Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6293 del 22 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 c.p.p., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso che al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia gią stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali. Ne consegue che il mancato avviso al difensore dell'inizio di tali operazioni non integra nessuna nullitą, qualora il difensore, nominato dalla persona indagata successivamente al conferimento dell'incarico, non abbia comunicato al consulente di ufficio di voler partecipare alle operazioni peritali anche mediante la nomina di un consulente di parte.

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