Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1936 del 10 febbraio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, nel corso di un processo di espropriazione forzata immobiliare, dichiara la nullitā dell'aggiudicazione pronunciata all'esito dell'incanto (nella specie, in quanto tenuto nell'ufficio del giudice anzichč nell'aula d'udienza usualmente utilizzata a questo fine), fissando un nuovo incanto, non č giuridicamente inesistente, in quanto č adottato dal giudice dell'esecuzione in forza del potere di revoca dei propri provvedimenti (art. 487, primo comma, c.p.c.), esercitabile per ragioni determinate da vizi del provvedimento, oltre che da valutazioni di inopportunitā, originaria o sopravvenuta, sino a quando l'ordinanza di aggiudicazione provvisoria non abbia avuto definitiva esecuzione con la pronunzia del decreto di trasferimento del bene.

(massima n. 2)

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nel corso di un processo di esecuzione forzata immobiliare, revoca un suo precedente provvedimento con cui aveva dichiarato la nullitā dell'incanto e revocato l'aggiudicazione provvisoria del bene, produce l'effetto di ripristinare l'efficacia dell'aggiudicazione dalla data in cui il provvedimento č reso conoscibile; pertanto, deve ritenersi tempestiva l'offerta di aumento di sesto presentata (nella specie, da parte di colui il quale aveva chiesto ed ottenuto il provvedimento dichiarativo della nullitā dell'incanto) prima della comunicazione del secondo provvedimento di revoca, ma successivamente al termine di dieci giorni dallo svolgimento dell'incanto dichiarato nullo

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