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Articolo 360 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Accertamenti tecnici non ripetibili

Dispositivo dell'art. 360 Codice di procedura penale

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini [61], la persona offesa [90] dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici(1) [225, 233].

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve(2).

3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti(5).

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio [392], il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa(3).

5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4 bis(4), se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento [191, 431 1 lett. c, 511].

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti.

__________________

(1) Trattasi di una deroga al principio generale per cui il P.M. non è tenuto a coinvolgere la persona offesa e l'indagato nella fase di effettuazione degli ordinari accertamenti e rilievi. Parimenti si deroga nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile ai sensi dell'art. 117 disp. att. del presente codice.
(2) La partecipazione dei difensori, delle parti ed, eventualmente, di loro consulenti tecnici, rappresenta una forma di garanzia, meno complessa del vero e proprio incidente probatorio (art. 392).
(3) Comma aggiunto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(4) Comma così modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(5) Comma inserito dall'art. 18, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Essendo il pubblico ministero il titolare delle indagini, qualora abbia l’esigenza di compiere accertamenti che richiedono specifiche competenze, gli è consentito avvalersi di consulenti tecnici che possano fornire apporti specialistici al fine di contribuire all’attività investigativa.

Spiegazione dell'art. 360 Codice di procedura penale

Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero potrebbe avere la necessità di compiere atti che richiedono delle particolari competenze tecniche. In tal caso, il codice riconosce al pubblico ministero due strade: o richiedere l’incidente probatorio per una perizia (art. 392 del c.p.p.) o compiere accertamenti tecnici a norma degli artt. 359, 359 bis e 360 c.p.p..

In tali casi, il p.m. può avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la propria opera e che possono essere autorizzati ad assistere a singoli atti di indagine.
I consulenti tecnici sono chiamati ad offrire contributi di natura tecnico-scientifica, destinati a colmare le inevitabili lacune cognitive del magistrato, specializzato in tutt'altro ambito.

Mentre l’art. 359 del c.p.p. disciplina l’ipotesi dell’accertamento tecnico ripetibile (ossia, quello che può essere compiuto di nuovo nel corso del giudizio), l’art. 360 c.p.p. prende in considerazione l’accertamento tecnico irripetibile: cioè, l’accertamento che riguarda persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione.

Trattandosi di atti irripetibili che sono destinati ad acquisire valore probatorio nel successivo giudizio, ai sensi del comma 1, il pubblico ministero deve avvisare, senza ritardo, l’indagato, la persona offesa e i rispettivi difensori.
L’avviso contiene l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

Il comma 2 precisa che si applica l’art. 364, comma 2 c.p.p.: quindi, l’indagato privo del difensore è anche avvisato che è assistito da un difensore d’ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.

Il comma 3 stabilisce che i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominato hanno il diritto di assistere al conferimento dell’incarico, nonché il diritto di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
Peraltro, il nuovo comma 3-bis (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) prevede che il pubblico ministero possa autorizzare l’indagato, la persona offesa, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o all’accertamento.

Ai sensi del comma 4, prima del conferimento dell’incarico, l’indagato può formulare riserva di promuovere incidente probatorio.
Se l’indagato presenta la riserva di incidente probatorio, il pubblico ministero non può procedere all’accertamento tecnico irripetibile ma deve aspettare che l’indagato presenti la richiesta di incidente probatorio. Ciò a meno che l’accertamento tecnico, se differito, non possa più essere utilmente compiuto: solo in questo ultimo caso, il pubblico ministero può comunque procedere.

Comunque sia, il comma 4-bis precisa che la riserva di incidente probatorio perde efficacia e non può essere di nuovo presentata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.

Per il comma 5, al di fuori del caso della perdita di efficacia della riserva di incidente probatorio (comma 4-bis), se il pubblico ministero ha comunque disposto di procedere all’accertamento tecnico nonostante l’espressa riserva formulata dall’indagato e anche se l’atto era differibile, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

Massime relative all'art. 360 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18246/2015

Il procedimento di identificazione del d.n.a. della persona attraverso l'utilizzo del profilo genetico si articola in tre fasi distinte, costituite: a) dall'estrapolazione del profilo genetico presente sui reperti; b) dalla decodificazione dell'impronta genetica dell'indagato; c) dalla comparazione tra i due profili; delle indicate operazioni l'unica che può presentare i caratteri della irripetibilità è quella relativa alla estrapolazione del profilo genetico, in ragione sia della scarsa quantità della traccia genetica sia della scadente qualità del d.n.a. presente nella stessa.

