Cassazione penale Sez. I sentenza n. 758 del 26 gennaio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

I risultati di un accertamento tecnico, non indifferibile, disposto dal P.M., possono essere legittimamente utilizzati dal giudice di merito, ove l'accertamento stesso sia stato espletato senza l'espressa riserva della persona sottoposta alle indagini di promuovere incidente probatorio.

(massima n. 2)

Qualora risulti accertata l'esistenza di una volontą omicida in base ad inequivoci elementi probatori di natura oggettiva, desunti principalmente dalle concrete modalitą della condotta, resta non influente l'apparente inadeguatezza della causale, essendo varie per intensitą le ragioni di ciascun individuo e potendo uccidersi anche per un futile motivo.

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