Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 8187 del 22 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con «aumento di sesto» (art. 584 c.p.c.), rappresenta, non gią il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, ma un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumerne dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertą di contrattazione.

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