Cass. pen. n. 11086/2015

L'omissione dell'avviso all'indagato di accertamenti tecnici irripetibili integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che è sanata con l'acquisizione concordata della relazione di consulenza.

Cass. pen. n. 50589/2013

La consulenza disposta dal P.M. sul nastro carbografico di una macchina per scrivere costituisce accertamento tecnico irripetibile, sicchè, qualora non si utilizzi la procedura garantita di cui all'art. 360 cod. proc. pen. nell'ambito di un procedimento a carico di persone note, e sia anche solo ipotizzabile che detto accertamento possa riguardare taluno degli indagati, il contenuto dei "pizzini", ricostruito attraverso l'esame predetto, deve ritenersi inutilizzabile.

Cass. pen. n. 43413/2013

In tema di accertamenti irripetibili, qualora sia stata formulata riserva d'incidente probatorio, il P.M. può legittimamente disporre di procedere solo se sussiste l'oggettiva necessità di immediata esecuzione dell'indagine tecnica e cioè l'impossibilità assoluta di effettuarla, con identiche prospettive di risultato, in un momento successivo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabili degli esami sclerometrici eseguiti per accertare la compromissione della statica di alcuni manufatti, in quanto compiuti su materiali non deperibili nel breve periodo).

Cass. pen. n. 28459/2013

L'omissione dell'avviso all'indagato, alla persona offesa e ai difensori di accertamenti irripetibili integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 10350/2013

La rilevazione di impronte papillari non può essere annoverata tra gli accertamenti tecnici irripetibili, quali previsti e disciplinati dall'art. 360 c.p.p., neppure quando sia stata effettuata con l'impiego di particolari prodotti o di accorgimenti tecnici che servano a renderle visibili.

Cass. pen. n. 6344/2013

La consulenza balistica (nella specie, di comparazione tra le striature presenti sul proiettile rinvenuto sul luogo del delitto e quelle prodotte sul proiettile "test" esploso con la pistola posseduta dall'indagato all'epoca dei fatti) non ha natura di accertamento irripetibile, laddove la permanente disponibilità della rivoltella sequestrata consenta in ogni fase del procedimento la ripetizione dell'accertamento.

Cass. pen. n. 37708/2008

Il prelievo di tracce biologiche su un oggetto rinvenuto nel luogo del commesso reato e le successive analisi dei polimorfismi del DNA., per l'individuazione del profilo genetico per eventuali confronti, sono utilizzabili se non sia stato possibile osservare, in quanto l'indagine preliminare si svolgeva contro ignoti, le garanzie di partecipazione difensiva previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero.

Cass. pen. n. 33404/2008

Il pubblico ministero che procede ad un accertamento tecnico non ripetibile deve darne avviso non solo alla persona il cui nominativo è già iscritto nel registro degli indagati, ma anche a quella che risulta nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato, alla quale, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, deve essere nominato un difensore d'ufficio in vista dell'esecuzione dell'accertamento.

Cass. pen. n. 2001/2008

Gli elementi istruttori acquisiti dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell'art. 360 c.p.p. sono utilizzabili unicamente per rispondere ai quesiti e non come prova, in quanto la disciplina prevista per l'attività istruttoria del perito dall'art. 228, comma terzo, c.p.p. si estende analogicamente alla medesima attività istruttoria del consulente tecnico per identità di ratio legis.

Cass. pen. n. 37147/2007

In tema di reati sessuali in danno di minori di età, la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime degli abusi, che richiede specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al sapere scientifico esterno, non impone nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la cosiddetta consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 c.p.p. ovvero di richiedere al G.i.p. l'incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 c.p.p., le cui risultanze hanno tuttavia valore solo endoprocessuale, sottraendo agli indagati la facoltà di controllare, tramite i difensori ed i consulenti tecnici, l'operato del consulente. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che le risultanze della consulenza personologica ex art. 359 c.p.p. sono utilizzabili nei riti speciali ovvero nel giudizio ordinario, sull'accordo delle parti).

