Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2842 del 27 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 600 ter, comma terzo, c.p. (distribuzione, distribuzione o pubblicizzazione del materiale pornografico di cui al precedente comma primo con qualsiasi mezzo, anche per via telematica), se da una parte non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, dall'altra č sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga propagato ad un numero indeterminato di destinatari, come, ad esempio, si verifica nel caso in cui venga effettuata la cessione a pił persone di fotografie pornografiche di minori mediante l'uso di una c.d. chat-line (sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi e altre informazioni in formato digitale e che č strutturato come uno spazio virtuale, suddiviso in tante stanze [canali] in cui diversi soggetti possono dialogare).

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