Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20690 del 9 agosto 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicchč deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione.

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