Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10981 del 22 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di pornografia minorile è configurabile esclusivamente nel caso in cui il "materiale pornografico", oggetto materiale della condotta criminosa prevista dall'art. 600 ter c.p., ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. (In applicazione di tale principio, che si richiama alla nozione di "pedopornografia" di cui all'art. 1 della Decisione Quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta di un soggetto che, trovandosi sulla spiaggia, si era limitato a fotografare insistentemente alcuni minori in costume da bagno, in assenza di esibizioni lascive o di atteggiamenti sessualmente allusivi).

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