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Articolo 584 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Offerte dopo l'incanto

Dispositivo dell'art. 584 Codice di procedura civile

Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni (1), ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto (2).

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580(3) (4).

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma(5).

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione(6).

Note

(1) Si tratta di un termine perentorio che non può essere prorogato o abbreviato dal giudice (si cfr.153). Le eventuali offerte presentate una volta scaduto il termine non potranno essere prese in considerazione.
(2) La L.80/2005 ha elevato l'entità dell'aumento dell'offerta da 1/6 a 1/5, così rendendo più gravosa la possibilità di formulare nuove offerte dopo l'aggiudicazione.
Così come accade per le offerte fatte in sede di incanto, l'aumento di 1/5 rende vincolante l'offerta effettuata, la quale non è suscettibile di revoca.
(3) Successivamente alla formulazione di offerte con aumento di 1/5, viene aperta un'ulteriore fase del procedimento di vendita, in cui viene verificata nuovamente la legittimazione a partecipare alla gara. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, possono partecipare a questa fase ulteriore anche coloro che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria.
Queste offerte vengono effettuate con dichiarazione scritta depositata presso la cancelleria del giudice che ha effettuato la vendita, presentata personalmente o a mezzo di procuratore. Inoltre, colui che propone l'offerta deve prestare una cauzione di valore pari al doppio di quella versata ai sensi dell'art. 580 del c.p.c..
(4) Anche se viene presentata una sola offerta di aumento di 1/5 la gara deve svolgersi in ogni caso. Infatti, in questo caso sussiste comunque una pluralità di offerte, poiché è necessario considerare anche quella dell'aggiudicatario provvisorio, il quale deve essere convocato per partecipare alla gara.
(5) Questi commi sono stati così modificati dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(6) Nell'ipotesi in cui gli offerenti in aumento non partecipino alla gara, l'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva e il giudice dichiara la perdita della cauzione a carico degli offerenti. L'importo della cauzione verrà trattenuto dalla procedura esecutiva.

Ratio Legis

La norma si propone di rimediare all'eventuale inadeguatezza della somma ricavata con l'incanto, stabilendo che, ad incanto avvenuto, sia possibile presentare ulteriori offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni. Queste sono prive di efficacia se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell'incanto.

Spiegazione dell'art. 584 Codice di procedura civile

La vendita all'incanto non si conclude con l'aggiudicazione del bene immobile in favore di colui il quale, tra i partecipanti all'incanto, ha fatto la maggiore offerta, in quanto, entro dieci giorni dall'asta, possono esser fatte ulteriori offerte, le quali sono irrevocabili ed immediatamente vincolanti per chi che le formula.
Il termine di dieci giorni dall'incanto per la presentazione delle offerte viene oggi espressamente definito "perentorio"; inoltre, ad esso segue un ulteriore termine, pure perentorio, stabilito dal giudice per la presentazione di altre offerte in aumento col provvedimento che indice la gara.

Tali offerte, presentate con le modalità di cui all’art. 571 del c.p.c., debbono superare di almeno un quinto (e non più un sesto) il valore dell'offerta aggiudicatrice e non sono efficaci se previamente non è stata depositata una cauzione doppia rispetto a quella fissata per la precedente vendita all'incanto.

Dopo essere stata verificata la regolarità delle offerte, il giudice con apposita ordinanza indice la gara, della quale il cancelliere provvede a darne pubblico avviso ex art. 570 del c.p.c. oltre che comunicazione all'aggiudicatario.
Il richiamo all'art. 570 c.p.c. consente all'organo giudicante di disporre l'espletamento delle forme straordinarie di pubblicità, e nello stesso tempo obbliga al rispetto delle nuove forme ordinarie di informazione, consistenti nell'inserzione su appositi siti internet, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, del provvedimento giudiziale con cui è indetta una gara unitamente alla relazione di stima.

