Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25232 del 12 luglio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 600 ter, comma terzo, c.p. (pornografia minorile commessa per via telematica) si consuma nel momento in cui i dati pedopornografici vengono immessi nella rete, atteso che tale immissione, pur collocandosi in un momento antecedente all'effettiva diffusione tra il pubblico del materiale vietato, č sufficiente ad integrare il reato, con natura di reato di pericolo concreto, stante la possibilitā di accesso ai dati ad un numero indeterminato di soggetti.

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