Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1966 del 26 febbraio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare, il procuratore legale che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare del bene venduto all'incanto, fino a quando non effettui una valida e tempestiva dichiarazione di nomina, è legittimato all'esercizio dei diritti processuali correlati all'offerta e pertanto può esperire le azioni a tutela degli stessi.

(massima n. 2)

In tema di espropriazione immobiliare, nel caso di offerta in aumento del sesto dopo l'incanto (art. 584 c.p.c.), la prestazione di cauzione in misura inferiore al decimo del prezzo proposto (art. 571 c.p.c.) determina l'inefficacia dell'offerta, ancorché il prestatore assuma di essere incorso in un mero errore di calcolo (art. 1430 c.c.). Infatti la prestazione della cauzione, che costituisce mero atto processuale in relazione al quale è irrilevante l'intento del soggetto, esprime soltanto la consegna del danaro ed il titolo in base al quale questa avviene, ma non contiene gli elementi di determinazione dell'ammontare della somma versata e non consente, quindi, di individuare l'errore nel quale il soggetto sia eventualmente incorso.

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