Cass. pen. n. 23939/2007

L'art. 360, comma quinto, c.p.p., nel prevedere l'inutilizzabilità «nel dibattimento» dei risultati degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta a indagini ed in assenza della condizione della indifferibilità, prevista dall'ultima parte del precedente comma quarto, lascia per ciò stesso chiaramente intendere che detta inutilizzabilità non sussiste con riguardo all'adozione di misure cautelari.

Cass. pen. n. 23319/2004

La comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche, risolvendosi in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell'art. 354 c.p.p., il cui svolgimento non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 c.p.p.

Cass. pen. n. 7202/2004

Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 c.p.p. ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente, sia stata già individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso in cui la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali.

Cass. pen. n. 11886/2002

L'accertamento tecnico sul DNA eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 348 c.p.p., non può essere utilizzato per la decisione a norma dell'art. 512 c.p.p., qualora l'analisi comporti una modificazione irreversibile delle cose oggetto di analisi (nella specie mozziconi di sigaretta) e manchi il requisito della irripetibilità determinata da fatti e circostanze imprevedibili, non potendosi considerare fatto imprevedibile di natura oggettiva il rifiuto dell'imputato a sottoporsi a prelievo ematico, dal momento che tale condotta rientra tra i diritti della persona costituzionalmente protetti. (Nell'occasione la Corte ha incidentalmente affermato che l'accertamento, per essere acquisito al fascicolo del dibattimento, avrebbe dovuto essere eseguito sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 360 c.p.p. e 117 disp. att.).

Cass. pen. n. 5808/2001

La consulenza disposta dal pubblico ministero su un campione di materiale vegetale proveniente da una piantagione di canapa indiana selezionato nell'ambito degli accertamenti urgenti dalla polizia giudiziaria, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tale campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e può pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame.

Cass. pen. n. 4453/2000

L'espressione usata nell'art. 360 c.p.p. circa l'avviso del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili alle parti private e ai loro difensori da parte del pubblico ministero identifica un meccanismo di comunicazione semplificato e informale, di guisa che può essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l'atto a conoscenza del destinatario, purché sia idoneo a garantirne l'effettiva conoscenza. Ciò in ragione del carattere, naturalisticamente improrogabile, dell'accertamento da eseguire. E invero l'esigenza di speditezza, che condiziona l'utile esperibilità dell'incombente, comporta, sotto il profilo delle garanzie processuali, che la presenza all'atto dei difensori è consentita, ma non obbligatoria. Ne consegue che è sufficiente la comunicazione dell'avviso per telefono, mentre il telegramma di conferma previsto dall'art. 149 c.p.p., deve ritenersi obbligatorio, come elemento di validità, nei casi per i quali la legge stabilisce, con una significativa differenziazione lessicale, che sia «notificato avviso».

Cass. pen. n. 10688/1996

Qualora il pubblico ministero proceda ad un accertamento tecnico irripetibile senza dare il previsto avviso alla persona indagata ed al suo difensore, non si realizza un'ipotesi di inutilizzabilità del mezzo, ma di nullità ai sensi dell'art. 178 comma primo c.p.p. la quale, non rientrando nel novero di quelle previste dal successivo art. 179 c.p.p. deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che legittimamente fosse stata acquisita al dibattimento una perizia irripetibile disposta dal pubblico ministero su soluzione di lavaggio di attrezzi finalizzati allo spaccio di sostanze stupefacenti; al contempo ha rilevato che la verificatasi violazione dei diritti della difesa nell'esperimento di tale incombente aveva concretato una nullità che doveva ritenersi sanata in quanto tardivamente eccepita solo nei motivi di appello).

Cass. pen. n. 10590/1996

L'imputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex art. 360, comma quarto, c.p.p., non può più sollevare la questione di inutilizzabilità della consulenza disposta dal P.M. ai sensi del menzionato art. 360 c.p.p. per mancanza del presupposto della non ripetibilità dell'accertamento tecnico, dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione.

