Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2226 del 27 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'aggiudicatario provvisorio può partecipare alla gara indicata nel secondo comma dell'art. 584 c.p.c. senza necessità di presentare una nuova domanda di acquisto dei beni pignorati e senza obbligo di versamento di una cauzione e di deposito delle spese, in relazione al nuovo prezzo offerto, valendo a tal fine la cauzione già indicata nell'ordinanza che ha disposto la vendita e il deposito già effettuato.

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