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Articolo 473 bis 64 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti su parere del giudice tutelare

Dispositivo dell'art. 473 bis 64 Codice di procedura civile

(1)I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.

Qualora il parere non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 64 Codice di procedura civile

La norma in esame riproduce il testo del previgente art. 732 del c.p.c. e riafferma il principio secondo cui, salvo che sia altrimenti disposto, per l’adozione di tutti i provvedimenti relativi a minori, interdetti e inabilitati è competente il Tribunale, che giudica nelle forme e secondo le modalità dei procedimenti in camera di consiglio, di cui agli artt. 737 e seguenti.

Nel silenzio della legge, la dottrina è dell’idea che la norma in commento sia applicabile anche ai procedimenti di amministrazione di sostegno, in tal senso argomentando dal richiamo operato dal quarto comma dell’art. 411 del c.c..
Trattasi di norma residuale, il che comporta che di essa dovrà farsi applicazione ogni qual volta non sia prevista una speciale e diversa disciplina.

Il procedimento viene trattato nelle forme della camera di consiglio e ha natura di volontaria giurisdizione; in conformità a quanto disposto dall’art. 28 del c.p.c., trattandosi di procedimento in camera di consiglio, la competenza territoriale è funzionale ed inderogabile.
Si ritiene che il disposto di cui alla presente norma sia volto a disciplinare anche le controversie che, in base alla formulazione dell’art. 38 delle disp. att. c.c., siano di competenza del tribunale per i minorenni.

Il procedimento viene introdotto con ricorso e si conclude con decreto, reclamabile presso la Corte d’Appello, ovvero, quando trattasi di procedimento soggetto alla disciplina dell’art. 38 disp. att. c.c., presso la sezione della Corte d’Appello del Tribunale per i minorenni.
Si esclude la possibilità di ricorso straordinario in Cassazione, ex art. 111 Cost., in considerazione del fatto che trattasi di provvedimenti che non incidono su diritti soggettivi e che sono comunque modificabili e revocabili ex art. 742 del c.p.c..

Qualora, ai fini della pronuncia del provvedimento, sia richiesta la preventiva acquisizione del parere del giudice tutelare, è necessario che il parere sia prodotto unitamente al ricorso introduttivo del giudizio (un esempio è quello del parere che va richiesto nell’ ipotesi di esercizio di un’impresa commerciale da parte del minore ex art. 320 del c.c., da parte del minore emancipato ex art. 397 del c.c., nonché da parte dell’ inabilitato ex art. 425 del c.c..

In applicazione del disposto dell’art. 343 del c.c., territorialmente competente a rendere il parere è il giudice tutelare del luogo di domicilio dell’ incapace, e ciò in quanto la tutela si apre presso il tribunale del circondario ove si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell’incapace.
La mancata acquisizione del parere è causa di nullità del procedimento, con conseguente nullità del provvedimento stesso ai sensi del comma 1 dell’art. 159 del c.p.c..
Secondo una diversa tesi, invece, si tratterebbe di una ipotesi di nullità relativa, potendo essere fatta valere unicamente dai soggetti tutelati.
In ogni caso, secondo quanto disposto dall’ultimo comma della norma in esame, il presidente del collegio può, d’ufficio, richiedere l’acquisizione del parere del giudice tutelare ove il ricorrente non vi abbia provveduto.
Il parere in oggetto, pertanto, si qualifica quale elemento imprescindibile dell’iter autorizzativo e, secondo autorevole dottrina, sebbene obbligatorio, non è vincolante.

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