Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1367 del 6 febbraio 1987

(3 massime)

(massima n. 1)

L'azione violenta diretta a ledere l'integritą fisica della vittima non comporta la lesione della sua sfera psichica, annullandone la capacitą di autodeterminazione. Diversamente, l'inevitabile costrizione a subire l'azione violenta insita nella consumazione del reato di lesioni volontarie comporterebbe necessariamente e sempre la configurazione, oltre che del reato di cui all'art. 582 c.p., anche di quella del reato di violenza privata, pur se l'azione aggressiva non fosse rivolta contro la sfera della libertą psichica dell'aggredito.

(massima n. 2)

Non sussiste l'ipotesi delittuosa di sequestro di persona quando la materialitą del fatto si esaurisca nell'estrinsecazione del comportamento violento, integrante lesioni personali, poste in essere dall'imputato. Infatti, anche se una durata minima della privazione della libertą di movimento non esclude la configurabilitą del reato di sequestro di persona, il concetto stesso di questo delitto implica pur sempre una durata apprezzabile che va al di lą della subitaneitą, della fulmineitą di un singolo atto.

(massima n. 3)

Un ago innestato in una siringa, usato in un contesto aggressivo, č arma impropria poiché presenta chiare caratteristiche che lo rendono utilizzabile per l'offesa alla persona. (Fattispecie relativa a ritenuta applicabilitą dell'aggravante di cui all'art. 585, secondo comma, n. 2 c.p. al reato di lesioni personali volontarie).

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