Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 334 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Impugnazioni incidentali tardive

Dispositivo dell'art. 334 Codice di procedura civile

Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine [326, 327] o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [329](1).

In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia(2)(3).

Note

(1) Per quanto riguarda i limiti oggettivi, un orientamento risalente nel tempo sosteneva che l'impugnazione incidentale tardiva fosse ammissibile limitatamente al capo impugnato in via principale o, comunque, solo in relazione ad un capo ad esso connesso o dipendente. Oggi, la Suprema corte di legittimità (prima a sezioni semplici poi a Sezioni Unite) afferma che l'impugnazione incidentale tardiva può essere pacificamente proposta avverso qualunque capo della sentenza, anche se non connesso all'impugnazione principale.
Quanto ai limiti soggettivi, superato l'orientamento che riteneva esperibile l'impugnazione incidentale tardiva solo contro chi avesse proposto impugnazione principale, e non anche contro le altre parti, la cassazione ha ora sancito che tale impugnazione può essere proposta anche avverso le parti chiamate ad integrare il contraddittorio.
(2) Il legislatore ha voluto sottolineare la stretta connessione intercorrente tra l'impugnazione principale e quella incidentale, stabilendo che l'inammissibilità della prima (e con la Riforma Cartabia anche la sua improcedibilità) si ripercuote sulla seconda: secondo l'interpretazione più seguita, la norma varrebbe solo per le impugnazioni incidentali tardive e non per quelle tempestive (quelle, cioè, la cui notifica sia avvenuta nel rispetto dei termini ordinari).
(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Ratio Legis

L'intento del legislatore nel formulare il presente articolo è stato quello di consentire alla parte parzialmente soccombente, per la quale la sentenza dovrebbe già essere passata in giudicato per decorrenza dei termini o per acquiscenza, la possibilità di attivarsi contro il provvedimento a seguito dell'iniziativa impugnatoria della controparte, senza conseguenze negative.

Spiegazione dell'art. 334 Codice di procedura civile

L'impugnazione incidentale tardiva è l'impugnazione proposta dall'impugnato (soccombente parziale) o dal litisconsorte necessario (a cui è stato esteso il contraddittorio ex art. 331 del c.p.c.), il quale, nel momento in cui gli viene notificata l'impugnazione principale, ha perso il potere di impugnazione per decorrenza dei termini o per acquiescenza.
In questo caso, la notificazione dell'impugnazione principale vale a rimetterlo in termini nel potere di impugnare.

L'impugnazione incidentale tardiva, dunque, si contrappone all’impugnazione incidentale tempestiva, che può essere proposta solo nei termini di legge e sempre che non sia stata fatta acquiescenza alla sentenza.
La ratio della previsione dell'impugnazione incidentale tardiva risiede nella volontà del legislatore di favorire l'accettazione della sentenza e nello stesso tempo di disincentivare la proposizione delle impugnazioni.
Se la parte parzialmente soccombente, che non ha tuttavia particolare interesse a proporre impugnazione, non avesse la certezza di poter impugnare dopo avere ricevuto la notificazione dell'impugnazione principale, sarebbe obbligata a proporre comunque la propria impugnazione.
Grazie all'istituto della impugnazione incidentale tardiva, invece, può evitare di proporla, potendosi riservare la decisione di farlo a seguito di una scelta in tal senso dell'altra parte.

Molteplici sono i problemi interpretativi sollevati in ordine all'individuazione dei limiti oggettivi e soggettivi di proponibilità delle impugnazioni incidentali tardive.
Sotto il profilo dei limiti di carattere oggettivo, la giurisprudenza un tempo, confortata dalla dottrina, riteneva ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva solo se diretta contro lo stesso capo della sentenza oggetto di impugnazione principale, ovvero contro un capo connesso o dipendente.
È adesso prevalente un nuovo e diverso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le impugnazione incidentali tardive non incontrano alcuna limitazione di carattere oggettivo.