Alla nuova gara possono partecipare anche gli offerenti della precedente vendita, non risultati poi aggiudicatari, purché provvedano ad integrare la cauzione precedentemente depositata.
Non è dunque consentita la partecipazione ai soggetti rimasti estranei al precedente incanto, i quali manifestino l'intento di partecipare alla gara solo una volta appreso della riapertura della fase di vendita, proponendo ulteriori offerte in aumento dopo la scadenza del termine (anche se, secondo alcuni autori, la stessa formulazione della norma sembra consentire l'apertura della gara a seguito di aumento anche a coloro che siano rimasti estranei al precedente incanto).

La fase delle offerte dopo l'incanto presuppone che vi sia stata una precedente aggiudicazione all'incanto, anche per persona da nominare, mentre non potrebbe essere disposta in ipotesi di esito negativo dello stesso, poiché in tal caso il giudice deve provvedere a norma dell' art. 588cpc.

L’ultimo comma prende in considerazione il caso in cui nessuno degli offerenti in aumento partecipi alla gara, disponendo che l'aggiudicazione provvisoria diventa immediatamente definitiva.
Nello stesso tempo è prevista una sanzione per chi ha presentato l'offerta ai sensi del primo comma e poi non ha partecipato alla gara, salvo giustificato e documentato motivo, in quanto non verrà loro restituita la cauzione, trattenuta a tutti gli effetti dall'esecuzione.

Massime relative all'art. 584 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 9017/2018

L'affittuario di azienda di impresa assoggettata a fallimento, che eserciti il diritto di prelazione ex art. 104-bis, quinto comma, l. fall., non si trova, rispetto alle vicende della procedura, in una posizione di terzietà, tale da non subire l'incidenza delle offerte presentate secondo le modalità previste dall'art. 584 c.p.c. poiché, per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, egli subentra nella posizione dell'aggiudicatario, non essendo scindibili gli effetti favorevoli di tale sua posizione, quale l'aspettativa al trasferimento del bene, da quelli sfavorevoli, tra cui anche l'eventualità che un terzo presenti un'offerta in aumento. (Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 12/05/2016).

Cass. civ. n. 790/2013

In materia di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, qualora all'aggiudicazione provvisoria segua un'offerta in aumento ex art. 584 cod. proc. civ. (nella specie di un sesto, attesa la formulazione di detta norma, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica ad esso apportata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80) - peraltro da sola inidonea a determinare la caducazione dell'aggiudicazione provvisoria, tale effetto, invece, ricollegandosi alla apertura della gara disposta dal giudice dell'esecuzione - con successiva assegnazione definitiva ad altro soggetto, l'inadempimento di quest'ultimo comporta, ex art. 587 del medesimo codice, la decadenza dell'aggiudicazione e la disposizione di un nuovo incanto, senza che possa rivivere la precedente aggiudicazione provvisoria. (Rigetta, Trib. Varese, 28/10/2009).

Cass. civ. n. 335/2013

In tema di vendita immobiliare disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, la cauzione che, ai sensi dell'art. 584 c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica ad esso apportata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80), deve accompagnare la ivi descritta eventuale offerta in aumento dopo l'incanto, va percentualmente commisurata al prezzo contestualmente proposto dall'offerente, e non a quello di aggiudicazione provvisoria scaturito dal primo incanto.

Cass. civ. n. 2949/2011

In tema di espropriazione immobiliare - nel regime dell'art. 584 c.p.c. nel testo antecedente le modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis" - in caso di presentazione di un'offerta in aumento di sesto, con conseguente indizione di una nuova gara, si determina la prosecuzione del medesimo procedimento di espropriazione, sicché, ove l'incarico di partecipare all'asta pubblica sia stato oggetto di una procura, essa mantiene la propria validità anche per la fase del rincaro.

Cass. civ. n. 7233/2006

In tema di espropriazione immobiliare, l'offerta di aumento di sesto ex art. 584 c.p.c. (nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche ad esso apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) deve essere accompagnata, oltre che dalla cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo offerto, altresì, a pena di inefficacia, dal deposito dell'ammontare approssimativo delle spese di vendita, come imposto dall'art. 580 c.p.c., poiché dal sistema normativo — il quale prescrive il rispetto del termine perentorio di dieci giorni ai fine di assicurare la sollecita definizione della procedura nella quale, in caso di sua inosservanza, la già avvenuta aggiudicazione provvisoria è destinata a diventare definitiva — si rileva che non sono consentite successive integrazioni dell'offerta e che i provvedimenti successivi alla sua formulazione sono soltanto l'indizione della gara sull'offerta più elevata e la relativa pubblicità, rimanendo escluse l'audizione delle parti e la deliberazione sull'offerta ai sensi dell'art. 572 c.p.c.

