Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5621 del 9 giugno 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione forzata immobiliare, il mandatario con procura speciale per la partecipazione all'incanto può compiere tutto il necessario per la realizzazione dell'incarico e può, quindi, anche opporsi alla richiesta di aumento di sesto, senza necessità di altra procura.

(massima n. 2)

In tema di espropriazione forzata immobiliare, il termine per l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. avverso l'offerta di aumento di sesto decorre, per l'aggiudicatario provvisorio, dalla data in cui è stato personalmente avvisato dell'offerta più alta ed invitato a partecipare alla nuova gara, ai sensi dell'art. 573 c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.