Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 4616 del 28 ottobre 2021

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di reato di pornografia minorile di cui all'art.600-ter, comma primo, cod. pen., č lecita unicamente la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'etą per manifestarla.

(massima n. 2)

Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'etą, maturitą, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontą del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensivitą rispetto all'integritą psico-fisica dello stesso.

(massima n. 3)

In tema di pornografia minorile, la messa in circolazione del materiale abusivamente prodotto, ove contestuale alla produzione o, comunque, sin dall'inizio voluta da chi lo abbia realizzato, integra il reato di cui all'art.600-ter, comma primo, cod. pen., mentre, se frutto di successiva determinazione, rientra nell'ambito applicativo dell'art.600-ter, commi terzo e quarto, cod. pen.

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