Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18243 del 3 luglio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione č inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum ed č onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione č nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrā essere quest'ultimo a provare che la nullitā gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una regione, la quale si era limitata ad allegare la nullitā della citazione introduttiva, per essere stata notificata direttamente alla regione, e non all'avvocatura dello Stato, della cui opera l'ente aveva deliberato di avvalersi).

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