Sotto il profilo delle limitazioni di carattere soggettivo, secondo quanto è dato leggere nella norma in esame, le parti legittimate a proporre impugnazione incidentale tardiva sono:
a) quelle contro cui è stata proposta impugnazione;
b) quelle chiamate ad integrare il contraddittorio ex 331 c.p.c.

Non sono legittimate a proporre impugnazione incidentale tardiva le parti alle quali è stata notificata l'impugnazione ex art. 332 del c.p.c..
Nelle cause inscindibili o dipendenti non vi è alcuna limitazione a proporre impugnazione incidentale, né di tipo oggettivo né di tipo soggettivo.

A differenza di quanto accade per le impugnazioni incidentali tempestive, che mantengono sempre la propria autonomia, l'impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile; tuttavia, la parte che l'ha proposta non può essere condannata a pagare il doppio del contributo unificato secondo la previsione del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 .

Per inammissibilità dell'impugnazione principale si deve considerare solo quella che deriva dalla mancata osservanza del termine per impugnare o per una delle altre cause che, secondo la legge processuale, rendono inammissibile l'impugnazione.
E’ discusso se anche la rinuncia all'impugnazione principale comporti l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva; prevale la tesi negativa, in quanto dalla formulazione della norma se ne ricava che il legislatore abbia voluto escludere qualsiasi influenza della rinuncia all'impugnazione principale su quella incidentale.

Massime relative all'art. 334 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 41254/2021

Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione. (Sospende esecutorietà, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016).

Cass. civ. n. 30782/2019

Il gravame incidentale tardivamente proposto, in quanto processualmente dipendente da quello principale ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., è inefficace anche quando quest'ultimo sia dichiarato improcedibile per difetto di interesse all'impugnazione dell'appellante principale, attesa la similitudine tra inammissibilità e improcedibilità, entrambe incidenti sul procedimento di impugnazione prima della trattazione del merito e con effetti non riferibili alla volontà dell'appellante.

Cass. civ. n. 25403/2019

Quando il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del gravame non si è perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove), l'inesistenza della notificazione dell'impugnazione principale non implica la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la stessa parte, ricevuta la notificazione dell'impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario atto mediante una successiva impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, pur avendo pronunciato l'inammissibilità dell'appello principale della stessa parte in quanto la notificazione - tentata presso il difensore operante "infra districtum" al domicilio originario anziché a quello mutato - non si era perfezionata).

Cass. civ. n. 18415/2018

L'impugnazione incidentale tardiva è processualmente dipendente, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilità determina anche quella del gravame incidentale: ne deriva che ove la parte intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione è tenuta a proporla tempestivamente, non potendo, in difetto, dolersi della mancata decisione sulla stessa.

Cass. civ. n. 15770/2018

L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la dichiarazione di inammissibilità per tardività degli appelli incidentali proposti da attori/investitori totalmente soccombenti in primo grado, ancorché inseriti in tempestiva comparsa di costituzione, in una fattispecie in cui l'appello principale proposto dalla banca aveva ad oggetto diversi ed autonomi rapporti contrattuali con altri investitori, sebbene tutti dedotti con unica citazione recante contestazioni analoghe, per ciascuno di essi, contro la banca).

Cass. civ. n. 15220/2018

In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.

Cass. civ. n. 13651/2018

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la "ratio" della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente.

Cass. civ. n. 24155/2017

Qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale ditipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 c. p. c. in tema di impugnazione incidentale tardiva; ciò non esclude che,nell'ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c.

Cass. civ. n. 20497/2016

In tema d'impugnazioni, l'appello autonomo tardivo, anche dopo la riunione dei procedimenti, non può essere considerato come un appello incidentale tardivo, operando la preclusione della decadenza stabilita dall'art. 333 c.p.c., finalizzata a salvaguardare la tempestività dell'impugnazione incidentale, altrimenti proponibile, fuori dal primo procedimento, senza termine, e l'unitarietà del processo, pregiudicata da un'impugnazione autonoma, che, in mancanza di riunione, può generare contraddittorietà di giudicati.

