Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11886 del 23 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accertamento tecnico sul DNA eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 348 c.p.p., non può essere utilizzato per la decisione a norma dell'art. 512 c.p.p., qualora l'analisi comporti una modificazione irreversibile delle cose oggetto di analisi (nella specie mozziconi di sigaretta) e manchi il requisito della irripetibilità determinata da fatti e circostanze imprevedibili, non potendosi considerare fatto imprevedibile di natura oggettiva il rifiuto dell'imputato a sottoporsi a prelievo ematico, dal momento che tale condotta rientra tra i diritti della persona costituzionalmente protetti. (Nell'occasione la Corte ha incidentalmente affermato che l'accertamento, per essere acquisito al fascicolo del dibattimento, avrebbe dovuto essere eseguito sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 360 c.p.p. e 117 disp. att.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.