Cass. civ. n. 5686/2006

È inammissibile il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso il provvedimento con il quale nel corso dell'esecuzione immobiliare il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia della offerta di aumento di sesto, formulata ai sensi dell'art. 584 c.p.c., perché detta ordinanza, che è un atto di esecuzione, può essere impugnata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. con l'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 16378/2005

È inammissibile il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza per l'acquisto di un bene immobile, formulata ai sensi dell'art. 584 c.p.c., dopo l'aggiudicazione provvisoria del medesimo ad un terzo, perché detta ordinanza, che è un atto di esecuzione, può essere impugnata dall'offerente interessato ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 578/2005

In tema di espropriazione immobiliare, l'offerta alla gara, conseguente all'aumento di sesto ai sensi dell'art. 584 c.p.c., può essere dall'aggiudicatario provvisorio effettuata anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale, in quanto il richiamo agli artt. 571 e 573 contenuto nell'art. 584 c.p.c. non comporta l'integrale applicabilità, nella fase del rincaro, sia delle dette norme richiamate — dovendo in particolare il richiamo all'art. 571 considerarsi limitato alle modalità di presentazione delle offerte — sia «a fortiori» della (intera) disciplina della vendita senza incanto, essendovi una logica progressione dalla vendita senza incanto a quella con incanto che legittima il passaggio dalla prima alla seconda ma non anche viceversa, nè trovando fondamento che l'aggiudicatario provvisorio, pur avendo partecipato alla vendita con incanto a mezzo di mandatario munito di mandato speciale, non possa partecipare alla gara in aumento di sesto personalmente o a mezzo di procuratore legale, atteso che una volta assicurato (attraverso l'offerta in aumento) l'esito dell'incanto corrisponde all'interesse della procedura di espropriazione la facilitazione alla partecipazione alla gara.

Cass. civ. n. 1936/2003

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nel corso di un processo di esecuzione forzata immobiliare, revoca un suo precedente provvedimento con cui aveva dichiarato la nullità dell'incanto e revocato l'aggiudicazione provvisoria del bene, produce l'effetto di ripristinare l'efficacia dell'aggiudicazione dalla data in cui il provvedimento è reso conoscibile; pertanto, deve ritenersi tempestiva l'offerta di aumento di sesto presentata (nella specie, da parte di colui il quale aveva chiesto ed ottenuto il provvedimento dichiarativo della nullità dell'incanto) prima della comunicazione del secondo provvedimento di revoca, ma successivamente al termine di dieci giorni dallo svolgimento dell'incanto dichiarato nullo

Cass. civ. n. 13146/2002

Nell'ambito delle società in nome collettivo, le limitazioni, derivanti dall'atto costitutivo, del potere di rappresentanza del singolo socio amministratore, costituendo una deroga al principio generale, dettato dall'art. 2266 c.c., per il quale detta rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno di essi per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, sono di stretta interpretazione e, come tali, non estensibili a tutte quelle attività che, sebbene finalizzate alla conclusione di atti richiedenti, per previsione dell'atto costitutivo, la partecipazione congiunta dei soci amministratori, abbiano una loro giuridica autonomia; ne consegue, pertanto, che ove l'atto costitutivo della società richieda )a firma congiunta dei soci amministratori per gli atti di acquisto, detta previsione non preclude la legittimazione del singolo socio amministratore a presentare, nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare, l'offerta dopo l'incanto di aumento del sesto ex art. 584 c.p.c., atteso che detta offerta, sebbene avente carattere di irrevocabilità, non determina un automatico trasferimento del bene in favore della società offerente, ma costituisce soltanto un atto, ad esso prodromico, inserito nel procedimento esecutivo come presupposto dei provvedimenti del giudice di assegnazione e di trasferimento del bene medesimo.