Cass. civ. n. 12387/2016

L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dall'originario attore avverso il rigetto, in appello, della propria domanda, a fronte di un ricorso principale concernente l'omessa pronunzia, in secondo grado, sulla restituzione degli importi corrisposti dall'originario convenuto per effetto della sentenza di primo grado, che aveva, invece, accolto la domanda attorea, osservando come il rigetto di questa non consegua all'accoglimento delle istanze restitutorie avanzate con il ricorso principale, autonomamente proponibili, peraltro, in separato giudizio, bensì si ponga a monte delle stesse).

Cass. civ. n. 10263/2016

In presenza di cause scindibili (nella specie, una domanda principale di accertamento di servitù e, a seguito di chiamata in causa per garanzia, una domanda subordinata di rivalsa contro il terzo, fondata su titoli e rapporti diversi) è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dal convenuto contro il quale non sia stata proposta impugnazione e che abbia ricevuto la notifica degli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c..

Cass. civ. n. 17017/2015

Non sussiste l'interesse a proporre appello incidentale tardivo ove quest'ultimo investa la sentenza del tribunale su un capo estraneo all'appello principale e per una ragione diversa da quest'ultimo. (Nella specie, l'impugnazione principale di una compagnia assicurativa era diretta a far dichiarare l'inefficacia delle polizze assicurative stipulate da una Università per non essere quest'ultima portatrice, in forza del principio dell'apparenza, di un interesse tutelabile, mentre nell'appello incidentale tardivo dell'agente assicurativo la contestazione investiva la sua condanna alla manleva, nonché l'inefficacia delle polizza per la diversa ragione della carenza di effettività dei propri poteri rappresentativi).

Cass. civ. n. 15292/2015

Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.

Cass. civ. n. 19284/2014

L'appello incidentale tardivo perde ogni efficacia, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., quando quello principale è dichiarato inammissibile, ancorché il giudice d'appello esamini e decida una istanza di correzione di errore materiale, avanzata dall'appellante principale, esulando tale istanza dagli specifici motivi d'impugnazione.

Cass. civ. n. 16366/2014

L'interesse a proporre impugnazione incidentale tardiva sorge a seguito dell'impugnazione proposta dalla controparte, sicché è ammessa, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche quando per la parte nei cui confronti è proposta l'impugnazione principale sia già scaduto il termine, a condizione che risulti osservato il termine previsto per la costituzione della parte resistente nel giudizio d'impugnazione.

Cass. civ. n. 14609/2014

In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

Cass. civ. n. 15784/2013

La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. sussiste non solo relativamente ai capi, autonomi o non rispetto a quelli oggetto dell'impugnazione principale, della medesima sentenza da quest'ultima investita, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte.

Cass. civ. n. 14558/2012

Il soccombente ha l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge e solo eccezionalmente l'art. 334 c.p.c. concede alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare la sentenza nei termini o vi abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, in quanto l'interesse ad impugnare sia emerso dall'impugnazione principale. Ne consegue che non è configurabile un interesse dell'appellante incidentale a ricorrere per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale, che pure abbia comportato la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, fatta eccezione per il caso di rinuncia dell'appellante principale, giacché, altrimenti, in tal caso, l'esito dell'impugnazione incidentale sarebbe determinato dalla volontà dell'impugnante principale.

Cass. civ. n. 6470/2012

L'art. 334 cod. proc. civ., che consente alle parti, contro le quali sia stata proposta impugnazione (o chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse sia decorso il termine ordinario o abbiano fatto acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.