La nullità dell'accertamento tecnico non ripetibile disposto dal P.M. ai sensi dell'art. 360 c.p.p. per omissione dell'avviso alla persona indagata e al difensore, attinendo all'intervento e all'assistenza della stessa in operazione alla quale l'indagato e la difesa hanno diritto ma non obbligo di partecipare (tanto da non essere prevista la nomina di difensore di ufficio in caso di assenza), va eccepita, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., nel corso del giudizio di primo grado, prima della deliberazione della relativa sentenza. (Nella fattispecie, la censura è stata dichiarata inammissibile, essendo stata l'eccezione sollevata con l'atto di appello).

Cass. pen. n. 6293/1996

Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 c.p.p., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso che al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali. Ne consegue che il mancato avviso al difensore dell'inizio di tali operazioni non integra nessuna nullità, qualora il difensore, nominato dalla persona indagata successivamente al conferimento dell'incarico, non abbia comunicato al consulente di ufficio di voler partecipare alle operazioni peritali anche mediante la nomina di un consulente di parte.

Cass. pen. n. 3066/1996

La sanzione della inutilizzabilità non è prescritta dall'art. 360, comma 5, c.p.p. per il caso in cui non siano stati avvisati la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i difensori, ma per il solo caso in cui il P.M., malgrado l'espressa riserva di promuovere incidente probatorio formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur potendo gli accertamenti essere utilmente compiuti, anche se differiti, ha ugualmente disposto di procedere a tali accertamenti. Trattasi, quindi, semplicemente di una nullità di ordine generale (art. 178, lett. c, c.p.p.) che non può più esser fatta valere, se non è stata tempestivamente dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180 c.p.p.).

Cass. pen. n. 7324/1995

Un atto qualificato come «accertamento tecnico non ripetibile» trova disciplina nell'art. 360 c.p.p. e, in assenza della riserva dell'indagato, di promuovere incidente probatorio, prevista dal quarto comma di detto articolo, deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 lett. c) c.p.p. Da tale inserimento dovuto, deriva la utilizzabilità dell'atto a norma dell'art. 511 comma primo c.p.p., e ciò — ove l'atto consista in una relazione tecnica — indipendentemente dall'audizione in udienza dell'estensore della relazione, richiesta dagli artt. 511 comma terzo e 501 c.p.p. per la perizia, o per la consulenza del pubblico ministero svolta al di fuori della specifica procedura prevista dal citato art. 360. (Nella fattispecie si trattava di accertamenti tecnici chimico-balistici disposti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari e, al difensore ed agli indagati, non era stato dato avviso dell'incarico al consulente. Al riguardo la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha precisato che la corte di appello aveva correttamente escluso la rilevabilità in quella fase, a norma dell'art. 180 c.p.p. dei vizi attinenti l'avviso al difensore ed agli indagati previsto dall'art. 360 comma primo, c.p.p., trattandosi di nullità di ordine generale rientrante nella previsione dell'art. 178 lett. c, c.p.p. verificatasi nella fase delle indagini preliminari e non dedotta nel giudizio di primo grado).

Cass. pen. n. 360/1995

Qualora il P.M. abbia proceduto ad accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. senza dare avviso alla persona sottoposta alle indagini, sussiste un'ipotesi di nullità di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p. Se però vi sia stata richiesta di rito abbreviato, con l'accettazione da parte dell'imputato del giudizio allo stato degli atti, la scelta operata comporta la rinuncia ad eccepire la nullità detta.