Cass. civ. n. 15543/2000

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare mediante vendita di immobili, l'offerta in aumento del sesto – prevista dall'art. 584 c.p.c. con riguardo alla vendita con incanto nella espropriazione immobiliare, ed applicabile anche alla fase di cui si tratta per effetto del generale richiamo contenuto nell'art. 108 l. fall. –, una volta formalizzata attraverso l'adempimento dei relativi oneri, è irrevocabile, con la conseguenza della inefficacia della precedente offerta proveniente dall'aggiudicatario provvisorio offerente del sesto (indipendentemente dalla circostanza che nessuno abbia partecipato alla gara successiva), a nulla rilevando in contrario la espressa previsione della revocabilità delle offerte di acquisto, in caso di vendita senza incanto, ad opera dell'art. 571 c.p.c., richiamato dal secondo comma dell'art. 584 dello stesso codice: deve, infatti, escludersi che con tale richiamo si sia inteso applicare al procedimento successivo alle offerte presentate dopo l'incanto l'intera disciplina della vendita senza incanto.

Cass. civ. n. 15144/2000

È inammissibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza per l'acquisto di un bene immobile, formulata ai sensi dell'art. 584 c.p.c. dai condividenti di esso, dopo l'aggiudicazione provvisoria del medesimo ad un terzo, avvenuta ai sensi degli artt. 721 c.c. e 788 c.p.c., perché detto provvedimento, privo di decisorietà e di definitività, può esser impugnato ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 12544/2000

Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare — così come nella vendita di immobili in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare — la fase che si apre con l'aumento del sesto è retta dall'ordinanza di vendita prevista dall'art. 576 c.p.c. come integrato dall'art. 580 c.p.c.; pertanto l'offerente deve prestare la cauzione e depositare la somma corrispondente approssimativamente alle spese di vendita nella misura fissata dal giudice.

Cass. civ. n. 8181/1999

In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la formulazione di offerte con aumento di sesto successivamente all'incanto rappresenta non già il proseguimento di questo, ma una nuova fase del procedimento di vendita, con necessaria effettuazione di nuova verifica della legittimazione a partecipare alla gara, della quale non può ritenersi privato l'aggiudicatario provvisorio che, dopo aver provveduto a corrispondere tempestivamente, ossia nel termine, indicato dall'art. 88 del D.P.R. n. 602 del 1973, di tre giorni dalla vendita, il prezzo di aggiudicazione, abbia successivamente ritirato le somme versate (cauzione, spese e prezzo di aggiudicazione).

Cass. civ. n. 4304/1999

In forza del rinvio operato dall'art. 584 c.p.c. all'art. 571 c.p.c., a sua volta integrato dall'art. 174 disp. att. c.p.c., costituiscono formalità necessarie per le offerte di acquisto in aumento del sesto, previste dall'art. 584 c.p.c. nella vendita con incanto, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale della procedura esecutiva, specificamente previste dall'art. 174 disp. att. c.p.c. per le offerte di acquisto di beni nella vendita senza incanto di cui all'art. 571 c.p.c., e dalla cui inosservanza consegue la comunicazione degli atti presso la cancelleria dello stesso ufficio giudiziario.

Cass. civ. n. 8764/1998

Il differimento, sia pure a data da destinarsi, dell'udienza per l'espletamento della gara sull'offerta di acquisto, con aumento del sesto, dell'immobile provvisoriamente aggiudicato, disposto dal giudice dell'esecuzione a seguito di opposizione agli atti esecutivi proposta dall'aggiudicatario provvisorio, nel caso di accoglimento dell'opposizione comporta che il processo esecutivo debba essere proseguito dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione.

Cass. civ. n. 2226/1998

Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'aggiudicatario provvisorio può partecipare alla gara indicata nel secondo comma dell'art. 584 c.p.c. senza necessità di presentare una nuova domanda di acquisto dei beni pignorati e senza obbligo di versamento di una cauzione e di deposito delle spese, in relazione al nuovo prezzo offerto, valendo a tal fine la cauzione già indicata nell'ordinanza che ha disposto la vendita e il deposito già effettuato.