Cass. civ. n. 5086/2012

L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sorgendo l'interesse ad impugnare, anche nelle cause scindibili, come nell'ipotesi di garanzia impropria, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico. (Nella specie, il cessionario di un ramo di azienda, essendo stato condannato nel giudizio di merito al risarcimento del danno differenziale per la malattia professionale contratta da un dipendente prima della cessione e avendo in quel giudizio vittoriosamente esercitato azione di manleva verso il cedente, era stato raggiunto dal ricorso principale del cedente medesimo, fondato sulla successione pattizia del cessionario in tutti gli oneri aziendali, e aveva quindi proposto ricorso incidentale condizionato, impugnando la condanna a favore degli eredi del lavoratore per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale; sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale, seppur tardiva, e, verificata la condizione dell'accoglimento del ricorso principale, ha dato ingresso all'esame del ricorso incidentale).

Cass. civ. n. 8925/2011

In tema di ricorso per cassazione, la norma dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, ove l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale; poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale.

Cass. civ. n. 3688/2011

Due opposizioni proposte separatamente nei confronti della medesima esecuzione da parte di due condebitori solidali e fondata su contestazioni comuni circa l'esistenza della pretesa esecutiva danno vita, se riunite, a cause scindibili, qualora nessuno degli opponenti abbia svolto domanda per ottenere che l'accertamento su detta esistenza sia vincolante nei rapporti interni. Ne consegue che ove esse siano ambedue rigettate e la decisione sia impugnata tempestivamente da uno degli opponenti e tardivamente dall'altro, quest'ultimo non può invocare il beneficio dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva di cui all'art. 334 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 14084/2010

L'appello incidentale tardivo perde efficacia se l'impugnazione principale viene dichiarata improponibile, improcedibile o inammissibile per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti a tal fine dalla legge processuale, e non, invece se alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale si pervenga attraverso l'esame di una condizione dell'azione ("legitimatio ad causam" ed interesse all'impugnazione) e di una questione che - in ragione di un litisconsorzio necessario originario di natura sostanziale o processuale o in ipotesi di causa tra loro dipendenti - sia suscettibile di provocare effetti ed avere ricadute sull'appellante incidentale tardivo, richiedendo l'art. 111 Cost. la puntuale osservanza del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, la cui posizione sia connessa a quella oggetto della impugnazione principale.

Cass. civ. n. 12714/2010

Nelle cause inscindibili o dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto dell'impugnazione principale è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza differente da quello oggetto di quest'ultima impugnazione.

Cass. civ. n. 24902/2008

La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (Fattispecie in tema di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, in cui la S.C., avendo un Comune proposto appello principale riguardo al riparto di responsabilità con l' I.A.C.P., delegato alla realizzazione dell'opera pubblica, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dall'istituto relativamente all'ammontare del corrispettivo dovuto per la cessione del diritto di superficie in suo favore).

Cass. civ. n. 22385/2008

La norma dell'art. 334, secondo comma, c.p.c. in base al quale, se l'impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia trova applicazione nei soli casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che, dichiarando l'inammissibilità dell'appello principale in conseguenza dell'inammissibilità della proposizione della domanda proposta dall'appellante, in quanto coperta da giudicato, aveva ugualmente esaminato il merito, ed accolto l'appello ).

Cass. civ. n. 18243/2008

Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una regione, la quale si era limitata ad allegare la nullità della citazione introduttiva, per essere stata notificata direttamente alla regione, e non all'avvocatura dello Stato, della cui opera l'ente aveva deliberato di avvalersi).

Cass. civ. n. 1610/2008

L'appellato il quale, costituendosi, chieda l'accoglimento del gravame per le medesime ragioni fatte valere dell'appellante, formula una impugnazione il cui interesse non sorge dall'impugnazione principale, con la conseguenza che essa non può essere proposta nel termine previsto dall'art. 334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva.

Cass. civ. n. 13/2008

L'impugnazione incidentale tardiva è concessa soltanto alle parti contro le quali e stata proposta l'impugnazione principale: tra esse non può esser compreso il difensore che si dolga del mancato accoglimento della sua domanda di distrazione delle spese.

Cass. civ. n. 24627/2007

Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale.

