazio virtuale strutturato in canali, nella quale un solo nickname necessario ad accedere alla cartella-immagini o video, venga utilizzato da più persone alle quali siano state rese note l'username e la password le quali possono in tal modo ricevere e trasmettere materiale pedo-pornografico; tale sistema rende possibile trasferire il materiale pedo-pornografico a molteplici destinatari e non si differenzia perciò dalla divulgazione vera e propria, sempre che risulti provata in capo all'agente la volontà alla divulgazione, come nel caso in cui la trasmissione sia stata reiteratamente rivolta a più persone.

Cass. pen. n. 23164/2006

Il delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto sussiste quando il materiale sia propagato ad un numero indeterminato di destinatari, come avviene con l'inserimento nella rete internet mediante il modello di comunicazione «peer to peer» di filmati aventi come oggetto esibizioni pornografiche da parte di minori di anni 18 ed anche di anni 14.

Cass. pen. n. 25232/2005

Il reato di cui all'art. 600 ter, comma terzo, c.p. (pornografia minorile commessa per via telematica) si consuma nel momento in cui i dati pedopornografici vengono immessi nella rete, atteso che tale immissione, pur collocandosi in un momento antecedente all'effettiva diffusione tra il pubblico del materiale vietato, è sufficiente ad integrare il reato, con natura di reato di pericolo concreto, stante la possibilità di accesso ai dati ad un numero indeterminato di soggetti.

Cass. pen. n. 4900/2003

Ai fini della sussistenza del delitto di distribuzione o divulgazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto (art. 600 ter, comma 3, c.p.) occorre che il materiale sia inserito in un sito accessibile a tutti al di fuori di un canale privilegiato o sia, comunque, propagato ad un numero indeterminato di destinatari. Di conseguenza, quando la cessione avviene attraverso un canale di discussione (cosiddetta chat line) è necessario verificare se il programma consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi, documenti contenenti le foto pornografiche in questione, in modo da essere accessibile a chiunque e da potere essere preso direttamente senza formalità rivelatrici di una volontà specifica e positiva. Laddove, invece, il prelievo avvenga solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata, si versa nella più lieve ipotesi dì cui all'art. 600 ter, quarto comma, c.p.

Cass. pen. n. 12372/2003

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600 ter, comma 3, c.p. (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico minorile con qualsiasi mezzo, anche in via telematica) non è sufficiente la cessione di detto materiale a singoli soggetti ma occorre che esso sia propagato ad un numero indeterminato di persone. Ne consegue che non è sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 660 ter, comma 3, c.p. il mero utilizzo della rete Internet — essendo comunque necessario che l'offerta sia diretta ad un numero indeterminato di persone in quanto ove l'offerta sia destinata a persone determinate, sussiste la più lieve ipotesi di cui all'art. 600 ter, comma 4, c.p., indipendentemente dall'uso o meno del mezzo telematico —, ma occorre accertare quale tipo di connessione telematica sia utilizzata al momento della commissione del reato, in quanto, ove si accerti trattarsi di connessione aperta, sussiste il reato più grave di cui all'art. 660 ter, comma 3, c.p., mentre, nell'ipotesi di connessione riservata, sussiste il reato più lieve di cui all'art. 600 ter, comma 4, c.p.

Cass. pen. n. 2842/2000

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600 ter, comma terzo, c.p. (distribuzione, distribuzione o pubblicizzazione del materiale pornografico di cui al precedente comma primo con qualsiasi mezzo, anche per via telematica), se da una parte non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, dall'altra è sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga propagato ad un numero indeterminato di destinatari, come, ad esempio, si verifica nel caso in cui venga effettuata la cessione a più persone di fotografie pornografiche di minori mediante l'uso di una c.d. chat-line (sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi e altre informazioni in formato digitale e che è strutturato come uno spazio virtuale, suddiviso in tante stanze [canali] in cui diversi soggetti possono dialogare).

Cass. pen. n. 2421/2000

Rientrano nella fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p.: a) il commercio di materiale pornografico inerente i minori che richiede la predisposizione di un'attività di impresa, con adeguati strumenti di distribuzione, nella prospettiva di una offerta del prodotto destinata a durate nel tempo; b) la distribuzione, che si configura come forma particolare di commercializzazione, la quale deve ritenersi integrata dalla diffusione fisica del materiale mediante l'invio ad un novero, definito o meno, di destinatari; c) la divulgazione e pubblicazione, le quali richiedono sia che la condotta sia destinata a raggiungere una serie indeterminata di persone, con cui l'agente ha stabilito un rapporto di comunicazione, sia un numero di diffusione accessibile ad una pluralità di soggetti. La cessione occasionale, singolarmente effettuata (ex comma 4), del materiale è fattispecie per sua natura sussidiaria rispetto a quelle previste nei commi precedenti dello stesso art. 600 ter c.p., che non può trovare applicazione quando sussistano gli elementi per la operatività degli stessi. (Conseguentemente la Corte ha ritenuto che integrasse il reato di cui all'art. 600, comma 3, c.p. l'avere veicolato fotografie oscene di minori attraverso la rete Internet).

