Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1509 del 14 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilitā del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., non assume valore esimente la circostanza che la vittima alla quale viene chiesta la realizzazione e l'invio di materiale pedopornografico sia "avvezza" alla divulgazione di proprie immagini erotiche, in quanto anche in tali ipotesi č riscontrabile la condotta di "utilizzazione", da intendersi quale degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che la familiaritā alla divulgazione di proprie immagini erotiche č invece sintomo di una particolare fragilitā della minore).

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