Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19145 del 23 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il convenuto in primo grado abbia chiamato in causa un terzo per esercitare nei suoi confronti azione di regresso alla quale sia rimasto estraneo l'attore — ipotesi in cui la domanda del garantito nei confronti del garante presuppone necessariamente la soccombenza del primo rispetto alla causa principale — qualora la domanda attorea sia respinta e l'attore proponga appello chiedendo la condanna del convenuto, questi, se a sua volta intende riproporre la domanda di regresso, per il caso in cui l'appello venga in tutto o in parte accolto, deve necessariamente proporre appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale (non essendo sufficiente la riproposizione della domanda a norma dell'art. 346 c.p.c.), atteso che tale richiesta non tende alla conferma della sentenza impugnata, ma ne presuppone la riforma.

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