Cass. pen. n. 42767/2024
Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria di cui all'art. 374-bis cod. pen. può essere integrato anche quando l'attività di documentazione di determinati fatti o circostanze non rispondenti al vero, rilevante nell'ambito del procedimento penale e non proveniente da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si riferisca a "condizioni" o "qualità personali" dell'indagato, atteso che questi, in assenza di una diversa e specifica disposizione normativa di segno contrario, è equiparato all'imputato ex art. 61, comma secondo, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, è stata ritenuta penalmente rilevante la dichiarazione destinata all'autorità giudiziaria in cui l'imputato aveva attestato falsamente il rapporto di parentela tra una donna, con cui aveva contratto un matrimonio di "comodo", ed un indagato detenuto per il reato di sfruttamento della prostituzione di questa, affermando inoltre di essere disponibile ad ospitare tale soggetto presso la propria abitazione al fine di far ottenere al medesimo la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari). (Dichiara inammissibile, App. Milano, 25/10/2013)
Cass. pen. n. 51009/2013
Il soggetto destinatario del provvedimento reso dal questore a norma dell'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 non è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal giudice di pace, non potendo essere equiparato all'imputato (o all'indagato), per il quale è prevista tale facoltà, sicché, in tali casi, il ricorso può essere presentato unicamente da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, Giud. pace Riva Del Garda, 22/06/2012)
Cass. pen. n. 24263/2010
È legittima la notifica di atti nei confronti dell'imputato non detenuto, con le modalità di cui all'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p., pur se la prima notificazione (nella specie, consistente nella notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) sia stata effettuata quando il medesimo era ancora soltanto indagato, perché all'indagato non si estendono solo i diritti e le garanzie previste per l'imputato ma ogni altra disposizione che a quest'ultimo faccia riferimento.
Cass. pen. n. 15208/2010
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319 ter c.p., è "atto giudiziario" l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale.
Cass. pen. n. 10026/2008
In tema di corruzione in atti giudiziari, tenuto conto dello scopo della norma incriminatrice, consistente nel garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente, deve ritenersi che la qualità di "parte" in un processo penale, presa in considerazione dall'art. 319 ter, comma primo, cod. pen., sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche al soggetto sottoposto ad indagini preliminari. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 19 maggio 2008).
Cass. pen. n. 13057/2003
La notifica nei casi di urgenza a mezzo telegramma è prevista dall'art. 149 c.p.p. solo nei confronti di persone diverse dall'imputato e poiché l'art. 61 c.p.p. estende all'indagato i diritti e le garanzie dell'imputato, non può essere utilizzata neppure nei confronti della persona sottoposta alle indagini.
Cass. pen. n. 9122/1995
Le disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. nell'esame di persone imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato si applicano anche quando la persona da esaminare è sottoposta ad indagini e non è ancora imputata. L'art. 61 c.p.p. infatti estende a tale persona i diritti e garanzie dell'imputato; d'altro canto non v'è dubbio che le norme di cui sopra sono dettate in vista di una tutela rispetto alla possibilità di autoincriminazione che per l'indagato vale non meno che per l'imputato.