Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2001 del 15 gennaio 2008

(3 massime)

(massima n. 1)

Gli elementi istruttori acquisiti dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell'art. 360 c.p.p. sono utilizzabili unicamente per rispondere ai quesiti e non come prova, in quanto la disciplina prevista per l'attivitą istruttoria del perito dall'art. 228, comma terzo, c.p.p. si estende analogicamente alla medesima attivitą istruttoria del consulente tecnico per identitą di ratio legis.

(massima n. 2)

In tema di reati sessuali, deve escludersi la concedibilitą dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, c.p. (casi di minore gravitą) ove gli abusi perpetrati in danno della vittima si siano protratti nel tempo. (Fattispecie nella quale gli abusi sessuali si erano protratti per un periodo di cinque anni).

(massima n. 3)

In tema di testimonianza indiretta, il giudice ha l'obbligo di valutarla con speciale cautela, atteso il carattere «mediato» che ha la rappresentazione del fatto da provare, pur dovendosi escludere che la stessa necessiti di elementi di riscontro a fini probatori.

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