Cass. civ. n. 24372/2006

Nelle cause inscindibili o dipendenti — ipotesi ricorrente sia nel caso di litisconsorzio necessario originario, di diritto sostanziale o processuale, sia nel caso di cause tra loro dipendenti, le quali, essendo state decise in un unico processo, devono rimanere unite anche nella fase di gravame in quanto la pronuncia sull'una si estende, in via logica e necessaria, anche all'altra ovvero ne forma il presupposto logico e giuridico imprescindibile — la parte, i cui interessi giuridici sono oggetto dell'impugnazione principale, è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del riportato principio, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza che — sul presupposto che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'impugnazione dell'assicuratore, che contesta la responsabilità del sinistro, deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che, anche se non litisconsorti necessari di diritto sostanziale, abbiano partecipato al precedente grado di giudizio quali litisconsorti necessari di diritto processuale in virtù dell'interdipendenza delle rispettive cause — aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo avanzato dal conducente del veicolo danneggiante, per effetto della legittimazione riconosciutagli a rivolgere la sua impugnazione nei riguardi di una parte diversa da quella che aveva introdotto l'impugnazione principale e con riferimento ad un capo della sentenza differente da quello dedotto con quest'ultima impugnazione).

Cass. civ. n. 8105/2006

In presenza di cause scindibili, come ad esempio nell'eventualità in cui il danneggiato evochi in giudizio una pluralità di danneggiati e il giudice del merito accerti la loro concorrente responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento dannoso denunziato, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla parte contro la quale è stato formulato il ricorso principale nei riguardi di parte diversa dall'impugnante principale.

Cass. civ. n. 13189/2003

L'impugnazione incidentale tardiva in causa inscindibile, diversa da quella in cui è stata proposta l'impugnazione principale è ammissibile a norma dell'art. 334 c.p.c. quando la domanda proposta nella causa sia dipendente da quella della causa in cui è stata proposta l'impugnazione principale.

Cass. civ. n. 3074/2003

Nei processi con pluralità di parti in causa inscindibili o dipendenti, l'impugnazione incidentale tardiva della parte contro cui è stata proposta l'impugnazione può essere diretta anche contro persona diversa dall'impugnante principale.

Cass. civ. n. 5215/2001

L'appello incidentale tardivo, se nella sua portata oggettiva può investire anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, non può tuttavia introdurre nel giudizio, sotto il profilo soggettivo, anche parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale, a meno che non si versi in un'ipotesi di cause inscindibili, ossia quando si verifichi un litisconsorzio necessario originario (di diritto sostanziale o processuale). Ipotesi, quest'ultima, che ricorre sia quando il giudice, ritenendo la causa comune al terzo, ne abbia ordinato l'intervento (art. 107 c.p.c.), sia quando si tratti di cause tra loro dipendenti, e cioè tali che, essendo state decise in primo grado in un unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase del gravame, in quanto la pronuncia sull'una si estende in via logica e necessaria anche all'altra, ovvero ne costituisca il presupposto logico-giuridico imprescindibile.

Cass. civ. n. 1320/2001

Nell'ipotesi di garanzia impropria è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta nei confronti dell'attore della causa di primo grado dal convenuto al quale, essendo rimasto soccombente nei confronti di detto attore, ma avendo vittoriosamente avanzato la domanda di manleva verso il terzo chiamato in garanzia impropria, sia stata notificata l'impugnazione tempestivamente proposta dal terzo chiamato non potendo rimettere in discussione l'esistenza o la misura della obbligazione garantita.