Cass. civ. n. 10971/1996

Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'offerta con «aumento di sesto» di cui all'art. 584 c.p.c. non può essere formulata con espressa clausola di revocabilità, sebbene non sia prevista un'esplicita sanzione di nullità al riguardo, in quanto l'irrevocabilità è un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, consistente nella possibilità di procedere all'aggiudicazione a un prezzo superiore a quello offerto dall'aggiudicatario provvisorio e, dunque, più vicino a quello realizzabile in una libera contrattazione. L'indicata clausola, non costituendo una parte dell'offerta indipendente dalle altre, ma attenendo all'essenza stessa di essa, non consente l'applicazione del principio di conservazione dell'atto parzialmente nullo (attuato in campo processuale dall'art. 159, secondo comma, c.p.c.) e determina la nullità dell'offerta (e non solo di detta clausola).

Cass. civ. n. 12400/1995

Anche nell'ipotesi in cui non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, i termini processuali devono sottostare alla regola della prorogabilità dei medesimi, ad opera del giudice, solo prima della loro scadenza. Non può, pertanto, considerarsi valida l'offerta in aumento di sesto, presentata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 584, primo comma, c.p.c., e senza che alcuna tempestiva istanza di proroga di detto termine sia stata proposta dall'interessato.

Cass. civ. n. 10684/1995

Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, la caducazione dell'aggiudicazione provvisoria non è conseguenza dell'offerta del terzo (atto di parte soggetto a verifica giudiziale), ma del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che, riconosciutane la validità ed efficacia, a norma dell'art. 584 c.p.c., dispone che si faccia luogo alla gara di cui all'art. 573 dello stesso codice, in tal modo facendo venir meno gli effetti dell'aggiudicazione provvisoria a seguito dell'imposizione di una nuova gara. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia dichiarata inammissibile l'offerta di aumento del sesto fatto da un terzo ed il relativo provvedimento sia stato comunicato al debitore esecutato, quest'ultimo, se vuole sostenere la validità dell'offerta, deve impugnare ai sensi dell'art. 617 c.p.c. il detto provvedimento, soltanto a seguito dell'annullamento del quale l'offerta ritenuta valida può avere l'effetto di caducare l'aggiudicazione provvisoria.

Cass. civ. n. 6063/1995

Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'offerente all'incanto, il quale non si sia reso aggiudicatario per non aver rilanciato l'offerta superiore, è legittimato a formulare dopo l'incanto un'offerta con l'aumento del sesto sul prezzo di aggiudicazione (art. 584 c.p.c.), atteso che in tale fase ulteriore del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, la verifica della legittimazione a partecipare alla nuova gara deve essere effettuata ex novo, ai sensi dell'art. 573 c.p.c. Tale interpretazione del citato art. 584 manifestamente non si pone in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza.

Cass. civ. n. 5621/1994

In tema di espropriazione forzata immobiliare, il mandatario con procura speciale per la partecipazione all'incanto può compiere tutto il necessario per la realizzazione dell'incarico e può, quindi, anche opporsi alla richiesta di aumento di sesto, senza necessità di altra procura.

In tema di espropriazione forzata immobiliare, il termine per l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. avverso l'offerta di aumento di sesto decorre, per l'aggiudicatario provvisorio, dalla data in cui è stato personalmente avvisato dell'offerta più alta ed invitato a partecipare alla nuova gara, ai sensi dell'art. 573 c.p.c.

Cass. civ. n. 1966/1994

In tema di espropriazione immobiliare, nel caso di offerta in aumento del sesto dopo l'incanto (art. 584 c.p.c.), la prestazione di cauzione in misura inferiore al decimo del prezzo proposto (art. 571 c.p.c.) determina l'inefficacia dell'offerta, ancorché il prestatore assuma di essere incorso in un mero errore di calcolo (art. 1430 c.c.). Infatti la prestazione della cauzione, che costituisce mero atto processuale in relazione al quale è irrilevante l'intento del soggetto, esprime soltanto la consegna del danaro ed il titolo in base al quale questa avviene, ma non contiene gli elementi di determinazione dell'ammontare della somma versata e non consente, quindi, di individuare l'errore nel quale il soggetto sia eventualmente incorso.

