Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10350 del 6 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La rilevazione di impronte papillari non può essere annoverata tra gli accertamenti tecnici irripetibili, quali previsti e disciplinati dall'art. 360 c.p.p., neppure quando sia stata effettuata con l'impiego di particolari prodotti o di accorgimenti tecnici che servano a renderle visibili.

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