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relative all'articolo 600 ter Codice Penale

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M. I. chiede
martedì 25/08/2020 - Calabria
“Sono M. I. nato a (omissis) il 23 (omissis) 1993. Ho ricevuto una denuncia art. 600 ter con indagini ancora in corso. Hanno sporto denuncia contro di me per vendicarsi di una mia denuncia per aver subito una aggressione nella quale ho riportato danni fisici e all’auto di mia proprietà. A sporgere questa accusa è stata la madre della mia ex ragazza.Ho subito l’aggressione dal patrigno di quest’ultima.
Ho conosciuto B. ( la mia ex ragazza) il 20 (omissis) 2018. Mi ha subito colpita e quindi dopo un paio di mesi ci siamo messi insieme. Purtroppo B. viveva una situazione familiare drammatica. All’epoca dei fatti aveva 16 anni. Subiva continui maltrattamenti fisici e psicologici da parte della madre e del patrigno. Lei stessa era una ragazza problematica: rubava spesso nei negozi, fumava erba, abusava con le bevande alcoliche....era anche molto aggressiva forse per la rabbia che aveva dentro...Nonostante questo mi ero perdutamente innamorato e cercai di aiutarla nel migliore modo possibile aiutandola a predisporre il suo inserimento in una comunità protetta. Alla vigilia di questo suo inserimento (luglio 2019), B. cominciò ad avere dei tentennamenti. In una chat mi comunicò che voleva addirittura scappare facendo dei documenti falsi. Inoltre mi riferì che uno sconosciuto le aveva proposto di mostrarle la vagina in cambio di soldi. Premetto che B. è solita contattare sconosciuti e prendersi gioco di loro. In una chat, in mano alle forze dell’ordine, ero particolarmente deluso ed esasperato per il suo comportamento. Ero deluso perché B. non voleva più entrare in comunità e voleva scappare...Ero esasperato perché mi aveva riferito della proposta dello sconosciuto....Non so quante volte le avevo detto di bloccare tutti i numeri che le davano fastidio ma avevo anche perso la pazienza per cui con ironia ho finito per dirle che in fondo poteva anche accettare l’offerta dello sconosciuto per ottenere i soldi per scappare....(da qui partirebbero le accuse contro di me). Nei giorni scorsi ho saputo da B. che, prima di bloccare questo individuo, gli ha inviato la foto della vagina di una donna di colore (naturalmente solo con lo scopo di prendersi gioco di lui) e senza ricevere nulla in cambio. (Ho registrato la conversazione telefonica a sua insaputa nella quale mi riferiva quest’ultimo accadimento). Secondo il vostro parere legale a che cosa sto andando incontro?...Cosa rischio realmente?
Ps. B. diventerà maggiorenne il 19 ottobre 2020.
Attualmente le indagini a distanza di un anno, stanno continuando.
Nella proroga delle indagini la data di nascita di B. è sbagliata (l’anno scritto è il 2012 al posto del 2002).
Se avete bisogno di visionare la documentazione in mio possesso, posso inviarvela se mi indicate in che modalità.
In attesa di un vostro riscontro vi invio cordiali saluti”
Consulenza legale i 01/09/2020
L’art. 600 ter del codice penale punisce diverse condotte il cui minimo comune denominatore può essere individuato nell’ “utilizzo” - per gli scopi più disparati - di materiale pedopornografico.

Dal punto di vista fattuale, il reato, nel caso di specie, non sembra sussistere per diverse ragioni. Non solo, infatti, la ragazza non ha mai trasmesso la foto della sua vagina al richiedente ma, soprattutto, non c’è alcuna ragione per ipotizzare un coinvolgimento di quello che era il suo ragazzo del tempo che, anzi, anche a giudicare dal tenore degli sms, l’ha sempre dissuasa dall’entrare in contatto con determinati individui.

L’unico problema del caso di specie sta, però, nel fatto che è stata presentata una querela e che si tratta di un reato di pornografia minorile.

Tali reati, invero, sono molto “sentiti” dalla magistratura odierna e sono presidiati da una giurisprudenza di legittimità tremendamente “permissiva” nei confronti della presunta persona offesa dal reato la cui credibilità non viene quasi mai messa in discussione.

Da ciò ne consegue che, anche nei casi di palese insussistenza di reati simili, la difesa è comunque estremamente complessa e difficoltosa.
A tal riguardo, si consiglia di conservare ogni sms, file audio che si possiede e in cui si dissuadeva la ragazza dall’assumere comportamenti poco consoni, anche al fine di meglio contestualizzare la vicenda col pubblico ministero titolare del fascicolo, che comunque dovrebbe sapere che si potrebbe trattare di una denuncia ritorsiva.