Cass. pen. n. 6422/1994

Pur essendo incontestabile che l'individuazione è «un puro atto di indagine finalizzato ad orientare l'investigazione, ma non ad ottenere la prova» ed esaurisce, dunque, «i suoi effetti all'interno nella fase in cui viene compiuta» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 265 del 1991, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 364 c.p.p., «nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contemplata si applichi all'individuazione cui debba partecipare la persona sottoposta alle indagini»), è anche vero che un regime di tal genere presuppone che sia possibile nella fase del dibattimento espletare il mezzo di prova corrispondente e cioè la ricognizione. Quando, invece, l'atto è divenuto irripetibile per il rifiuto opposto dal coimputato di rendere alcuna dichiarazione, ne è consentita l'utilizzazione ai fini previsti dall'art. 526, primo comma, c.p.p. E ciò in forza dell'art. 238, terzo comma, c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, che autorizza «comunque» l'acquisizione della documentazione di atti che, anche per cause sopravvenute, non sono ripetibili, sia in forza del combinato disposto degli artt. 511 bis c.p.p., inserito dallo stesso decreto legge, e 511, secondo comma del codice, in un contesto normativo che, attraverso il veicolo della lettura, rende possibile l'utilizzazione a fini di prova dei detti atti. Una linea, quella ora ricordata, già tracciata dalla giurisprudenza di questa corte quando, relativamente ai risultati dell'individuazione disposta dal pubblico ministero per l'immediata prosecuzione delle indagini, ha ritenuto che, integrando nella sostanza sommarie informazioni assunte dal pubblico ministero, si tratta di atti utilizzabili anche nell'istruzione dibattimentale con la procedura delle contestazioni, qui non potuta espletare per il rifiuto opposto dai coimputati.

Cass. pen. n. 758/1994

I risultati di un accertamento tecnico, non indifferibile, disposto dal P.M., possono essere legittimamente utilizzati dal giudice di merito, ove l'accertamento stesso sia stato espletato senza l'espressa riserva della persona sottoposta alle indagini di promuovere incidente probatorio.

Cass. pen. n. 2999/1993

Nel caso in cui si proceda con giudizio abbreviato, i risultati della consulenza tecnica disposta dal P.M. su sostanze non soggette a modificazioni in tempi brevi (nella specie trattavasi di eroina e cocaina) e pertanto, senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 360 c.p.p., non trattandosi di accertamento irripetibile, se inseriti nel fascicolo del P.M. legittimamente possono essere utilizzati ai fini della decisione, a norma dell'art. 440 c.p.p., al pari di tutti gli altri atti di indagine svolti. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).

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Consulenze legali
relative all'articolo 360 Codice di procedura penale

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Pat chiede
mercoledì 02/05/2018 - Emilia-Romagna
“Quesito inerente art. 360 cpp comma 3 " I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve".
La parte che rappresenta una persona deceduta può partecipare agli accertamenti e/o formulare osservazioni e riserve ? Il ctu può rifiutare di ammettere la predetta parte ad assistere agli accertamenti ?”
Consulenza legale i 04/05/2018
L’articolo 360 del codice di procedura penale disciplina una particolare categoria di accertamenti tecnici che possono essere disposti nel corso delle indagini. Detti accertamenti vengono detti “irripetibili” per il fatto che il loro espletamento potrebbe modificare lo stato della cosa/luogo/persona etc. in modo tale da rendere possibile l’espletamento dell’attività tecnica solo una volta.
E’ per questo che il codice di procedura si preoccupa che detti accertamenti vengano fatti nel contraddittorio delle parti, ovvero assicurando la partecipazione di tutti. Il fine è quello di fare in modo che la prova che ne consegue, formatasi appunto con l’ausilio di tutte le parti processuali, possa essere acquisita dal giudice in modo diretto e far dunque parte del corredo probatorio sulla base del quale decidere nell’ambito del processo.

Il contraddittorio di cui si accennava si realizza in due fasi.
La prima consiste nel convocare tutte le parti processuali al conferimento dell’incarico al CTU e la seconda consiste nell’assicurare che ciascuna parte possa partecipare alle operazioni tecniche.
Il codice di procedura penale è dunque già chiarissimo nel garantire la partecipazione della parte.
Partecipazione che si realizza nel modo più pieno allorché viene garantito a di esprimere le proprie osservazioni non solo sul quesito posto al consulente tecnico ma anche sull’esito degli accertamenti.

A scopo meramente esemplificativo si può chiedere di integrare il quesito investigativo posto dall’autorità giudiziaria e parallelamente, nel corso delle operazioni, se la parte ha interesse può chiedere che venga verbalizzata una determinata attività e/o una determinata risultanza susseguente alle attività tecniche.

