Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3194 del 23 gennaio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di pornografia minorile, la condotta di divulgazione e diffusione nella rete "Internet" di materiale pornografico presuppone la consapevole detenzione del materiale stesso. (Fattispecie nella quale č stata ritenuta involontaria la divulgazione e diffusione via internet di "files" pedopornografici compiute automaticamente dal programma di condivisione dati installato sul computer dell'indagato, in quanto tali "files" erano stati rinvenuti nella memoria "cache" e non all'interno di una cartella).

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