Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6822 del 5 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Dopo la costituzione in giudizio dell'appellante principale, la quale nel rito del lavoro si perfeziona con il deposito del ricorso (art. 434 c.p.c.), la notifica allo stesso dell'appello incidentale deve essere eseguita presso il procuratore nominato nel ricorso in appello, indipendentemente dalla elezione di domicilio presso di lui, poiché l'art. 170 c.p.c., disponendo che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito individua in quest'ultimo il destinatario delle notificazioni degli atti cosiddetti endoprocessuali solo in base alla relazione che si determina tra il procuratore medesimo e la parte da lui rappresentata. (Nella specie, la notificazione dell'appello incidentale, eseguita direttamente all'Inps, nel domicilio eletto in una sua sede e senza alcuna menzione del procuratore, č stata considerata come effettuata non gią al procuratore costituito e neppure alla parte presso lo stesso, ma alla parte personalmente, e quindi nulla).

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