Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12544 del 22 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare — così come nella vendita di immobili in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare — la fase che si apre con l'aumento del sesto è retta dall'ordinanza di vendita prevista dall'art. 576 c.p.c. come integrato dall'art. 580 c.p.c.; pertanto l'offerente deve prestare la cauzione e depositare la somma corrispondente approssimativamente alle spese di vendita nella misura fissata dal giudice.

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