Cass. civ. n. 8187/1993

Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con «aumento di sesto» (art. 584 c.p.c.), rappresenta, non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, ma un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumerne dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione.

Cass. civ. n. 2277/1993

In tema di espropriazione immobiliare, la mancanza del pubblico avviso dell'offerta più alta, prescritto, nel caso di offerta di acquisto dopo l'incanto (cosiddetto aumento di sesto), dall'ultimo comma dell'art. 584 c.p.c., esaurendo questo la sua funzione nella informazione, all'aggiudicatario provvisoria ed agli offerenti successivi, della futura posta di partenza della cosiddetta gara chiusa che dovrà svolgersi tra di loro nelle forme indicate dall'art. 573 c.p.c., non è causa di nullità della gara e della successiva aggiudicazione quando tutti coloro che vi avevano diritto hanno effettivamente partecipato alla gara.

Cass. civ. n. 5678/1990

In tema di espropriazione immobiliare, il debitore esecutato è carente di interesse — la cui sussistenza è accertabile d'ufficio nel giudizio di cassazione — a proporre opposizione agli atti esecutivi contro i provvedimenti con i quali il giudice della esecuzione, dopo l'aggiudicazione del bene a seguito di vendita all'incanto, provveda, ai sensi dell'art. 584 c.p.c., per effetto di nuova offerta che superi di un sesto il prezzo di aggiudicazione, alla riapertura della gara ed alla nuova aggiudicazione, perché la maggior somma ricavata dalla vendita forzata si risolve in un vantaggio oltre che per i creditori anche per lo stesso debitore a prescindere dal soggetto in cui favore sia avvenuta l'aggiudicazione.

Cass. civ. n. 3177/1985

La legittimazione all'opposizione, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione immobiliare che dichiara l'inefficacia dell'offerta di aumento del sesto effettuata da un procuratore per persona da nominare, deve essere riconosciuta al procuratore medesimo anche dopo la nomina del rappresentato, sia pure in concorso con la legittimazione di quest'ultimo, tenuto conto che, prima del verificarsi dell'aggiudicazione in favore di detto rappresentato, egli mantiene la facoltà di compiere tutte le attività processuali correlate alla sua qualità di offerente nel processo esecutivo.

Cass. civ. n. 3265/1983

Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 584 c.p.c. per le offerte in aumento del prezzo di vendita del bene pignorato trova la sua ratio nell'esigenza di limitare lo stato di incertezza dell'aggiudicato provvisorio e, nel contempo, di pervenire, con la massima celerità possibile, alla definizione della fase del processo esecutivo costituita dalla vendita forzata per passare a quella, conclusiva, della ripartizione del prezzo ricavato. Pertanto, ponendosi l'offerta in aumento di sesto come atto impeditivo del consolidarsi di una situazione giuridica sorta con carattere di provvisorietà, il termine fissato dalla legge per il compimento di tale atto, per lo scopo che persegue e per la funzione che è destinato ad assolvere, deve essere ritenuto di carattere perentorio, pur in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso del legislatore, e tale, perciò, da delimitare a coloro che hanno proceduto all'offerta in aumento di un sesto entro il termine stesso l'ambito dei soggetti che hanno diritto a partecipare alla gara.

Cass. civ. n. 413/1983

Si ha improseguibilità del procedimento esecutivo, per il caso in cui il debitore provveda a soddisfare interamente il creditore pignorante e tutti i creditori intervenuti, anche quando tale soddisfacimento, in esecuzione per espropriazione immobiliare, sopravvenga dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, seguita da tempestiva offerta in aumento di sesto, atteso che, anche in questa situazione, non è ancora esaurito l'iter processuale rivolto all'individuazione del soggetto in cui favore dovrà essere operato il trasferimento coattivo del bene pignorato, richiedendosi all'uopo, ai sensi dell'art. 584 c.p.c., una gara fra l'aggiudicatario provvisorio e l'offerente in aumento. Tale gara, pertanto, resta preclusa dalla sopravvenienza di quel soddisfacimento dei creditori, con il conseguente diritto del debitore esecutato di ottenere la restituzione del bene pignorato.

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