Da quanto suddetto è chiaro dunque che è nel diritto di qualsiasi parte processuale partecipare alle operazioni e formulare osservazioni e/o riserve.
Ovviamente il presupposto è che si tratti di un soggetto che fa legittimamente parte del procedimento nell’ambito del quale viene svolto l’accertamento tecnico irripetibile.
Ciò può succedere anche nel caso di un soggetto defunto che, pur non potendo partecipare direttamente al processo (per il fatto che il nostro sistema normativo non rende possibile che tra le parti del processo vi sia anche una persona defunta), può essere adeguatamente rappresentato dai prossimi congiunti.
Ipotizziamo ad esempio un procedimento penale per violazione delle normative infortunistiche a seguito del quale si sia verificata la morte del lavoratore. In tal caso i congiunti del defunto possono legittimamente costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento del danno diventando così parte processuale a tutti gli effetti. Parte processuale che, ovviamente, in caso di accertamento irripetibile avrà il diritto di esercitare tutte le facoltà di cui all’art. 360 c.p.p.
Per questa ragione il CTU non può estromettere una parte dalle operazioni irripetibili; ciò sarebbe in contrasto con la previsione garantista dell’art. 360 c.p.p. e costituirebbe l’espressione di un potere non attribuito al CTU ma all’autorità giudiziaria procedente.

Rispondendo sinteticamente ai quesiti posti, possiamo affermare che il “defunto” non può partecipare alle operazioni tecniche irripetibili in quanto il nostro sistema non ammette che un soggetto non in vita possa essere parte processuale. In tali casi infatti la possibilità che questi abbia voce in capitolo viene garantita attraverso la voce dei congiunti che, potendosi costituire parte civile nel processo penale, possono assistere alle operazioni irripetibili, formulare osservazioni e riserve al quesito posto e agli accertamenti in sé e non possono essere a ciò estromessi da parte del CTU.

Maria B. chiede
martedì 03/11/2015 - Lombardia
“per un caso di malasanità a seguito di denuncia fu disposta l'autopsia irripetibile. il perito da noi nominato, nonostante ripetuti solleciti, mai ci ha consegnato la perizia. Che fare?”
Consulenza legale i 09/11/2015
L'autopsia è una procedura necessaria nel caso in cui si debbano indagare le cause che hanno condotto alla morte di una persona: essa dovrà avvenire nell’immediatezza del decesso, e per questa ragione la si annovera tra gli accertamenti tecnici irripetibili.

Ai sensi dell'art. 116 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, quando dalla morte di una persona nasce un sospetto di reato, il Procuratore della Repubblica ha il compito di accertarne la cause. In questo caso il Pubblico Ministero può disporre l’autopsia. L'art. 360 del codice di procedura penale prevede che il P.M. debba avvisare immediatamente l’eventuale indagato, la persona offesa e i loro avvocati difensori circa il giorno e l'ora fissati per il conferimento dell’incarico a effettuare l’autopsia e circa la loro facoltà di incaricare consulenti tecnici di parte.

Da notare che si tratta di una deroga al principio generale per cui il P.M. non è tenuto a coinvolgere la persona offesa e l'indagato nella fase di effettuazione degli ordinari accertamenti e rilievi.

Le parti, quindi, hanno la facoltà di nominare un consulente tecnico proprio, che avrà diritto di assistere a tutte le fasi dell’accertamento tecnico, fino alla sua conclusione, formulando osservazioni e riserve.
La perizia viene, però, eseguita da un consulente tecnico nominato dal P.M., che dovrà poi depositarla.

Di prassi, non sempre ai difensori delle parti viene dato un avviso di deposito degli atti, ma essi possono recarsi presso la segreteria del P.M. per accertarsi dell'avvenuto deposito della relazione. Potranno poi di regola estrarre copia della stessa.

Nel caso di specie, quindi, se il CTP non ha riferito alla parte che lo ha incaricato gli esiti della perizia, rimane la possibilità di estrarre copia della stessa, mediante incarico al proprio difensore.
Si dovrà verificare nel caso concreto se vi sono eventualmente ragioni per cui l'autorità inquirente non concede la copia degli atti, nonché la fase attuale in cui si trova il processo (potrebbe essere ormai superata la fase delle indagini preliminari), ma ciò potrà essere fatto solo dal difensore della parte munito di regolare procura.