Cass. civ. n. 9497/2000

La parte chiamata direttamente a contraddire rispetto all'impugnazione principale può proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di una parte del giudizio di primo grado diversa dall'appellante principale solo a condizione che a quel diverso soggetto la causa sia comune per inscindibilità o che egli sia parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale. Pertanto, va esclusa l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo svolto nei confronti di parte diversa dall'appellante principale, ove quest'ultimo abbia impugnato la sentenza per motivi attinenti al quantum della liquidazione e l'appellante incidentale tardivo abbia impugnato la sentenza nei confronti di altre parti per sentir dichiarare il loro concorso di colpa nella causazione dell'evento. In tal caso infatti l'impugnazione principale, che non può riguardare l'“an debeatur”, non può suscitare un interesse tardivo all'impugnazione incidentale tardiva, diverso da quello che già sussisteva e che non era stato tutelato nel termine di legge. (La S.C. ha accolto il motivo relativo all'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo nei confronti di parti diverse dall'appellante principale, in un caso in cui il danneggiante-attore aveva rivolto domanda di condanna solidale dei vari convenuti per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione stradale, il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità esclusiva di uno dei convenuti, l'impugnazione principale da parte del danneggiato aveva riguardato solo il quantum della liquidazione del danno, l'appello incidentale tardivo era rivolto nei confronti degli altri convenuti per sentir dichiarare il loro concorso di colpa nella causazione dell'evento).

Cass. civ. n. 7517/1999

Non sussiste dipendenza di cause, con conseguente inscindibilità delle stesse, nel rapporto che lega ciascuno dei condebitori solidali all'unico creditore. Ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., se è per loro già decorso il termine di cui all'art. 325 c.p.c., ovvero il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 2773/1999

La disposizione dell'art. 334 c.p.c. — secondo cui la parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione può proporre a sua volta impugnazione incidentale, anche quando per essa sia decorso il termine, oppure abbia fatto acquiescenza alla sentenza — consente alla parte che abbia omesso di proporre l'appello (o il ricorso per cassazione) e contro la quale è stato da altri proposto l'appello (o il ricorso per cassazione), di proporre a sua volta l'appello (o il ricorso per cassazione) incidentale tardivo, ma non consente a colui che aveva omesso di impugnare in appello una statuizione della sentenza di primo grado (consentendone, così, il passaggio in giudicato) di proporre ricorso incidentale per cassazione sulla medesima statuizione, per il solo fatto che nei suoi confronti sia stato da altri proposto il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 1066/1999

L'impugnazione proposta in via autonoma dalla parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione non può essere assimilata, a seguito della riunione delle due impugnazioni, all'impugnazione incidentale tardiva, come tale ammissibile anche se concernente questioni non devolute al giudice dall'impugnazione principale e proposta entro i termini previsti dall'art. 325 c.p.c. decorrenti dalla notifica dell'altrui impugnazione anziché della sentenza, anche se sia scaduto il termine di cui all'art. 327 c.p.c. Infatti, mentre nel caso dell'appello incidentale tardivo l'unitarietà del processo non è comunque compromessa, essa può rimanere invece pregiudicata da una impugnazione autonoma che dà luogo ad un diverso procedimento il quale, nella possibile ipotesi della mancanza di riunione, può generare contraddittorietà di giudicati. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato ammissibile l'appello proposto in via autonoma a distanza di più di otto mesi dalla notifica di quello della controparte sul rilievo che esso, dopo la riunione delle due impugnazioni, poteva essere considerato un appello incidentale tardivo).

Cass. civ. n. 10601/1998

La proposizione dell'impugnazione principale da parte del soggetto destinatario della notificazione della relativa sentenza nei confronti della parte a richiesta della quale tale notificazione sia avvenuta abilita quest'ultima all'impugnazione incidentale tardiva nei confronti sia dell'impugnazione in via principale, sia, in ipotesi di cause inscindibili, delle altre parti; d'altra parte, se le cause sono scindibili, la notificazione della sentenza nei confronti di una controparte non fa decorrere neanche per il notificante il termine di impugnazione nei confronti delle altre controparti.

Cass. civ. n. 6442/1998

La rinuncia all'appello principale comporta l'estinzione del giudizio, non essendo necessaria l'accettazione dell'appellato ove non ancora costituito, atteso che in generale la necessità di un'accettazione da parte del convenuto, quale condizione prescritta dall'art. 306 c.p.c. per l'estinzione del processo, presuppone necessariamente l'acquisizione da parte del convenuto della qualità di parte nel processo, sicché perde efficacia, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., l'impugnativa incidentale tardiva successiva alla rinuncia.

