Cassazione civile Sez. III sentenza n. 578 del 13 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare, l'offerta alla gara, conseguente all'aumento di sesto ai sensi dell'art. 584 c.p.c., puņ essere dall'aggiudicatario provvisorio effettuata anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale, in quanto il richiamo agli artt. 571 e 573 contenuto nell'art. 584 c.p.c. non comporta l'integrale applicabilitą, nella fase del rincaro, sia delle dette norme richiamate — dovendo in particolare il richiamo all'art. 571 considerarsi limitato alle modalitą di presentazione delle offerte — sia «a fortiori» della (intera) disciplina della vendita senza incanto, essendovi una logica progressione dalla vendita senza incanto a quella con incanto che legittima il passaggio dalla prima alla seconda ma non anche viceversa, nč trovando fondamento che l'aggiudicatario provvisorio, pur avendo partecipato alla vendita con incanto a mezzo di mandatario munito di mandato speciale, non possa partecipare alla gara in aumento di sesto personalmente o a mezzo di procuratore legale, atteso che una volta assicurato (attraverso l'offerta in aumento) l'esito dell'incanto corrisponde all'interesse della procedura di espropriazione la facilitazione alla partecipazione alla gara.

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