Cass. civ. n. 4760/1997

L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto se quella principale venga dichiarata inammissibile — come espressamente previsto dall'art. 334 c.p.c. — ma anche se essa risulti improponibile o improcedibile, ossia in ogni caso in cui esista ab origine un difetto che preclude l'esame dell'impugnazione principale, atteso che l'art. 334 cit. va interpretato nel senso che intanto persiste e trova tutela nell'ordinamento l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminata l'impugnazione principale. Il mancato esame dell'impugnazione principale non si riflette, invece, sulle impugnazioni incidentali tempestive, alle quali non è applicabile l'art. 334 c.p.c.

Cass. civ. n. 9323/1995

Il principio fissato dall'art. 334 c.p.c. — secondo cui le parti contro le quali è stata proposta un'impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili possono, a loro volta, proporre impugnazione incidentale tardiva — è applicabile soltanto alle impugnazioni incidentali vere e proprie, (a quelle cioè provenienti dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che è stata chiamata, in ipotesi di cause inscindibili, ad integrare il contraddittorio e rivolte, in tale ultima ipotesi, contro qualsiasi parte ovvero, in ipotesi di cause scindibili, contro lo stesso ricorrente principale), mentre il ricorso incidentale adesivo, quello cioè rivolto a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale, deve essere proposto nei termini ordinari.

Cass. civ. n. 8382/1995

L'impugnazione di uno dei soggetti condannati in solido al risarcimento dei danni autorizza gli altri al gravame incidentale tardivo se tra i debitori siavi controversia sulla individuazione dell'autore della illecita condotta produttiva dei danni lamentati essendovi, in siffatta ipotesi, un rapporto di reciproca dipendenza tra le cause contro i singoli debitori, a causa della necessaria incidenza della pronuncia dell'una sulle altre e della posizione di litisconsorti necessari che i predetti debitori conseguentemente assumono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 334 stesso codice.

Cass. civ. n. 5817/1993

La regola dell'art. 334 c.p.c., che consente l'impugnazione incidentale tardiva, è applicabile solo alla impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., e non è, pertanto, applicabile all'impugnazione incidentale di tipo adesivo (che è quella diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere con il ricorso principale), che resta soggetta ai termini ordinari.

Cass. civ. n. 3197/1993

Qualora l'appello incidentale e l'appello principale siano stati proposti entrambi entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata, la sorte del primo non è legata a quella del secondo, sicché non è applicabile l'ultimo comma dell'art. 334 c.p.c. nel caso di rinuncia all'appello principale.

Cass. civ. n. 12888/1992

La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente, anche quando si tratti di ricorso per cassazione, alle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale o a quelle cui debba essere esteso il contraddittorio, per essere esse litisconsorti necessarie al processo, non anche alle parti alle quali la notificazione della impugnazione sia possibile, trattandosi di cause scindibili, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c.

Cass. civ. n. 8923/1992

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 334 c.p.c. secondo la quale, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia, opera anche nel caso in cui questa ultima attenga a questioni esaminabili di ufficio dal giudice, atteso che anche un esame siffatto presuppone la rituale instaurazione di un processo. Ne consegue che la suddetta declaratoria preclude anche l'esercizio del potere del giudice di appello di adeguare alla svalutazione verificatasi nelle more del giudizio di gravame l'importo delle somme liquidate dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno, in favore della parte che abbia tardivamente proposto l'impugnazione incidentale domandando tale adeguamento.

Cass. civ. n. 3111/1982

L'impugnazione incidentale perde efficacia, in conseguenza della declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione principale, solo quando sia tardiva, secondo la previsione dell'art. 334 c.p.c., e non anche, pertanto, quando sia stata proposta nel termine.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!